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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Angelo Busani

    Editore:

    IPSOA

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    IMMOBILI 2022

    74. DICHIARAZIONE IMU

    Mostra tutte le note
    INQUADRAMENTO GENERALE ► Il modello di dichiarazione IMU, con relative istruzioni, è stato approvato con DM 30.10.2012.
    L’obbligo dichiarativo IMU sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI già presentate, se compatibili, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili al Comune.
    Per gli enti non commerciali che posseggono immobili oggetto di esenzione, è previsto un apposito modello di dichiarazione, approvato con DM 26.6.2014, che deve essere presentato ogni anno.
    DICHIARAZIONE NON DOVUTA ► La dichiarazione IMU non deve essere presentata quando:
    - gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti per i quali risultavano applicabili le procedure telematiche relative al modello unico informatico (MUI), che viene predisposto dai notai in relazione a molteplici atti da essi rogati;
    - il contribuente ha seguito le specifiche modalità per il riconoscimento di agevolazioni stabilite dal Comune nel proprio regolamento, quali, ad esempio, una specifica comunicazione.
    DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA ► La dichiarazione IMU deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo a una diversa determinazione dell’imposta dovuta riguardino riduzioni d’imposta oppure non siano immediatamente fruibili da parte dei Comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.
    In alcuni casi particolari, l’esenzione oppure l’assimilazione all’abitazione principale sono condizionate alla presentazione della dichiarazione IMU.
    SOGGETTI OBBLIGATI ► Devono essere dichiarate le variazioni della soggettività passiva:
    - sia da colui che ha cessato di essere il soggetto passivo;
    - sia da colui che ha iniziato ad essere il soggetto passivo.
    In caso di più contitolari, ciascuno è tenuto a dichiarare la propria quota.
    TERMINI E MODALITÀ ► La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
    ENTI NON COMMERCIALI ► Gli enti non commerciali utilizzano l’apposito modello di dichiarazione IMU (Modello IMU ENC).
    ADEMPIMENTI ► 1) Dichiarazione IMU
    2) Dichiarazione IMU-TASI - Enti non commerciali
    RIFERIMENTI ► L. 27.12.2019 n. 160 art. 1 co. 769, 770, 775; DM 30.10.2012; DM 26.6.2014.

    ► INQUADRAMENTO GENERALE

    1.Modello di dichiarazione IMU

    Il modello di dichiarazione IMU è approvato da un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita l’ANCI. Lo stesso decreto disciplina le modalità di trasmissione in via telematica e i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione (art. 1 co. 769 L. 160/2019).

    Nelle more dell’entrata in vigore del decreto di cui sopra, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione approvato unitamente alle relative istruzioni con DM 30.10.2012. Tale modello di dichiarazione è pertanto quello attualmente in vigore.

    2.Modello di dichiarazione per gli enti non commerciali

    Gli enti non commerciali devono utilizzare lo specifico modello di dichiarazione, approvato con decreto del Min. Economia e Finanze, sentita l’ANCI. Nelle more dell’entrata in vigore di tale decreto, gli enti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione approvato unitamente alle relative istruzioni con DM 26.6.2014.

    Attenzione

    Il modello di dichiarazione in commento riguarda solo gli enti non commerciali che posseggono immobili oggetto di esenzione da IMU (art. 1 co. 759 lett. g) L. 160/2019 e art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92).

    Si tratta degli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o di culto.

    Pertanto, gli enti non commerciali che possiedono esclusivamente immobili che non rientrano in tale fattispecie di esenzione devono presentare la dichiarazione ordinaria, approvata con DM 30.10.2012.

    La dichiarazione IMU degli enti non commerciali deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta (art. 1 co. 770 della L. 160/2019).

    Dall’1.1.2020, la dichiarazione deve essere presentata ogni anno.

    Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica.

    3.Obbligo dichiarativo

    Le linee guida seguite nella predisposizione del modello e, soprattutto, nella identificazione delle variazioni da comunicare, sono quelle della riduzione degli adempimenti, evitando la comunicazione dei fatti già noti (ris. Min. Economia e Finanze 18.1.2013 n. 2/DF).

    L’obbligo dichiarativo IMU sorge solo nei casi in cui siano intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate.

    Ne deriva che rimangono valide, in quanto compatibili, le dichiarazioni presentate in vigenza dell’ICI e quelle anche ai fini dell’IMU in base alla disciplina in vigore fino al 31.12.2019 (prima dell’entrata in vigore della nuova normativa contenuta nella L. 160/2019).

    Con il fine di semplificare gli adempimenti, infatti, i dati che rilevano per la determinazione dell’IMU, se invariati rispetto a quelli a suo tempo comunicati, non devono più essere oggetto di autonoma dichiarazione.

    Tra l’altro, molte informazioni aggiuntive possono essere acquisite dai Comuni direttamente dalla banca dati catastale.

    Non è infatti dovuta la dichiarazione IMU nei casi in cui si siano verificate variazioni che sono, comunque, conoscibili al Comune (DM 30.10.2012).

    In generale, le variazioni soggettive e oggettive relative alle unità immobiliari sono riportate negli atti catastali e tali atti sono pubblici e immediatamente consultabili. Le dichiarazioni riguardanti le modificazioni oggettive presentate in Catasto tramite la procedura DOCFA sono rese disponibili agli enti locali per il tramite del “Portale per i Comuni”, accessibile dal sito www.agenziaentrate.it. Inoltre, i dati catastali relativi agli immobili possono essere consultati gratuitamente, dai Comuni e dai titolari di diritti reali sugli stessi, seguendo le modalità di accesso indicate sul sito www.agenziaentrate.it. Tale possibilità di consultazione è prevista anche nei territori ove il Catasto è gestito dalle Province Autonome di Trento e Bolzano.

    Pertanto, per tutte le fattispecie riguardanti una variazione catastale oggettiva o soggettiva, relativa ai dati di classamento e rendita o all’intestazione catastale, l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU al Comune non si configura. Solo con riferimento agli enti non commerciali, è prevista la presentazione della dichiarazione ogni anno (art. 1 co. 770 della L. 160/2019).

    ► DICHIARAZIONE NON DOVUTA

    La dichiarazione IMU non deve essere presentata quando:

    • gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti per i quali risultavano applicabili le procedure telematiche relative al modello unico informatico (MUI) (con alcune eccezioni), che viene predisposto dai notai in relazione a molteplici atti da essi rogati;

    • il contribuente ha seguito le specifiche modalità per il riconoscimento di agevolazioni stabilite dal Comune nel proprio regolamento, quali, ad esempio, una specifica comunicazione.

    1.Atti comunicati con il MUI

    L’obbligo dichiarativo non si pone in relazione ai trasferimenti immobiliari che avvengono tramite il c.d. “MUI” (modello unico informatico, di cui all’art. 3-bis del DLgs. 463/97).

    Sono soggetti all’applicazione del modello unico informatico (MUI) gli atti pubblici e le scritture private autenticate aventi ad oggetto:

    - trasferimento della proprietà di beni immobili;
    - costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni immobili;
    - accettazione espressa o tacita di eredità;
    - anticresi; assegnazione divisionale a conto di futura divisione; conferma (quando previsto da leggi speciali);
    - cessioni di beni ai creditori; cessioni di diritti reali a titolo gratuito; cessioni di fitti e pigioni;
    - convenzioni matrimoniali;
    - costituzione di diritti reali a titolo gratuito;

    - costituzione di fondazione;
    - costituzione di fondo patrimoniale;
    - costituzione di vincolo militare (quando previsto da leggi);
    - dichiarazione di nomina;
    - divisione;
    - donazione;
    - liberazione di fitti e pigioni;
    - locazione ultranovennale;
    - permuta;
    - prestazione in luogo dell’adempimento con trasferimento di diritti (art. 1197 c.c.);
    - quietanza con trasferimento di proprietà;
    - regolamento di condominio;
    - retrocessione;
    - ricognizione di diritti reali (artt. 177 e 178 c.c.);
    - riconoscimento di proprietà (artt. 2653 n. 5 e 2944 c.c.);
    - rinunzia, acquisto di legato e costituzione di fondo patrimoniale per testamento;
    - relativamente alle ipoteche volontarie, concessione a garanzia di conguaglio divisionale e concessione a garanzia per opere pubbliche.

    Attenzione

    Tali atti, ancorché recanti disposizioni idonee a determinare variazioni nell’ammontare dell’imposta dovuta dai contribuenti che vi abbiano preso parte, non comportano alcun obbligo dichiarativo, poiché i Comuni possono conoscere in via autonoma, tramite la consultazione delle banche dati catastali, le variazioni rilevanti ai fini del tributo conseguenti alla loro stipulazione.

    2.Immobili caduti in successione

    Gli eredi e i legatari che hanno presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili non sono obbligati a presentare la dichiarazione IMU. Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione, infatti, ne trasmettono una copia a ciascun Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

    Attenzione

    L’obbligo di presentare la dichiarazione IMU, tuttavia, sussiste nel caso in cui un soggetto intenda far valere l’applicazione di eventuali agevolazioni.

    3.Abitazione principale

    In generale, non deve essere presentata la dichiarazione IMU per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

    Il Comune, infatti, è a conoscenza dei dati anagrafici, di modo che non è necessario inviare la dichiarazione IMU.

    Vi sono tuttavia alcuni casi in cui la dichiarazione IMU deve essere presentata anche per l’abitazione principale.

    4.Pertinenze dell’abitazione principale

    In generale, non sussiste l’obbligo dichiarativo per le pertinenze dell’abitazione principale, in quanto il Comune dispone di tutti gli elementi necessari per la verifica dell’esatto adempimento degli obblighi relativi al versamento dell’imposta.

    ⊳ Si veda la definizione di pertinenze dell’abitazione principale ai fini dell’IMU al cap. 69 “Ambito oggettivo IMU”.

    Attenzione

    Non è chiaro se l’adempimento debba essere eseguito dai proprietari dell’abitazione principale che possiedono più di una pertinenza della stessa categoria catastale (ad esempio due box o due cantine).

    In questo caso, infatti, la dichiarazione potrebbe valere per scegliere quale pertinenza si intende sottoporre allo stesso trattamento agevolato riservato all’abitazione principale e quale no.

    Al riguardo, le istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione IMU non prevedono espressamente l’obbligo. Si ritiene comunque che l’adempimento sia - se non obbligatorio - quantomeno opportuno.

    5.Immobili assimilati dai comuni all’abitazione principale

    I Comuni possono assimilare alle abitazioni principali l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 1 co. 741 lett. c) n. 6 della L. 160/2019).

    ⊳ Per approfondimenti si rinvia al cap. 69 “Ambito oggettivo IMU”.

    In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

    Con riferimento a tale fattispecie non è necessaria la presentazione della dichiarazione IMU, in quanto il comune è già in possesso delle informazioni circa la variazione della residenza.

    6.Fabbricati rurali strumentali

    Dall’1.1.2020, in relazione ai fabbricati rurali ad uso strumentale è stabilita l’aliquota di base dello 0,1%, che i comuni possono ridurre fino all’azzeramento (art. 1 co. 750 della L. 160/2019).

    Fino al 31.12.2019 era invece disposta l’esenzione da IMU.

    In ogni caso non è dovuta la dichiarazione IMU, in quanto l’Agenzia delle Entrate (in precedenza l’Agenzia del Territorio) rende disponibili ai Comuni, sul portale per i Comuni gestito dalla stessa Agenzia, le domande presentate per il riconoscimento dei requisiti di ruralità.

    ► DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA

    Le istruzioni al modello di dichiarazione IMU forniscono un elenco delle casistiche per le quali il modello dichiarativo deve essere presentato.

    Si tratta, in particolare, degli immobili:

    • che godono di riduzioni d’imposta;

    • per i quali il Comune non possiede le informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.

    Rientrano tra le circostanze non conoscibili al Comune anche le ipotesi di esenzione dal versamento dell’IMU previste dai vari provvedimenti normativi susseguitisi durante l’emergenza Covid-19.

    ⊳ Si veda il successivo apposito paragrafo.

    Vi sono poi alcuni casi particolari di esenzione e di assimilazione all’abitazione principale condizionati alla presentazione della dichiarazione IMU. Si veda oltre.

    Attenzione

    L’articolazione delle fattispecie è particolarmente varia e complessa e costellata di deroghe, cosicché potranno frequentemente presentarsi casi dubbi nei quali, per prudenza, converrà assolvere comunque l’adempimento dichiarativo.

    1.Immobili che godono di riduzioni d’imposta

    Godono di riduzioni d’imposta (art. 1 co. 747 della L. 160/2019):

    Fattispecie Obbligo di presentazione della dichiarazione
    Fabbricati di interesse storico o artistico, per i quali è prevista la riduzione al 50% della base imponibile Dichiarazione IMU dovuta in caso di variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate.
    Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, per i quali è disposta la riduzione della base imponibile IMU del 50% L’obbligo dichiarativo sorge nel caso in cui si perda il diritto all’agevolazione, poiché in questo caso il Comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare il venire meno delle condizioni richieste dalla legge per il beneficio fiscale.
    Unità immobiliari (diverse da A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, per le quali è disposta la riduzione della base imponibile IMU del 50%, se sono rispettate alcune condizioni Dichiarazione IMU non dovuta. L’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU per attestare il possesso dei requisiti ai fini dell’agevolazione in esame è stato soppresso dall’art. 3-quater DL 30.4.2019 n. 34convertito con L. 28.6.2019 n. 58. La nuova normativa IMU (art. 1 co. 747, lett. c) L. 160/2019) non prevede l’obbligo di presentazione delladichiarazione quale condizione per la riduzione della base imponibile.
    Fabbricati di interesse storico o artistico, per i quali è prevista la riduzione al 50% della base imponibile Dichiarazione IMU dovuta in caso di variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate.

    Fattispecie Obbligo di presentazione della dichiarazione
    Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, per i quali è disposta la riduzione della base imponibile IMU del 50% L’obbligo dichiarativo sorge nel caso in cui si perda il diritto all’agevolazione, poiché in questo caso il Comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare il venire meno delle condizioni richieste dalla legge per il beneficio fiscale.
    Unità immobiliari (diverse da A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, per le quali è disposta la riduzione della base imponibile IMU del 50%, se sono rispettate alcune condizioni Dichiarazione IMU non dovuta. L’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU per attestare il possesso dei requisiti ai fini dell’agevolazione in esame è stato soppresso dall’art. 3-quater DL 30.4.2019 n. 34convertito con L. 28.6.2019 n. 58. La nuova normativa IMU (art. 1 co. 747, lett. c) L. 160/2019) non prevede l’obbligo di presentazione delladichiarazione quale condizione per la riduzione della base imponibile.
    1.1Fabbricati di interesse storico o artistico

    Per i fabbricati di interesse storico o artistico (di cui all’art. 10 del DLgs. 42/2004) è prevista la riduzione al 50% della base imponibile (art. 1 co. 747 lett. a) della L. 160/2019).

    Per usufruire dell’agevolazione è necessaria la presentazione della dichiarazione IMU, in caso di variazioni intervenute rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate.

    1.2Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati

    Per i fabbricati inagibili e inabitabili è prevista la riduzione al 50% della base imponibile IMU (art. 1 co. 747 lett. b) della L. 160/2019).

    L’immobile, oltre che inagibile o inabitabile, deve essere anche non utilizzato. Per l’applicazione della riduzione al 50% della base imponibile, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

    La situazione di inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

    • dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;

    • ovvero attraverso una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del DPR 445/2000), che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato in luogo della perizia dell’ufficio tecnico comunale.

    Nel secondo caso, il contribuente presenta una dichiarazione sostitutiva con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l’inagibilità o l’inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato.

    Attenzione

    Ne consegue che, per poter beneficiare del regime di favore ai fini dell’IMU, il contribuente deve comunque far redigere una perizia da un proprio tecnico abilitato. Diversamente, in tema di ICI, il Ministero aveva chiarito che la semplice autocertificazione era sostitutiva non solo dell’attestazione comunale, ma anche della perizia dell’ufficio tecnico comunale (CM 15.5.97 n. 137/E, § 20.1).

    Per i fabbricati in questione l’obbligo dichiarativo sorge soltanto nel caso in cui si perda il diritto all’agevolazione, poiché solo in questo caso il Comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare il venire meno delle condizioni richieste dalla legge per il beneficio fiscale.

    In altre parole, ciò significa che deve essere denunciata la data in cui è terminata la condizione di inagibilità o inabitabilità, non quella in cui la si acquisisce.

    1.3Unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale

    È prevista la riduzione al 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (art. 1 co. 747 lett. c) della L. 160/2019).

    Devono essere rispettate le seguenti condizioni:

    • che il contratto sia registrato;

    • che il comodante possieda un solo immobile in Italia;

    • che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

    ⊳ Per approfondimenti si rinvia al cap. 71 “Base imponibile IMU”.

    Ai fini dell’applicazione della riduzione della base imponibile, non è obbligatoria la presentazione della Dichiarazione IMU, in quanto condizione non richiesta dall’art. art. 1 co. 747 lett. c), né da successivi commi della L. 160/2019.

    Attenzione

    Originariamente, l’art. 13 co. 3 lett 0a) del DL 201/2001 (abrogato a far tempo dall’1.1.2020), prevedeva l’obbligo di attestare il possesso dei requisiti mediante presentazione della Dichiarazione IMU. Tale previsione normativa è stata soppressa dall’art. 3-quater del DL 30.4.2019 n. 34 convertito con L. 28.6.2019 n. 58 e non è stata riproposta all’interno della nuova disciplina dell’IMU, contenuta nella L. 27.12.2019 n. 160.

    1.4Immobili per i quali il Comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota

    Fino al 31.12.2019, il Comune poteva deliberare la riduzione dell’aliquota base fino allo 0,4% nel caso di (art. 13 co. 9 del DL 201/2011, abrogato a decorrere dall’1.1.2020):

    • immobili non produttivi di reddito fondiario (art. 43 del TUIR), che sono quelli relativi a imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni;

    • immobili posseduti da soggetti passivi IRES;

    • immobili locati o affittati.

    Per usufruire dell’agevolazione è necessaria la presentazione della dichiarazione IMU, in caso di variazioni intervenute rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, ad eccezione del caso degli immobili locati o affittati, con contratti registrati a partire dall’1.7.2010 (da quando vige l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate, al momento della registrazione del contratto di locazione, i dati catastali dell’immobile).

    La dichiarazione IMU non va comunque presentata nel caso in cui il Comune abbia previsto, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, specifiche modalità per il riconoscimento dell’agevolazione (quali, ad esempio, l’assolvimento da parte del contribuente di particolari adempimenti formali, la consegna del contratto di locazione o la presentazione di un’autocertificazione).

    2.Immobili per i quali i Comuni non possiedono informazioni

    Gli immobili per i quali il Comune non possiede le informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria, potrebbero essere, per esempio, i seguenti:

    Caso Note
    Immobili oggetto di locazione finanziaria
    Immobili che sono stati oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali
    Aree fabbricabili sulle quali è stato costituito, modificato o trasferito un diritto In quanto il Comune conosce le variazioni catastali, ma non le modifiche al valore dell’area che, pertanto, deve essere dichiarata dal contribuente.
    Terreni agricoli divenuti aree fabbricabili Nel caso in cui il Comune abbia predeterminato i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, tuttavia, la dichiarazione non deve essere presentata se il contribuente all’atto del versamento intende adeguarsi, per il calcolo dell’imposta, al valore venale dell’area predeterminato dal Comune.
    Area divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato Si tratta dei fabbricati in corso di costruzione, demolizione o recupero, attuato in forza di un intervento di restauro o risanamento conservativo (art. 3 co. 1 lett. c) del DPR 6.6.2001 n. 380), ristrutturazione edilizia (art. 3 co. 1 lett. d) del DPR 6.6.2001 n. 380), ristrutturazione urbanistica (art. 3 co. 1 lett. f) del DPR 6.6.2001 n. 380).

    Caso Note
    Per tali fattispecie, fino all’ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato, la base imponibile IMU è costituita dal valore del terreno, considerato fabbricabile, senza considerare il valore del fabbricato in corso di costruzione, demolizione, recupero.
    Assegnazione dell’immobile al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, in via provvisoria, in quanto comunque rilevante (in base alla giurisprudenza della Corte di Cassazione formatasi in tema di ICI) La Corte di Cassazione ha stabilito che il futuro acquirente di una casa di abitazione occupata a titolo di assegnazione provvisoria deve corrispondere l’ICI sin dal momento dell’utilizzazione del bene. Quindi, l’assegnatario è tenuto al pagamento dell’imposta anche se l’assegnazione è provvisoria e non è stato ancora stipulato l’atto notarile di trasferimento della proprietà. (sentenza 18.8.2004 n. 16130). Il principio, confermano le istruzioni, deve applicarsi anche all’IMU dato che il presupposto impositivo del tributo è rimasto sostanzialmente invariato rispetto all’ICI.
    Assegnazione dell’immobile al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa o modifica della destinazione ad abitazione principale dell’alloggio È il caso, ad esempio, di un alloggio rimasto inutilizzato o che non è stato adibito ad abitazione principale per una parte dell’anno.
    Immobile concesso in locazione dagli IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità
    Immobili che, nel corso dell’anno, hanno perso o acquisito il diritto all’esenzione IMU
    Fabbricati classificabili catastalmente nella categoria “D”, non iscritti in Catasto con attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, per i quali siano stati computati costi incrementativi a quelli di acquisizione Si considerano costi aggiuntivi i costi ulteriori che possono essere sostenuti successivamente rispetto a quelli di acquisizione e che possono determinare una variazione, sia in aumento sia in diminuzione, del valore venale del bene.
    Immobili sui quali è intervenuta una riunione di usufrutto non dichiarata in Catasto
    Immobili sui quali è intervenuta un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie, salvo che le stesse risultino in Catasto o siano coperte dal MUI
    Parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117 n. 2 c.c. che sono accatastatein via autonoma, come bene comune censibile Nel caso in cui venga costituito un condominio, la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore di condominio per conto di tutti i condomini.

    Caso Note
    Immobili oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al DLgs. 9.11.98 n. 427 (c.d. “multiproprietà”) Obbligato a presentare la dichiarazione è l’amministratore del condominio o della comunione.
    Immobili posseduti, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da operazioni straordinarie (quali fusioni, incorporazioni o scissioni)
    Acquisto o cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge Ad esempio, l’usufrutto legale dei genitori.

    La dichiarazione deve essere presentata, comunque, in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale.

    Attenzione

    Per qualunque fattispecie ivi non specificatamente analizzata il contribuente può rivolgersi al Comune in cui sono situati gli immobili.

    Esenzioni IMU durante l’emergenza Covid-19 e dichiarazione IMU

    La dichiarazione IMU deve essere presentata:

    • ogniqualvolta si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta

    • e comunque in tutti i casi in cui il Comune non sia a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell’imposta.

    Rientrano in tale perimetro anche le ipotesi di esenzione previste dai vari provvedimenti normativi emessi durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

    ⊳ Si veda il Cap. 73 “Liquidazione e versamento IMU”.

    I soggetti aventi diritto al rimborso dell’IMU 2021 in quanto possessori di immobili oggetto di sfratto per morosità sospeso in periodo Covid attestano il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione dall’IMU, nonché l’importo del rimborso, nello spazio dedicato alle annotazioni del modello di dichiarazione, che deve essere presentata - a norma dell’art. 1, co. 769 L. 160/2019 - entro il 30.6.2022.

    I soggetti passivi dell’imposta che siano stati destinatari di norme di esenzione dall’IMU sono dunque tenuti alla presentazione della dichiarazione, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo. Nel modello di dichiarazione deve essere barrata la casella “Esenzione” (Ministero dell’Economia e delle Finanze, Faq 8.6.2021).

    L’obbligo dichiarativo, al contrario, non sussiste una volta che l’esenzione venga meno, dal momento che per le agevolazioni legate all’emergenza da Covid-19, aventi carattere temporaneo per espressa previsione di legge, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni, circostanza che fa venire meno l’obbligo dichiarativo.

    Ciò non vale invece per la dichiarazione dovuta dagli enti non commerciali, perché al riguardo è espressamente previsto che la dichiarazione sia presentata ogni anno.

    3.Casi particolari di assimilazione all’abitazione principale

    Sono previsti casi particolari di assimilazione all’abitazione principale, condizionati alla presentazione della dichiarazione IMU (art. 1 co. 769, ultimo periodo, L. 160/2019).

    Si tratta di:

    Caso Agevolazione IMU
    Fabbricati di civile abitazione destinati agli alloggi sociali Assimilati alle abitazioni principali ex. art. 1 co. 741, lett. c) n. 3, L. 160/2019
    Immobili posseduti dal personale delle Forze armate, di Polizia, dei Vigili del fuoco o dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell’applicazione della disciplina IMU concernente l’abitazione principale e le relative pertinenze Assimilati alle abitazioni principali ex. art. 1 co. 741, lett. c) n. 5, L. 160/2019

    La dichiarazione IMU in relazione a tali fattispecie deve essere presentata:

    • a pena di decadenza;

    • entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria.

    La dichiarazione IMU deve essere presentata:

    • entro il 30.6.2022, in caso di acquisto o di perdita del diritto all’agevolazione nell’anno di imposta 2021;

    • entro il 30.6.2023, in caso di acquisto o di perdita del diritto all’agevolazione nell’anno di imposta 2022.

    4.Casi particolari in cui la dichiarazione IMU deve essere presentata anche per l’abitazione principale

    Vi sono alcuni casi in cui la dichiarazione IMU deve essere presentata anche per l’abitazione principale.

    Si tratta delle seguenti ipotesi:

    • coniugi con residenze in immobili diversi all’interno dello stesso Comune;

    • coniugi con residenze in immobili diversi situati in Comuni diversi;

    • immobile situato sul territorio di Comuni diversi;

    • immobile assegnato al genitore affidatario dei figli, in alcuni casi;

    • Immobili dei cittadini italiani iscritti all’AIRE e assimilati all’abitazione principale (fino al 31.12.2019);

    • immobili assimilati dal Comune alle abitazioni principali, se non è prevista una specifica comunicazione.

    4.1Coniugi con residenze in immobili diversi all’interno dello stesso Comune o in immobili diversi situati in Comuni diversi

    Qualora i componenti dello stesso nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente in immobili diversi siti nel territorio dello stesso Comune o in Comuni diversi, il regime agevolato per l’abitazione principale compete rispetto ad un solo immobile, nel quale pure, evidentemente, non tutti i componenti del nucleo familiare risulteranno dimoranti e residenti (art. 1 co 741, lett. b) della L. 160/2019).

    L’ipotesi tipica e più ricorrente è quella dell’immobile in comproprietà fra i coniugi, destinato all’abitazione principale, nel quale risiede e dimora solo uno dei coniugi - non legalmente separati - poiché l’altro risiede e dimora in un diverso immobile, situato nello stesso Comune. In tal caso, l’agevolazione non viene totalmente persa, ma spetta solo a uno dei due coniugi, che sarà tenuto alla presentazione della dichiarazione IMU.

    L’obbligo dichiarativo è a carico del soggetto passivo che beneficia del regime di favore previsto per l’abitazione principale e le relative pertinenze.

    4.2Immobile situato sul territorio di Comuni diversi

    Si tratta del caso in cui l’immobile destinato ad abitazione principale dal soggetto passivo sia situato sul territorio di Comuni diversi.

    In questo caso, la dichiarazione deve essere presentata soltanto ai Comuni in cui il contribuente (soggetto passivo) non ha la residenza anagrafica e nel campo “Annotazioni” dovrà essere specificato che si tratta di “Immobile destinato ad abitazione principale la cui superficie insiste su territori di comuni diversi”.

    Attenzione

    L’IMU deve essere versata a ciascun Comune in proporzione alla superficie dell’immobile che insiste sul proprio territorio.

    4.3Genitore affidatario dei figli e assegnatario della casa familiare

    È assimilata all’abitazione principale la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso (art. 1 co. 741, lett. c) n. 4 della L. 160/2019).

    Attenzione

    La differente formulazione della norma introdotta dal co. 741, lett. c) n. 4, che fa riferimento alla “casa familiare” e al “genitore”, e non più alla casa coniugale e al coniuge, è volta soltanto a chiarire che nell’ambito dell’assimilazione all’abitazione principale sono ricomprese anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale (circ. 18.3.2020 n. 1/DF). Nulla è mutato rispetto alla precedente disciplina, tenendo conto che in caso di separazione senza figli o con figli maggiorenni e autosufficienti, la giurisprudenza ritiene che la casa coniugale non possa essere assegnata ad uno dei due coniugi a titolo di contributo al mantenimento, in sostituzione dell’assegno di mantenimento, non avendo l’assegnazione una funzione assistenziale (Corte di Cassazione 22 marzo 2007 n. 6979). Pertanto, continua a permanere l’esclusione dall’IMU della casa familiare assegnata con provvedimento del Giudice già assimilata all’abitazione principale nella previgente disciplina.

    ⊳ Per un approfondimento sulla soggettività passiva IMU si rinvia al cap. 68 “Ambito soggettivo IMU”.

    Rispetto all’ex casa familiare, soggetto passivo IMU è in ogni caso il genitore assegnatario, ancorché non titolare, neppure pro quota, del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull’immobile.

    Il Comune potrebbe non essere in possesso delle necessarie informazioni: l’assegnatario deve presentare la dichiarazione IMU solamente se il Comune sul cui territorio è ubicata la casa non coincide né con il Comune di celebrazione del matrimonio, né con il suo Comune di nascita.

    Ad esempio, la dichiarazione IMU va presentata:

    • entro il 30.06.2022, con riferimento al possesso degli immobili iniziato o per il quale sono intervenute variazioni rilevanti ai fini IMU nel 2021, se la casa assegnata al genitore dal giudice della separazione è ubicata a Milano e i due coniugi sono nati a Torino e nella stessa città hanno celebrato il loro matrimonio;

    • entro il 30.6.2023, se la variazione rilevante ai fini IMU è intervenuta nel 2022.

    Qualora, invece, il matrimonio sia stato celebrato a Milano, oppure il genitore assegnatario sia nato in tale città, egli non è tenuto a dichiarare la casa, poiché il Comune impositore è in possesso dell’informazione necessaria per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.

    Attenzione

    Se il genitore assegnatario è anche titolare esclusivo del diritto di proprietà dell’abitazione o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso) sulla stessa, non sembra sussistere alcun obbligo dichiarativo.

    4.4Immobili dei cittadini italiani iscritti all’AIRE e assimilati all’abitazione principale (fino al 31.12.2019)

    A partire dall’anno 2015 e fino al 31.12.2019, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

    In relazione a tale unità immobiliare, inoltre, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi (art. 9-bis co. 2 del DL 47/2014).

    Nel caso in cui i cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), aventi diritto all’applicazione del trattamento di favore in materia di IMU, siano proprietari di più abitazioni dislocate in diversi comuni del territorio italiano, l’individuazione dell’immobile da considerare ai fini dell’equiparazione all’abitazione principale può essere effettuata direttamente dal contribuente (Min. Economia e Finanze, ris. 10/DF del 5.11.2015). Per tale fattispecie è necessaria la presentazione della dichiarazione IMU.

    Nella Dichiarazione IMU da presentare entro il 31.12.2020, con riferimento alle variazioni rilevanti ai fini IMU nell’anno 2019, il contribuente deve indicare l’immobile agevolato, barrando il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportando nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase: “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dal co. 2 dell’art. 13 del DL n. 201/2011” (Min. Economia e Finanze, ris. n. 10/DF del 5.11.2015).

    5.Immobili merce invenduti

    In relazione ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 1 co. 751 del L. 160/2019):

    • fino al 31.12.2019, spetta l’esenzione dall’IMU;

    • fino all’anno 2021, l’aliquota di base è pari allo 0,1%, che i comuni possono aumentare fino allo 0,25% o diminuire fino all’azzeramento;

    • a decorrere dall’1.1.2022, è prevista l’esenzione all’IMU.

    Ai fini dell’applicazione del beneficio dell’esenzione, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti prescritti nel modello di dichiarazione (art. 1 co. 769 della L. 160/2019).

    Dichiarazione IMU concernente gli immobili merce (ris. Min. Economia e Finanze 6.11.2020 n. 7/DF)

    La dichiarazione IMU può essere validamente presentata in forma cartacea o telematica.

    A partire dal 2006, l’obbligo dichiarativo IMU nei confronti del Comune competente può ritenersi validamente assolto attraverso il ricorso - indifferentemente e a scelta del dichiarante - o alla modalità tradizionale di trasmissione cartacea del modello dichiarativo approvato col DM 30.10.2012 oppure, in alternativa, a quella telematica mediante l’utilizzo dei canali Entratel e Fisconline, con cui vengono trasmessi, sempre al comune competente, i dati risultanti dal medesimo modello dichiarativo IMU di cui al citato DM 30.10.2012. L’equipollenza tra le due modalità di trasmissione (cartacea o telematica) della dichiarazione è riconosciuta anche dalla Corte di Cassazione (cfr. ord. 13432/2012).

    6.Aree edificabili

    Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità (art. 1 co. 741, lett. d) della L. 160/2019). Non rileva:

    • che lo strumento urbanistico non abbia ancora ultimato l’iter amministrativo che conduce alla sua approvazione da parte del competente organo regionale;

    • che non siano ancora stati approvati gli eventuali piani particolareggiati (es. piano di lottizzazione) prescritti dallo strumento urbanistico generale quale condizione per il concreto sviluppo edilizio dell’area (ed il conseguente rilascio dei permessi di costruire).

    Naturalmente, per i terreni la cui edificabilità sia sancita dal PRG solo adottato dal Comune, e quindi in itinere e non ancora approvato dalla Regione, la mancanza della possibilità di un imminente sfruttamento edilizio, che discende dall’applicazione dell’istituto della c.d. “salvaguardia” (L. 1902/52), si rifletterà - in sede di determinazione della base imponibile - in una sensibile riduzione del relativo valore.

    6.1Presentazione della dichiarazione IMU per le aree fabbricabili

    In virtù del fatto che il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria, la dichiarazione IMU deve essere presentata per ogni atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto che per oggetto hanno un’area fabbricabile (tipicamente la proprietà, ma si pensi anche alla costituzione di un diritto di usufrutto o al caso in cui venga acquisito il diritto di superficie).

    Vi è obbligo di presentazione della dichiarazione anche nel caso in cui il Comune attribuisca o revochi la destinazione edificatoria al terreno. Il contribuente è quindi tenuto a comunicare l’acquisizione/cessione dell’area, così come dovrà rendere dichiarazione in caso di mutamento del valore di tale immobile. I Comuni possono, con proprio regolamento, determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all’obiettivo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso (art. 1 co. 777 lett. d) della L. 160/2019).

    Attenzione

    La dichiarazione non deve essere presentata se il contribuente all’atto del versamento intende adeguarsi, per il calcolo dell’imposta, al valore venale dell’area predeterminato dal Comune.

    Ad esempio, nell’ipotesi in cui il contribuente acquisti un’area a 100 e il Comune la valuti 150:

    • se il versamento è calcolato su un valore di 100, l’obbligo dichiarativo permane;

    • se il versamento è calcolato su un valore di 150, scatta l’esonero dall’obbligo dichiarativo.

    Anche nel caso di adeguamento ai valori comunali, onde evitare possibili contestazioni, secondo parte della dottrina, è opportuno provvedere alla presentazione della dichiarazione IMU.

    6.2Aree fabbricabili coltivate da coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola

    Ai fini dell’IMU, non si reputano aree fabbricabili (bensì terreni agricoli), i terreni posseduti da coltivatori diretti o IAP (art. 1 del DLgs. 29.3.2004 n. 99), iscritti nella previdenza agricola, e da essi adibiti all’esercizio delle attività agro-silvo-pastorali dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali (art. 1 co. 741, lett. d) della L. 160/2019).

    Per tali terreni le istruzioni alla compilazione della dichiarazione IMU prevedono che il modello debba essere presentato in ogni caso.

    7.Effetti della dichiarazione per gli anni successivi

    La dichiarazione IMU ha effetto anche per gli anni successivi a quello di presentazione, sempre che non si verifichino variazioni dei dati e degli elementi dichiarati tali per cui risulti diverso l’ammontare dell’IMU dovuta.

    ► SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

    Nei soli casi in cui sussiste l’obbligo, devono essere dichiarate le variazioni della soggettività passiva:

    • sia da colui che ha cessato di essere il soggetto passivo;

    • sia da colui che ha iniziato ad essere il soggetto passivo.

    1.Soggetti passivi dell’IMU

    In linea di massima, soggetto passivo è il proprietario dell’immobile; tuttavia, se l’immobile è gravato da un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, soggetto passivo è il titolare di tale diritto, e non il nudo proprietario (art. 1 co. 743 della L. 160/2019).

    Il possesso di immobili in Italia configura la soggettività passiva al tributo municipale in capo al possessore, a prescindere dal profilo di quest’ultimo, ed in particolare dalla circostanza che lo stesso:

    • sia una persona fisica, una società o un ente;

    • risieda in Italia o all’estero;

    • abbia la propria sede legale o amministrativa in Italia o all’estero;

    • eserciti o meno un’attività d’impresa, in Italia o all’estero.

    ⊳ Per un approfondimento si veda il cap. 68 “Ambito soggettivo IMU”.

    2.Comproprietari e contitolari di diritti reali

    Nel caso in cui più persone siano titolari di diritti reali sull’immobile (es. più proprietari), ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota ad esso spettante.

    È consentito, tuttavia, ad uno qualsiasi dei titolari di presentare la dichiarazione congiunta, purché comprenda tutti i contitolari.

    3.Casi particolari

    Le istruzioni al modello di dichiarazione IMU (DM 30.10.2012), individuano inoltre i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IMU in talune fattispecie particolari.

    Caso Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione IMU
    Condomìni Per le parti comuni condominiali accatastate in via autonoma come bene comune censibile, nel caso sia stato costituito il condominio, la dichiarazione IMU deve essere presentata dall’amministratore per conto di tutti i condomini.Qualora l’amministrazione riguardi più condomini, per ciascuno di essi va presentata una distinta dichiarazione, escludendo in ogni caso gli immobili appartenenti all’amministratore
    Multiproprietà Per gli immobili che sono oggetto di diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà), la dichiarazione deveessere presentata dall’amministratore della multiproprietà
    Immobili in leasing Nell’ipotesi di locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, soggetto passivo dell’IMU è il locatario.Su di esso grava quindi l’onere dichiarativo.Nessun obbligo dichiarativo grava invece sulla società di leasing.La società di leasing diventa soggetto passivo in caso di:risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria;mancato esercizio del diritto di opzione finale (riscatto). In questo caso, l’onere dichiarativo IMU grava su entrambi i soggetti, ovvero:sulla società di leasing, in quanto nuovo soggetto passivo;sul locatario, in quanto ha cessato di essere soggetto passivo
    Immobile oggetto di misure conservative Nell’ambito di un procedimento a carico di persone indagate, il giudice può disporre l’adozione di misure conservative-cautelari e nominare il custode/amministratore giudiziario.Il giudice, nell’ambito dell’esercizio del proprio potere discrezionale, oltre ad impartire le direttive e le istruzioni all’uopo necessarie, stabilisce quali siano i compiti del custode in ragione delle diverse situazioni concrete, tra i quali potrebbero rientrare anche quelli di provvedere alla presentazione della dichiarazione ed al versamento dell’IMU

    Caso Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione IMU
    Coniuge assegnatario dell’ ex casa coniugale (rectius, il genitore affidatario dei figli e assegnatario della casa familiare, secondo la nuova formulazione ex L. 160/2019) Obbligato a presentare la dichiarazione IMU è il coniuge assegnatario dell’ ex casa coniugale in seguito a separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Secondo la formulazione in vigore dall’1.1.2020, il riferimento è da intendersi al genitore affidatario dei figli e assegnatario della casa familiare, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.

    ► TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

    1.Termini di presentazione

    La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta (art. 1 co. 769 della L. 160/2019).

    Attenzione

    Limitatamente ai casi in cui il possesso dell’immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2019, il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 3-ter del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 (circ. 18.3.2020 n. 1/DF). Tale regime vale anche per quanto disposto dal successivo art. 3-quater che ha esonerato dall’obbligo dichiarativo nonché da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione il possessore dell’immobile locato a canone concordato di cui alla L. 431/98 o concesso in comodato gratuito alle condizioni prescritte dalla legge.

    2.Soggetto a cui presentare la dichiarazione

    La dichiarazione IMU deve essere presentata:

    • al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili;

    • a tanti Comuni quanti sono gli immobili che insistono su Comuni diversi;

    • a tutti i Comuni su cui un immobile è ubicato nel caso in cui quest’ultimo insista sul territorio di più enti.

    Ad esempio, in caso di possesso di due immobili, uno nel Comune di Torino, l’altro nel Comune di Genova, occorre inviare un modello di dichiarazione IMU al Comune di Torino indicando soltanto il primo fabbricato e uno al Comune di Genova indicando soltanto il secondo fabbricato.

    Se un immobile insiste sia sul territorio del Comune di Torino che su quello del Comune di Moncalieri, la dichiarazione IMU deve essere inviata ad entrambi i Comuni.

    Abitazione principale sul territorio di più Comuni

    Se l’immobile è adibito ad abitazione principale dal soggetto passivo, l’IMU (se dovuta, ovvero in relazione agli immobili di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) deve essere corrisposta ai diversi Comuni proporzionalmente alla superficie sul cui territorio insiste l’immobile, tenendo conto delle aliquote deliberate da ciascun Comune (cfr. par. 1.6 delle istruzioni).

    La dichiarazione IMU deve essere presentata ai soli Comuni in cui il soggetto stesso non ha la residenza anagrafica, specificando nella parte dedicata alle “Annotazioni” che si tratta di “Immobile destinato ad abitazione principale la cui superficie insiste su territori di comuni diversi”.

    3.Modalità di presentazione della dichiarazione

    La dichiarazione IMU deve essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’ANCI (art. 1 co. 769 della L. 160/2019). Nelle more dell’entrata in vigore di tale decreto, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al DM 30.10.2012.

    Il modello di dichiarazione, unitamente ai modelli aggiuntivi, può essere:

    • consegnato direttamente al Comune;

    • spedito in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’ufficio tributi del Comune;

    • inviato telematicamente con posta certificata;

    • inviato telematicamente tramite i canali Entratel e Fisconline.

    Nel primo caso, il Comune provvederà a rilasciare un’apposita ricevuta.

    Nel secondo caso, sulla busta della raccomandata deve essere apposta la dicitura “Dichiarazione IMU 20XX”, nel caso in cui la dichiarazione si riferisca a variazioni intervenute nel 20XX.

    La spedizione può essere effettuata anche dall’estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

    La data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione (art. 6 DM 30.10.2012).

    Il comune, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, può stabilire altre modalità di trasmissione della dichiarazione più adeguate alle proprie esigenze organizzative, delle quali deve dare ampia informazione ai contribuenti al fine di consentire il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.

    Attenzione

    Gli enti non commerciali hanno l’obbligo di presentazione della dichiarazione esclusivamente in via telematica, tramite l’apposito modello approvato con decreto 26.6.2014.

    ► DICHIARAZIONE IMU DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

    Sono esenti da IMU gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto (art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019 e art. 7 co. 1 lett. i) DLgs. 504/92). L’esenzione in commento è riconosciuta in relazione alla porzione dell’immobile in cui si svolge l’attività no profit con modalità non commerciali (art. 5 del DM 200/2012).

    ⊳ Per un approfondimento si rinvia al cap. 70 “Esenzioni IMU”.

    In caso di utilizzo misto, in cui l’attività di natura non commerciale sia svolta in una determinata porzione dell’unità immobiliare:

    • a detta porzione, compete l’esenzione dall’IMU;

    • al suo complemento, sede dell’attività istituzionale svolta con modalità anche o solo commerciali, ovvero di attività commerciale tout court, in quanto porzione di immobile dotata di autonomia funzionale e reddituale, l’esenzione non compete.

    È possibile poi che l’utilizzazione mista, per lo svolgimento sia di attività no profit con modalità non commerciali, sia di attività commerciali tout court e/o di attività in linea di principio no profit (con modalità tuttavia almeno in parte commerciali), non avvenga separatamente in diverse porzioni della stessa unità immobiliare (art. 91-bis co. 3 del DL 1/2012).

    In tal caso, gli enti non commerciali sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU.

    Il modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali è approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’ANCI. Nelle more dell’entrata in vigore di tale decreto, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al DM 26.6.2014 (art. 1 co. 770 della L. 160/2019).

    1.Dichiarazione IMU-TASI per gli enti non commerciali

    Nella dichiarazione IMU ENC devono essere indicati distintamente (art. 6 DM 200/2012):

    • gli immobili per i quali è dovuto il tributo comunale, anche a seguito di riaccatastamento indipendente delle porzioni del compendio utilizzate per le attività di cui all’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92, svolte con modalità commerciali;

    • gli immobili per i quali l’esenzione dall’IMU si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale degli stessi (art. 91-bis co. 3 del DL 1/2012 convertito), assoggettati ad IMU in base ai rapporti di proporzionalità:

      • gli immobili esenti.

    Attenzione

    La dichiarazione IMU ENC in via telematica deve essere presentata esclusivamente per gli immobili che si trovano nelle condizioni per poter beneficiare dell’esenzione, totale o parziale, da IMU. In relazione agli immobili totalmente imponibili, invece, gli enti non commerciali devono presentare, ove ne ricorrano i presupposti, la dichiarazione IMU “ordinaria” in forma cartacea, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è sorto l’obbligo dichiarativo (Ministero delle finanze, decreto 26.6.2014 art. 5; “FAQ” 21.11.2014).

    2.Termini di presentazione

    La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

    Dall’1.1.2020, la dichiarazione deve essere presentata ogni anno (art. 1 co. 770 della L. 160/2019).

    3.Contenuto della dichiarazione

    Il modello di dichiarazione si compone di quattro quadri e precisamente:

    • il “Quadro A”, riservato alla descrizione degli immobili totalmente imponibili;

    • il “Quadro B” concernente gli immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti;

    • il “Quadro C” dedicato alla determinazione dell’IMU e della TASI;

    • il “Quadro D” relativo alle compensazioni e ai rimborsi.

    Il quadro A, relativo alla descrizione degli immobili totalmente imponibili, deve essere compilato in entrambe le seguenti ipotesi:

    • quando nell’immobile venga svolta un’attività commerciale che non rientra in quelle individuate dall’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92;

    • quando siano esercitate le attività di cui al citato art. 7, svolte, però, con modalità commerciali.

    Il quadro A riguarda solo gli immobili destinati esclusivamente a dette attività.

    Il quadro B è invece diretto a contenere le informazioni relative agli immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti, sulla base dei criteri e dei requisiti stabiliti per ciascuna tipologia di attività e dettagliatamente illustrati nelle istruzioni al modello di dichiarazione.

    Infine, nei quadri C e D si procede alla determinazione delle imposte IMU e TASI dovute, all’indicazione degli acconti versati e degli eventuali crediti.

    Attenzione

    Per consentire agli enti impositori (Comuni) l’esercizio dell’attività di accertamento e controllo, gli enti non commerciali restano tenuti a conservare ed esibire ai Comuni, su richiesta di questi ultimi, la documentazione afferente il rapporto di proporzionalità adottato (art. 7 co. 2 del DM 200/2012).

    Deve essere pertanto conservata la documentazione relativa agli elementi utili per il computo dei rapporti percentuali entro i quali, in riferimento agli immobili ad utilizzazione mista, compete l’esenzione.

    ► ADEMPIMENTI

    1.Dichiarazione IMU

    Adempimento Presentazione della dichiarazione IMU per la comunicazione di variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
    Chi Sono obbligati alla presentazione i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI/IMU già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune. In particolare, nei casi di:
    a) immobili che godono di riduzioni dell’imposta;
    b) immobili per i quali il comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.
    Scade il... Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
    Procedura e sanzioni 1) Compilare la dichiarazione IMU.
    2) Stampare 2 copie di dichiarazione (una per il contribuente ed una per il comune).
    3) Presentare la dichiarazione IMU al comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili oggetto di dichiarazione mediante consegna a mano agli Uffici comunali, oppure raccomandata senza ricevuta di ritorno in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione IMU 20xx” e indirizzata all’ufficio tributi del comune competente, oppure trasmissione in via telematica con posta certificata oppure, per le persone fisiche ed enti non commerciali, invio telematico.
    Sanzioni
    Mancata presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51.
    Dichiarazione infedele: sanzione dal 50% al 100% della maggiore imposta, da € 51 a € 258 se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta.

    2.Dichiarazione IMU - Enti non commerciali

    Adempimento Gli enti non commerciali che possiedono immobili oggetto dell’esenzione di cui all’art. 7, c. 1, lett. i), del DLgs. 504/92, sono tenuti a inviare in modalità telematica la Dichiarazione IMU ENC.
    Chi Enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali e che possiedono e utilizzano immobili imponibili oppure esenti (parzialmente o totalmente) destinati allo svolgimento esclusivoo parziale, con modalità non commerciali (non lucrative), di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricercascientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o culto, a scopi missionari (in caso di possesso di immobili non esenti, va presentata la dichiarazione ordinaria).
    Scade il... Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di inizio del possesso degli immobili o a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione non deve essere presentata ogni anno, salvo variazioni da cui derivino modifiche dell’imposta dovuta.
    Procedura e sanzioni 1) Compilare la dichiarazione IMU ENC inserendo i dati catastali degli immobili (quadri A e B), determinando l’IMU nel quadro C, e indicando l’eventuale credito d’imposta ed il relativo utilizzo in compensazione e/o a rimborso nel Quadro D.
    2) Presentare la dichiarazione per via telematica utilizzando il canale Entratel o Fisconline
    Sanzioni
    Omessa presentazione della dichiarazione: dal 100% al 200% del tributo dovuto con un minimo di € 51.
    Dichiarazione infedele: dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta; da € 51 a euro 258 se l’omissione o l’errore non incidono sull’ammontare dell’imposta
    Modulistica Modello IMU ENC
    Fine capitolo
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