DEFINIZIONE ► | Le aliquote dell’imposta municipale propria, modificate a decorrere dall’1.1.2020,
sono: - aliquota di base dello 0,86%, modificabile in aumento fino all’1,06% o in diminuzione fino all’azzeramento; - aliquota ridotta allo 0,5% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, modificabile in aumento di 0,1 punti percentuali o in diminuzione fino all’azzeramento. L’imposta è ridotta al 75% per gli immobili locati a canone concordato. |
ALIQUOTE IMU ORDINARIE ► | L’aliquota IMU di base dello 0,86% è modificabile da parte dei Comuni, i quali possono
azzerarla o innalzarla fino ad un massimo dell’1,06%. I Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019. Le aliquote IMU devono essere approvate dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. |
ACCONTO E SALDO ► | L’acconto IMU di giugno deve essere determinato in base al presupposto impositivo e alla base imponibile riferite all’anno di imposizione, assumendo tuttavia le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente. Le eventuali variazioni deliberate dai Comuni nel corso dell’anno in merito alla misura delle aliquote e delle detrazioni hanno rilevanza solo in sede di versamento del saldo di dicembre, con eventuale conguaglio sulla prima rata. |
ALTRE ALIQUOTE IMU ► | Sono previste le seguenti aliquote specifiche: 1. per l’abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze; 2. per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 3. per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 4. per i terreni agricoli; 5. per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. |
IMU E TASI ► | Dal 1.1.2020, la TASI è soppressa e le nuove aliquote IMU tengono conto del venir meno del relativo gettito. |
RIFERIMENTI ► | L. 160/2019, art. 1 co. 748 ss. |
► DEFINIZIONE
Le aliquote dell’imposta municipale propria sono stabilite dall’art. 1 co. 748 e seguenti della L. 27.12.2019 n. 160:
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aliquota di base dello 0,86%, modificabile dai Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, in aumento fino all’1,06% o in diminuzione fino all’azzeramento (art. 1 co. 754 della L. 160/2019);
-
aliquota dello 0,5% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, modificabile con deliberazione del consiglio comunale, in aumento di 0,1 punti percentuali o in diminuzione fino all’azzeramento (art. 1 co. 748-749 della L. 160/2019);
-
aliquota di base dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 co. 3-bis del DL 30.12.93 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.94 n. 133, che i Comuni possono solo ridurre fino all’azzeramento (art. 1 co. 750 della L. 160/2019);
-
aliquota di base dell’0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all’azzeramento. A decorrere dall’1.1.2022, per tale fattispecie è prevista l’esenzione dall’IMU (art. 1 co. 751 della L. 160/2019);
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aliquota di base dello 0,76% per i terreni agricoli, che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare sino all’1,06% o diminuire fino all’azzeramento (art. 1 co. 752 della L. 160/2019);
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aliquota di base dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare sino all’1,06% o diminuire fino al limite dello 0,76%. Di tale aliquota, la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato (art. 1 co. 753 della L. 160/2019).
Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. 9.12.98 n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (art. 1 co. 760 L. 160/2019; fino al 31.12.2019: art. 13 co. 6-bis del DL 201/2011).
Le attuali aliquote IMU, in vigore dall’1.1.2020, tengono conto della soppressione della TASI, compresa la maggiorazione dello 0,8 per mille. E così, a decorrere dall’anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei co. da 10 a 26 dell’art. 1 della L. 28.12.2015 n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019 (art. 1 co. 755 L. 160/2019, modificato dal DL 104/2020, art. 108).
I Comuni negli anni successivi possono solo ridurre tale maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.
► ALIQUOTE IMU ORDINARIE
L’aliquota IMU di base è pari allo:
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0,76% fino al 31.12.2019;
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0,86% dall’1.1.2020.
L’attuale aliquota di base dell’IMU, in vigore dall’1.1.2020 (art. 1 co. 754 del L. 160/2019), tiene conto della soppressione della TASI, la quale aveva aliquota di base dello 0,1%.
I Comuni, con delibera consiliare adottata ai sensi dell’art. 52 del DLgs. 446/97, possono innalzare o ridurre l’aliquota di base come segue:
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aumento fino ad un massimo dell’1,06%;
-
diminuzione fino all’azzeramento.
Il Comune, nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, può modificare le aliquote base (Min. Economia e Finanze circ. 18.5.2012 n. 3/DF, § 5):
-
nel rispetto tassativo dei predetti limiti minimo e massimo, che rappresentano vincoli invalicabili,
-
nell’ambito della stessa categoria impositiva, ovvero all’interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie,
-
pur sempre nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione.
A decorrere dall’anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei co. da 10 a 26 dell’art. 1 della L. 28.12.2015 n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019.
1.Bilancio di previsione degli enti locali
Le aliquote IMU devono essere approvate dal consiglio comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione.
Il termine della delibera di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali è fissato al 31 dicembre di ogni anno (a partire dall’anno 2001, per effetto dell’art. 31 co. 1 della L. 23.12.98 n. 448; v. RM 29.11.99 n. 160/E).
Tale termine, tuttavia, può essere differito con apposito DM (art. 151 del DLgs. 18.8.2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

Le aliquote IMU devono essere oggetto di apposita delibera, contenente espresse manifestazioni di volontà necessariamente autonome e precedenti rispetto all’approvazione del bilancio, di cui costituiscono un presupposto. La deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, pertanto, pur tenendo ovviamente conto delle aliquote e delle tariffe da applicare per l’esercizio, non può essere considerata essa stessa quale atto di determinazione delle medesime.
Nel caso in cui il Comune adotti una deliberazione nella quale conferma le aliquote vigenti per l’anno precedente, l’eventuale mancata pubblicazione non incide sull’applicabilità delle aliquote o delle tariffe oggetto di conferma e ciò in considerazione dell’operare del meccanismo di cui all’art. 1 co. 169 L. 296/2006, in virtù del quale in caso di mancata approvazione entro il termine di bilancio le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. Le deliberazioni di conferma, tuttavia, ove trasmesse, sono pubblicate al fine di assicurare un’informazione trasparente e tempestiva nei confronti dei contribuenti (v. Min. Economia e Finanze, circolare 22.11.2019 n. 2/DF).
Infine, nel caso in cui non sia stata adottata una specifica deliberazione recante l’espressa manifestazione di volontà dell’ente in ordine alla conferma delle aliquote o delle tariffe, l’Ente non deve procedere ad alcun adempimento di comunicazione nei confronti del MEF.
2.Organo competente alla determinazione delle aliquote
L’organo competente ad adottare la delibera di fissazione dell’aliquota di base è il Consiglio comunale.
Una eventuale delibera di determinazione delle aliquote dell’IMU approvata dalla Giunta comunale, quindi, rileverebbe l’esistenza di un vizio di incompetenza (v. Linee Guida Min. Economia e Finanze 11.7.2012).
A decorrere dall’anno 2021, i Comuni, in deroga all’art. 52 del DLgs. 15.12.97 n. 446, possono diversificare le aliquote IMU (di cui ai co. da 748 a 755 dell’art. 1 della L. 160/2019) esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Tale decreto deve essere adottato entro 180 giorni dall’1.1.2020, data di entrata in vigore della L. 160/2019, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, che si pronuncia entro 45 giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di 45 giorni, il decreto può essere comunque adottato.
In ogni caso, anche se il Comune non intende diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai co. da 748 a 755 dell’art. 1 della L. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti costitutivi di legge.
3.Pubblicazione delle delibere e dei regolamenti
I Comuni sono tenuti ad inviare esclusivamente per via telematica, inserendo il relativo testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la loro pubblicazione sul sito Internet www.finanze.it, sia le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, sia i regolamenti dell’IMU.
La pubblicazione rappresenta condizione di efficacia per le deliberazioni concernenti l’imposta municipale propria. A seguito delle modifiche normative apportate all’art. 13 D.L. 201/2011 ad opera dell’art. 15-bis del D.L. 34/2019, inoltre, l’attribuzione alla pubblicazione dei predetti atti sul sito internet www.finanze.gov.it del valore di pubblicità costitutiva riguarda la generalità dei tributi comunali (v. Min. Economia e Finanze circ. 22.11.2019 n. 2/DF). La condizione di efficacia subordinata alla pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze è ora indicata dall’art. 1 co. 767 della L. 160/2019.
Ai fini dell’applicabilità delle delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni con effetto dal 1° gennaio dell’anno in corso, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
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che le delibere e i regolamenti siano stati approvati entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione (in applicazione dell’art. 1 co. 169 della L. 296/2006 e dell’art. 53 co. 16 della L. 388/2000); tale termine è fissato al 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce (art. 151 co. 1 del DLgs. 267/2000) e può essere differito con disposizione di legge o con decreto del Ministro dell’interno in presenza di motivate esigenze;
-
che le delibere e i regolamenti siano pubblicati, entro il 28 ottobre dell’anno al quale si riferiscono, sul sito internet www.finanze.gov.it.
A tal fine, i Comuni devono effettuare l’invio telematico delle delibere e dei regolamenti entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua, ai fini della pubblicazione, una verifica meramente formale in ordine all’identità e alla completezza dell’atto trasmesso dall’ente, accertando che la deliberazione, oltre a non presentare evidenti alterazioni dell’integrità del contenuto, consista in un atto regolamentare o amministrativo generale, emanato dall’organo competente, che rechi la manifestazione della volontà dell’ente locale in ordine alla determinazione delle aliquote o tariffe o alla disciplina del tributo.
Successivamente alla pubblicazione sul sito internet, viene svolta un’attività di esame nel merito, volta a verificare la rispondenza dell’atto alla normativa nazionale di riferimento e, qualora emerga la presenza di disposizioni contrastanti con la disciplina statale in materia e comunque non riconducibili al legittimo esercizio della potestà regolamentare di cui all’art. 52, co. 1, DLgs. 446/97, il MEF intraprende un confronto collaborativo con l’ente locale, invitandolo a rimuovere in autotutela i vizi di legittimità che inficiano l’atto (v. Min. Economia e Finanze circ. 22.11.2019 n. 2/DF).
⊳ Si veda anche il cap. 73 “Liquidazione e versamento IMU”.
4.Modifica di tariffe e aliquote dopo l’approvazione del bilancio di previsione
Le aliquote IMU devono essere approvate entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione.
In deroga a tale principio, gli enti locali possono modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, in concomitanza con la manovra che l’ente locale deve effettuare, entro il 31 luglio di ogni anno, ai fini dell’accertamento del permanere degli equilibri di bilancio (art. 193 del DLgs. 18.8.2000 n. 267, contenente il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).
L’ente locale, qualora in sede di verifica sul permanere degli equilibri di bilancio i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, ha pertanto la facoltà di modificare le tariffe e le aliquote anche oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione (termine di cui all’art. 1 co. 169 della L. 296/2006), purché entro il 31 luglio di ciascun anno (art. 193 co. 2 TUEL).
Tale eventuale variazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, che può necessariamente consistere solo in un aumento delle stesse, si colloca nella “fase di gestione del bilancio” e presuppone, quindi, l’avvenuta adozione della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento (ris. 29.5.2017 n. 1/DF).
Laddove, decorso il termine del 31 luglio (fissato dall’art. 193 co. 2 del TUEL), l’ente locale accerti la necessità di un’operazione di riequilibrio, dovrà ricorrere, con riferimento all’esercizio finanziario in corso, a misure di risanamento diverse dall’aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali (avvio della procedura di diffida da parte del Prefetto ed eventuale nomina di un commissario ai sensi dell’art. 141 co. 2 del TUEL).
5.Blocco degli aumenti dei tributi locali (anni 2016-2018)
Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 era sospesa l’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui pre-vedevano aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015(L. 28.12.2015 n. 208 art. 1 co. 26).
Per l’anno 2018 la sospensione non si applicava ai comuni istituiti a seguito di fusione ex artt. 15 e 16 DLgs. 267/2000, al fine di consentire, a parità di gettito, l’armonizzazione delle diverse aliquote.
Dall’anno 2019: fine del blocco degli aumenti dei tributi locali
Terminato il triennio 2016-2018, il blocco degli aumenti dei tributi locali non è più stato riproposto.
Dal 2019, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, gli enti locali possono pertanto:
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deliberare l’aumento di aliquote e tariffe, nel rispetto dei limiti massimi di legge;
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abolire eventuali benefici fiscali già deliberati nel 2015 (ad esempio aliquote agevolate, riduzioni, detrazioni).
Gli enti locali possono, inoltre, istituire nuovi tributi (per esempio, addizionale Irpef e imposta di scopo), venendo meno il relativo divieto, già compreso nel blocco degli aumenti dei tributi locali per il triennio 2016-2018.
► ACCONTO E SALDO
Le delibere ed i regolamenti sono efficaci dalla data della loro pubblicazione sul sito, che assume quindi valenza costitutiva.
La data di pubblicazione è rilevante ai fini dell’applicazione delle aliquote deliberate, in quanto:
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la prima rata (acconto) è versata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente;
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la seconda rata è versata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e con eventuale conguaglio sulla prima rata, in base agli atti pubblicati sul sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine, il Comune deve effettuare l’invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
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in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.
Pertanto, l’acconto IMU di giugno deve essere determinato in base al presupposto impositivo (stato materiale e giuridico dell’immobile) e alla base imponibile riferite all’anno di imposizione, assumendo tuttavia le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente.
Le eventuali variazioni deliberate dai Comuni nel corso dell’anno in merito alla misura delle aliquote e delle detrazioni hanno rilevanza solo in sede di versamento del saldo di dicembre, con eventuale conguaglio sulla prima rata.
► ALTRE ALIQUOTE IMU
L’aliquota di base dello 0,86%, modificabile dai Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, in aumento fino all’1,06% o in diminuzione fino all’azzeramento è individuata dall’art. 1 co. 754 della L. 160/2019.
Le altre aliquote dell’imposta municipale propria sono così stabilite:
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aliquota dello 0,5% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, modificabile con deliberazione del consiglio comunale, in aumento di 0,1 punti percentuali o in diminuzione fino all’azzeramento (art. 1 co. 748-749 della L. 160/2019);
-
aliquota di base dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 co. 3-bis del DL 30.12.93 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.94 n. 133, che i comuni possono solo ridurre fino all’azzeramento (art. 1 co. 750 della L. 160/2019);
-
aliquota di base dell’0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all’azzeramento. A decorrere dall’1.1.2022, per tale fattispecie è prevista l’esenzione dall’IMU (art. 1 co. 751 della L. 160/2019);
-
aliquota di base dello 0,76% per i terreni agricoli, che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare sino all’1,06% o diminuire fino all’azzeramento (art. 1 co. 752 della L. 160/2019);
-
aliquota di base dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare sino all’1,06% o diminuire fino al limite dello 0,76%. Di tale aliquota, la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato (art. 1 co. 753 della L. 160/2019).
Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. 9.12.98 n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75% (art. 1 co. 760 della L. 160/2019; fino al 31.12.2019: art. 13 co. 6-bis del DL 201/2011).
1.Abitazione principale e relative pertinenze
L’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (dall’1.1.2014).
Per tali ultime, considerate “di lusso” ai fini dell’imposta, l’IMU è dovuta con l’aliquota e le detrazioni previste per l’abitazione principale.
⊳ Al riguardo, si rimanda al cap. 71 “Base imponibile IMU”.
Per l’abitazione principale e le relative pertinenze è prevista l’applicazione di un’aliquota ridotta allo 0,5% (art. 1 co. 748-749 della L. 160/2019; fino al 31.12.2019: aliquota 0,4% prevista dall’art. 13 co. 7 del DL 201/2011). I Comuni possono modificare l’aliquota, con deliberazione del consiglio comunale, in aumento di 0,1 punti percentuali o in diminuzione fino all’azzeramento (art. 1 co. 748-749 della L. 160/2019) e pertanto:
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ridurla fino all’azzeramento;
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aumentarla fino ad un massimo dello 0,6%.
La modifica dell’aliquota base prevista per l’abitazione principale e le relative pertinenze deve essere disposta con delibera del Consiglio comunale, nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione (circ. 3/2012/DF § 6).
2.Immobili locati a canone concordato
Dall’1.1.2016 è disposta una riduzione al 75% dell’IMU per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla L. 9.12.98 n. 431. A decorrere dall’1.1.2020, tale riduzione è prevista dall’art. 1 co. 760 della L. 27.12.2019 n. 160.
In pratica, l’IMU si determina:
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applicando l’aliquota stabilita dal comune;
-
riducendo l’importo al 75%.
Stante il rinvio della norma alla L. 9.12.98 n. 431, si considerano agevolabili gli immobili locati con:
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contratti a canone concordato della durata di 3 anni, rinnovabili di ulteriori 2;
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contratti per studenti universitari, di durata da 6 mesi a 3 anni;
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contratti transitori (di durata da 1 a 18 mesi), se stipulati nei Comuni nei quali il canone deve essere stabilito dalle parti applicando gli Accordi territoriali (aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Catania; Comuni confinanti con tali aree; altri Comuni capoluogo di provincia).
Ai fini dell’applicazione della riduzione in commento, il soggetto passivo è esonerato dall’attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione IMU, nonché da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione. Tanto è stato espressamente previsto dal c. 6-bis dell’art. 13 DL 201/2011, come modificato dal DL 30.4.2019 n. 34 convertito con L. 28.6.2019 n. 58. Il co. 6-bis dell’art. 13 del DL 201/2011 è ora abrogato dalla L. 160/2019, tuttavia è plausibile ritenere che le regole sopra esposte valgano anche nell’ambito della nuova disciplina IMU, in vigore dall’1.1.2020.
3.Fabbricati rurali ad uso strumentale
Si tratta dei fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9 co. 3-bis del DL 30.12.93 n. 557, ovvero le costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento delle attività agricole (art. 2135 c.c.) in particolare destinate:
-
alla protezione delle piante;
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alla conservazione dei prodotti agricoli;
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alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;
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all’allevamento e al ricovero degli animali;
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all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla L. 20.2.2006 n. 96;
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ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
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alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;
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ad uso di ufficio dell’azienda agricola;
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alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’art. 1 co. 2 del DLgs. 18.5.2001 n. 228;
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all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.
⊳ Al riguardo, veda anche il cap. 69 “Ambito oggettivo IMU”.
A decorrere dall’1.1.2020, è fissata l’aliquota di base dello 0,1% che i Comuni possono ridurre fino all’azzeramento (art. 1 co. 750 della L. 160/2019). I Comuni non possono invece disporne l’aumento.
4.Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita
La disciplina in esame si applica ai fabbricati:
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costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita;
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fintanto che permanga tale destinazione;
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che non siano in ogni caso locati.
Può trattarsi di fabbricati, porzioni di fabbricato o singole unità immobiliari, sia con destinazione ad uso abitativo, sia con destinazione ad altri usi, quali lo svolgimento di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali.
Deve trattarsi di fabbricati posti in vendita dall’impresa:
-
che li ha costruiti;
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che vi ha eseguito interventi di incisivo recupero (art. 3 co. 1 lett. c) d) e f) del DPR 6.6.2001 n. 380) (ris. 11.12.2013 n. 11/DF).
A decorrere dall’1.1.2022, per tale fattispecie è prevista l’esenzione dall’IMU (art. 1 co. 751 della L. 160/2019).
In precedenza:
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fino al 31.12.2019: esenzione da IMU (art. 13 co. 9-bis del DL 201/2011, abrogato con decorrenza dall’1.1.2020 dall’art. 1 co. 780 della L. 160/2019):
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per il 2020 e 2021: IMU con aliquota di base dell’0,1% (art. 1 co. 751 della L. 160/2019), con possibilità per il Comune di aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all’azzeramento.
5.Terreni agricoli
Per i terreni agricoli, l’aliquota di base IMU è pari allo 0,76%, che i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare sino all’1,06% o diminuire fino all’azzeramento (art. 1 co. 752 della L. 160/2019).
⊳ Per la disamina delle ipotesi di esenzione si veda il cap. 70 “Esenzioni IMU”.
6.Immobili del gruppo D
Fino al 31.12.2019, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D era stabilita l’aliquota IMU di base pari allo 0,76%, suscettibile di essere innalzata sino a 0,3 punti percentuali (e quindi, fino ad un massimo pari all’1,06%) da parte dei Comuni (art. 1 co. 380 lett. f) della L. 24.12.2012 n. 228), con riserva allo Stato del relativo gettito d’imposta (con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio). I Comuni non potevano ridurre l’aliquota di base 0,76% (Min. Economia e Finanze ris. 28.3.2013 n. 5/DF, § 1). Dall’1.1.2020 è prevista l’aliquota di base dello 0,86%, che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare sino all’1,06% o diminuire fino al limite dello 0,76%(art. 1 co. 753 della L. 160/2019).
Resta ferma la riserva allo Stato della quota pari allo 0,76%.
7.Potere dei Comuni di ridurre l’aliquota ordinaria
A decorrere dall’anno 2021 i Comuni, in deroga all’articolo 52 del DLgs. 15.12.97 n. 446, possono diversificare le aliquote IMU(di cui ai co. da 748 a 755 dell’art. 1 della L. 160/2019) esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (da adottare entro 180 giorni dall’1.1.2020, data di entrata in vigore della L. 160/2019).
Fino al 31.12.2019 i Comuni potevano ridurre l’aliquota IMU di base fino allo 0,4% in relazione ad una o più delle seguenti tipologie immobiliari (art. 13 co. 9 del DL 201/2011, abrogato con decorrenza 1.1.2020 dall’art. 1 co. 780 della L. 160/2019):
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immobili non produttivi di reddito fondiario (art. 43 TUIR):
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immobili (in prevalenza fabbricati) utilizzati esclusivamente per l’esercizio di arti o professioni (es. studio professionale);
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immobili (terreni e fabbricati) relativi ad imprese commerciali, siano essi immobili strumentali, merce o patrimoniali;
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immobili posseduti da soggetti passivi IRES;
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immobili locati.
► IMU E TASI
Dal 2014 al 2019 era in vigore la TASI, istituita con L. 147/2013 (art. 1 co. 669 ss., abrogati dall’1.1.2020 per effetto della L. 160/2019). Le aliquote della TASI, a partire dal 2016 e fino al 31.12.2019, erano collegate alle aliquote IMU, con un vincolo di determinazione da parte dei Comuni sulla somma delle rispettive aliquote.
Dal 1.1.2020, la TASI è soppressa.