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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    IMMOBILI 2022

    69. AMBITO OGGETTIVO IMU

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Angelo Busani

    Editore:

    IPSOA

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    Successivo 70. ESENZIONI IMU
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    PRESUPPOSTO ► L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili.
    L’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
    FABBRICATI ► Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto Edilizio Urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente.
    In caso di fabbricato in corso di costruzione, ricostruzione o recupero, l’IMU si applica sull’area fabbricabile su cui insiste il fabbricato. In relazione ai fabbricati oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, l’IMU continua ad essere dovuta sul valore del fabbricato.
    ABITAZIONE PRINCIPALE ► Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
    FATTISPECIE CONSIDERATE “ABITAZIONI PRINCIPALI” ► Sono considerate abitazioni principali:
    1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
    2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
    3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, adibiti ad abitazione principale;
    4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
    4) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unicaunità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
    5) su decisione del singolo comune, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.
    PERTINENZE ► Sono pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle seguenti categorie catastali, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo:
    - una cantina, soffitta o locale di sgombero (C/2);
    - un posto auto o autorimessa (C/6);
    - una tettoia (C/7).
    Le pertinenze di altri immobili non sono definite dalla norma fiscale e si definiscono in base alla disciplina civilistica.

    AREE FABBRICABILI ► Si definisce area fabbricabile quella così individuata dalle disposizioni dello strumento urbanistico generale (es. piano regolatore generale) adottato dal Comune.
    Sono considerati comunque non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP).
    TERRENI AGRICOLI ► Ai fini dell’IMU, per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
    RIFERIMENTI ► L. 27.12.2019 n. 160, art. 1 co. 740, 741, 746.

    ► PRESUPPOSTO

    L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili (art. 1 co. 740 L. 27.12.2019 n. 160; fino al 31.12.2019: art. 13 co. 2 DL 201/2011). Non costituisce presupposto dell’imposta il possesso dell’abitazione principale o assimilata e delle pertinenze della stessa, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

    Ai fini IMU, l’art. 1 co. 741 L. 27.12.2019 n. 160 contiene le seguenti definizioni e disposizioni:

    • fabbricato;

    • abitazione principale;

    • fattispecie considerate quale abitazione principale;

    • area fabbricabile;

    • terreno agricolo.

    Fino al 31.12.2019 si doveva far riferimento alle definizioni contenute nell’art. 2 del DLgs. 504/92 (disciplina ICI), per espresso rinvio dall’art. 13 co. 2 del DL 201/2011.

    ► FABBRICATI

    Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto Edilizio Urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente (art. 1 co. 741 lett. a) L. 27.12.2019 n. 160).

    Ai fini catastali sono considerate unità immobiliari (art. 2 co. 1 - 3 del DM 2.1.98 n. 28):

    - i fabbricati o porzioni di essi
    - gli insiemi di fabbricati
    - le aree che, nello stato in cui si trovano e secondo l’uso locale, presentano potenzialità di autonomia funzionale e reddituale
    - le abitazioni e gli altri immobili strumentali all’esercizio dell’attività agricola

    - le costruzioni o porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite
    - gli edifici sospesi o galleggianti stabilmente assicurati al suolo, purché presentino potenzialità di autonomia funzionale e reddituale; esulano dalla nozione di fabbricato, e quindi sono esclusi dall’applicazione dell’imposta, i fabbricati non stabilmente fissi al suolo (ris. Dipartimento Politiche fiscali 6.3.2003 n. 1)
    - i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale

    1.Fabbricati in corso di costruzione, ricostruzione, o recupero edilizio

    Non scontano l’IMU i fabbricati:

    • in corso di costruzione;

    • in corso di ricostruzione, previa demolizione dell’esistente;

    • già esistenti, ma oggetto di interventi di radicale recupero edilizio, per tali intendendosi:

      • restauro o risanamento conservativo (art. 3 co. 1 lett. c) del DPR 6.6.2001 n. 380);

      • ristrutturazione edilizia (art. 3 co. 1 lett. d) del DPR 6.6.2001 n. 380);

      • ristrutturazione urbanistica (art. 3 co. 1 lett. f) del DPR 6.6.2001 n. 380). In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’art. 3 co. 1 lett. c), d) e f) DPR 6.6.2001 n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato (art. 1 co. 746 L. 160/2019).

    Attenzione

    L’imposta si applica pertanto sull’area fabbricabile su cui insiste il fabbricato in corso di costruzione, ricostruzione o recupero.

    Il valore dell’area, che è considerata fabbricabile a prescindere dalla sua destinazione urbanistica, si determina senza considerare il fabbricato in corso d’opera.

    La rilevanza del valore dell’area e l’irrilevanza del valore del fabbricato si protraggono fino alla data:

    • di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione;

    • ovvero, se antecedente, di utilizzo del fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato.

    1.1Impianto fotovoltaico in corso di costruzione su un lastrico solare

    Ai fini della determinazione dell’IMU, rileva la rendita catastale dell’immobile che comprende anche il lastrico solare.

    Pertanto, durante la fase di costruzione di un impianto fotovoltaico da asservire all’efficientamento energetico di un immobile, il lastrico solare su cui l’impianto viene realizzato non deve essere considerato un’area fabbricabile ai fini della determinazione dell’imposta.

    Attenzione

    Il punto è stato oggetto di precisazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (ris. 22.7.2013 n. 8/DF): i lastrici solari, sia di edifici privati che di edifici pubblici, sono parte integrante dell’edificio esistente e concorrono alla determinazione complessiva delle rendite catastali delle unità immobiliari cui fanno parte.

    2.Fabbricati di nuova costruzione (momento genetico ai fini dell’IMU)

    Il fabbricato di nuova costruzione assume rilevanza ai fini dell’IMU a partire dalla data:

    • di ultimazione dei lavori di costruzione;

    • ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

    Attenzione

    La corretta individuazione del momento genetico ai fini dell’IMU è rilevante ai fini della corretta applicazione dell’imposta, tenendo presente che (art. 1 co. 751 L. 160/2019):

    • fino all’anno 2021, l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1% (i comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all’azzeramento);

    • a decorrere dall’1.1.2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU.

    L’aliquota di base dello 0,1% (e l’esenzione dal 2022) riguarda, infatti, gli immobili ultimati e accatastati, mentre in relazione agli immobili in corso di costruzione, ancora senza rendita catastale, resta ferma la tassazione riferita all’area fabbricabile (applicazione aliquota IMU sul valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio del periodo di imposta).

    2.1Irrilevanza dell’agibilità

    Il passaggio dal prelievo sull’area fabbricabile a quello sul fabbricato si ricollega ad elementi di fatto (ultimazione del fabbricato o suo utilizzo) e prescinde dal rilascio del certificato di agibilità (abitabilità).

    Il certificato di agibilità è l’atto formale con il quale il Comune competente per territorio attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, ex art. 24 co. 1 del DPR 6.6.2001 n. 380.

    Attenzione

    Secondo la Cass. 7.11.2005 n. 21588 “il mancato rilascio del certificato di abitabilità non costituisce prova del mancato compimento dei lavori, in quanto può essere conseguenza della mancata richiesta, specie quando il contribuente non abbia interesse a dimostrare la tempestiva conclusione dell’opera”.

    2.2Rilevanza congiunta di ultimazione e accatastamento

    L’imposta è dovuta sul fabbricato per il solo fatto che sia stata dichiarata l’ultimazione del manufatto e si sia provveduto al suo accatastamento (principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità).

    Il fabbricato può intendersi ultimato quando:

    • è stata presentata al Comune la comunicazione di fine lavori, che rappresenta un obbligo imposto dai regolamenti edilizi comunali, finalizzato in tutta evidenza alla formalizzazione dell’avvenuta ultimazione del fabbricato entro il termine di validità del permesso di costruire;

    • il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è stato denunciato in Catasto.

    In altri termini, occorre iniziare a liquidare il tributo sul fabbricato (anziché sull’area fabbricabile) a decorrere dalla data in cui consta che:

    • sia stata presentata la comunicazione di ultimazione dei lavori presso lo Sportello Unico per l’Edilizia (normalmente istituito presso l’ufficio tecnico del Comune competente);

    • il fabbricato sia stato denunciato in Catasto, con la procedura DOCFA.

    Tale impostazione ravvisa l’ultimazione del fabbricato rilevante ai fini dell’IMU al ricorrere di entrambi gli adempimenti (comunicazione di fine lavori al Comune e accatastamento).

    2.3Anticipazione dell’accatastamento

    A rigore, un immobile non ancora ultimato dovrebbe essere censito senza rendita nelle categorie F/3 ed F/4, tuttavia, in prossimità dell’ultimazione delle opere, si effettua di prassi l’accatastamento definitivo.

    Di per sé, l’anticipazione dell’iscrizione catastale, sempre che non integri una dichiarazione infedele o incompleta, non appare illecita, in quanto per l’iscrizione in Catasto delle unità immobiliari di nuova costruzione (o derivanti da ristrutturazioni edilizie, restauri conservativi, ecc.), il termine prescritto dall’art. 34-quinquies co. 2 del DL 4/2006, è quello del trentesimo giorno successivo all’ultimazione delle opere. Si tratta di un termine ultimo, che non impedisce di configurare come legittima l’iscrizione al Catasto effettuata prima dell’ultimazione delle opere.

    Tuttavia, è pur vero che, ai fini dell’iscrizione in Catasto, la procedura DOCFA richiede necessariamente l’indicazione della data di ultimazione dei lavori.

    Il professionista (es. geometra) che procede all’iscrizione in Catasto non ha quindi scelta: deve indicare una data non successiva a quella in cui effettua la presentazione della denuncia di iscrizione delle nuove unità immobiliari al Catasto Fabbricati.

    Nel perdurare dei lavori (ad esempio, delle aree esterne, parti comuni, finizioni, ecc.), motivi legati al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui cantieri (DLgs. 9.4.2008 n. 81) e di regolarità urbanistica non consentono d’altro canto di anticipare la comunicazione di fine lavori in Comune, ancorché le opere di costruzione, per quanto rileva ai fini dell’iscrizione in Catasto delle nuove unità immobiliari, risultino già terminate.

    2.4Riflessi sulla disciplina dell’imposta

    Da quanto illustrato, emergono alcune incertezze ai fini dell’applicazione dell’IMU ogni qual volta la denuncia di fine lavori venga depositata in Comune in data successiva (es. di alcuni mesi) rispetto alla data di fine lavori indicata nella denuncia di iscrizione in Catasto.

    In questi casi, infatti, non è facile distinguere tra la data di fine lavori, la data ai fini dell’iscrizione in Catasto e quella comunicata all’ufficio tecnico comunale ai fini urbanistici.

    Attenzione

    La soluzione maggiormente aderente al dato normativo (art. 1 c. 741 e 746, lett. a) L. 160/2019) sembra tuttavia consistere nel dare rilevanza alla data di fine lavori comunicata al Comune ai fini urbanistici, in quanto tale comunicazione riflette l’effettivo stato delle opere edificatorie in misura più fedele rispetto alla denuncia per l’accatastamento.

    Peraltro, si tratta di una soluzione conforme all’orientamento giurisprudenziale riferito (sussistono, tuttavia, anche pronunce di senso opposto, ad es. Cass. 10.10.2008 n. 24924).

    L’IMU è dunque dovuta sul fabbricato a partire dal mese solare in cui cade la data di ultimazione dei lavori, come risultante dalla comunicazione depositata presso il Comune ai fini urbanistici. Il mese solare nel quale cade l’ultimazione dei lavori sarà computato per intero nel calcolo dell’imposta se sono decorsi almeno 15 giorni dalla data stessa.

    2.5Rilevanza della data di utilizzo (se anteriore all’ultimazione)

    Se l’immobile viene comunque utilizzato prima della dichiarazione di fine lavori, l’IMU comincerà a computarsi sul fabbricato (anziché sull’area fabbricabile) a decorrere dalla data in cui tale utilizzo ha preso avvio (o meglio, dal mese solare nel corso del quale il fabbricato sia stato utilizzato per almeno 15 giorni).

    3.Fabbricati oggetto di meri interventi manutentori

    In relazione ai fabbricati oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, l’IMU continua ad essere dovuta sul valore del fabbricato, e non sull’area considerata fabbricabile.

    Si tratta dei fabbricati oggetto di interventi di recupero edilizio di più lieve entità, vale a dire quelli di:

    • manutenzione ordinaria (art. 3 co. 1 lett. a) DPR 6.6.2001 n. 380);

    • manutenzione straordinaria (art. 3 co. 1 lett. b) DPR 6.6.2001 n. 380).

    Tali interventi si sostanziano in mere manutenzioni del fabbricato esistente e si connotano per il loro carattere conservativo, non potendo condurre alla realizzazione di organismi edilizi diversi dall’originario per numero e conformazione delle unità immobiliari. Le manutenzioni straordinarie possono comportare modifiche tali da rendere necessaria una dichiarazione di variazione in Catasto, ma tale variazione ha sempre ad oggetto l’originaria unità immobiliare, che subisce per lo più, mere redistribuzioni degli spazi interni.

    4.Fabbricati rurali

    Sono fabbricati rurali gli immobili, comprese le relative pertinenze, destinati all’attività agricola, iscritti in catasto con specifica annotazione e dotati dei requisiti soggettivi ed oggettivi atti a configurare la ruralità fiscale (art. 9 co. 3-bis del DL 557/93).

    I fabbricati rurali possono essere ad uso abitativo o ad uso strumentale. I fabbricati rurali:

    • devono obbligatoriamente essere iscritti nel Catasto Edilizio Urbano;

    • hanno autonoma rilevanza ai fini dell’IMU, ulteriore rispetto ai terreni agricoli cui risultano asserviti, facenti parte dello stesso fondo rustico.

    La rendita iscritta in Catasto rappresenta il dato di partenza per il computo della base imponibile dell’IMU.

    ⊳ Si veda cap. 71 “Base imponibile IMU”.

    4.1Classamento ordinario e annotazione della ruralità fiscale

    Il classamento avviene, anche per i fabbricati rurali, secondo i criteri ordinari, e quindi in ossequio alla sola legislazione catastale.

    Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione (art. 1 co. 1 del DM 26.7.2012).

    4.2Fabbricati rurali abitativi

    La destinazione abitativa o strumentale all’attività agricola rileva al fine di determinare il trattamento IMU.

    Per i fabbricati rurali ad uso abitativo, si applica la disciplina IMU prevista per le abitazioni principali o per gli altri casi, a seconda dei requisiti e dell’utilizzo. Pertanto:

    • l’IMU è dovuta applicando l’aliquota di base dello 0,86% (che i comuni possono aumentare sino all’1,06% o diminuire fino all’azzeramento, cfr. art. 1 co. 754 L. 160/2019);

    • l’IMU non è dovuta per i fabbricati abitativi che configurano l’abitazione principale del possessore, salvo si tratti di immobili qualificabili “di lusso”, ai quali si applica l’aliquota ridotta dello 0,5%, che i Comuni possono aumentare di 0,1 punti percentuali o diminuire fino all’azzeramento (art. 1 co. 740 e 748 L. 160/2019).

    ⊳ Si veda cap. 71 “Base imponibile IMU”.

    4.3Fabbricati rurali strumentali

    Per i fabbricati rurali strumentali:

    • fino al 2013, era prevista l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali siti nei Comuni montani, mentre gli altri fabbricati rurali strumentali erano soggetti ad IMU con aliquota ridotta pari allo 0,2%;

    • a decorrere dall’anno 2014 e fino al 31.12.2019, l’IMU non è dovuta (art. 1 co. 708 L. 147/2013, abrogato con effetto dall’1.1.2020);

    • a decorrere dall’1.1.2020, l’IMU è dovuta applicando l’aliquota di base pari allo 0,1%, che i comuni possono ridurre fino all’azzeramento (art. 1 co. 750 L. 160/2019).

    5.Fabbricati abusivi

    I fabbricati abusivi sono assoggettati all’imposta indipendentemente dal fatto che per essi sia stata presentata o meno istanza di sanatoria edilizia.

    Gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti (art. 49 co. 1 DPR 6.6.2001 n. 380).

    Il contrasto può riguardare:

    • le violazioni di altezza;

    • i distacchi;

    • la cubatura o la superficie coperta che eccedono, per singola unità, il 2% delle misure prescritte;

    • il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel Piano Regolatore Generale e nei Piani Particolareggiati di esecuzione.

    Il Comune deve segnalare all’Amministrazione finanziaria, entro 3 mesi dall’ultimazione dei lavori o dalla richiesta del certificato di agibilità, ovvero dall’annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza dalle agevolazioni fiscali (art. 49 co. 2 DPR 380/2001).

    Il diritto dell’Amministrazione finanziaria di recuperare le imposte dovute in misura ordinaria si prescrive con il decorso di 3 anni dalla data di ricezione della segnalazione del Comune.

    Il committente, costruttore o venditore, è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa in caso di revoca o decadenza dai benefici sopra elencati.

    Il rilascio del permesso in sanatoria produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza delle agevolazioni (art. 50 co. 4 del DPR 380/2001).

    6.Fabbricati a destinazione speciale e particolare (gruppo D ed E)

    Con riferimento alla determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare, censite in catasto nelle categorie dei gruppi D e E, ai fini della stima catastale sono esclusi gli elementi funzionali allo specifico processo produttivo (art. 1 co. 21 L. 28.12.2015 n. 208).

    In dettaglio, dall’1.1.2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto (art. 1 co. 21 L. 208/2015) delle seguenti componenti (circ. Agenzia delle Entrate 1.2.2016 n. 2/E):

    Componente da includere nella stima Definizione Esempi
    Suolo Trattasi essenzialmente della porzione di terreno su cui ricade l’unità immobiliare. Aree coperte, sedime delle costruzioni costituenti l’unità immobiliare, e aree scoperte, accessorie e pertinenziali.
    Costruzioni Qualsiasi opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, realizzata mediante qualunque mezzo di unione, e ciò indipendentemente dal materiale con cui tali opere sono realizzate. Fabbricati, tettoie, pontili, gallerie, opere di fondazione e di supporto in genere; opere di sbarramento, approvvigionamento, contenimento e restituzione di materiali solidi, liquidi e gassosi, quali le dighe e le opere di presa e di scarico delle acque, i canali, i serbatoi, le cisterne e le vasche, le torri, le ciminiere e i pozzi, che siano posti a monte e a valle dei processi produttivi svolti all’interno delle unità immobiliari in argomento.
    Elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento Componenti che, fissate al suolo o alle costruzioni con qualsiasi mezzo di unione, anche attraverso le sole strutture di sostegno - in particolare quando le stesse integrano parti mobilirisultano caratterizzate da una utilità trasversale ed indipendente dal processo produttivo svolto all’interno dell’unità immobiliare.Le componenti così caratterizzate conferiscono all’immobile una maggiore fruibilità, apprezzabile da una generalità di utilizzatori e, come tali, ordinariamente influenti rispetto alla quantificazione del reddito potenzialmente ritraibile dalla locazione dell’immobile, ossia della relativa rendita catastale. impianti elettrici, idrico-sanitari, di areazione, di climatizzazione e condizionamento, di antincendio, di irrigazione;ascensori, montacarichi, scale, rampe e tappeti mobili;pannelli solari integrati sui tetti e nelle pareti, che non possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura o la parete cui sono connessi.

    Sono invece esclusi dalla stima i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

    Si tratta di quelle componenti, di natura essenzialmente impiantistica, che assolvono a specifiche funzioni nell’ambito di un determinato processo produttivo e che non conferiscono all’immobile una utilità comunque apprezzabile, anche in caso di modifica del ciclo produttivo svolto al suo interno.

    Ad esempio:

    Attività Elementi da escludere ai fini della determinazione della rendita catastale
    Centrali di produzione di energia e stazioni elettriche Non sono più oggetto di stima le caldaie, le camere di combustione, le turbine, le pompe, i generatori di vapore a recupero, gli alternatori, i condensatori, i compressori, le valvole, i silenziatori e i sistemi di regolazione dei fluidi in genere, i trasformatori e gli impianti di sezionamento, i catalizzatori e i captatori di polveri, gli aerogeneratori (rotori e navicelle), gli inverter e i pannelli fotovoltaici, ad eccezione di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni.
    Industrie manifatturiere Sono esclusi dalla stima tutti i macchinari, le attrezzature e gli impianti costituenti le linee produttive, indipendentemente dalla tipologia considerata.Tra questi, ad esempio, i sistemi di automazione e propulsione, le pompe, i motori elettrici, i carriponte e le gru, le apparecchiature mobili e i sistemi robotizzati, le macchine continue, nonché i macchinari per la miscelazione, la macinazione, la pressatura, la formatura, il taglio, la tornitura, la laminazione, la tessitura, la cottura e l’essicazione dei prodotti.Nell’industria siderurgica sono, così, da escludere dalla stima diretta anche gli impianti costituenti altoforni.Nei siti destinati alla raffinazione dei prodotti petroliferi sono esclusi dalla stima, ad esempio, i forni di preriscaldamento, le torri di raffinazione atmosferica o sottovuoto, gli impianti destinati ai processi di conversione (cracking) o di miglioramento della qualità dei prodotti della raffinazione (reforming, desolforazione, isomerizzazione, alchilazione, ecc.), nonché gli impianti per il trattamento dei fumi e delle acque.
    Impianti di risalita Oltre a non considerare le funi, i carrelli, le sospensioni e le cabine - che fanno specificatamente parte della componente mobile del trasporto - sono, altresì, esclusi dalla stima i motori che azionano i sistemi di trazione, anche se posti in sede fissa. Rimangono, conseguentemente, comprese nella stima solamente il suolo e le costruzioni costituenti le stazioni di valle e di monte, unitamente agli impianti di tipo civile ad esse strutturalmente connessi.
    Parchi divertimento Sono escluse dalla stima catastale le attrazioni costituite da strutture che integrano parti mobili. Non così, invece, per le piscine, i cinema, le arene, che si configurano, per quanto precedentemente detto, come vere e proprie costruzioni e, quindi, come tali, da includere nella stima catastale.

    Modalità per la variazione della rendita

    A decorrere dall’1.1.2016, gli intestatari catastali degli immobili in commento possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al DM 19.4.94 n. 701 (procedura “DOCFA”), per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti.

    Tale dichiarazione di variazione catastale è finalizzata a rideterminare la rendita catastale escludendo dalla stessa, eventuali componenti impiantistiche che non sono più oggetto di stima diretta.

    Attenzione

    Le variazioni catastali hanno effetto ai fini IMU dal 1° gennaio dell’anno successivo, secondo la regola ordinaria di cui all’art. 1 co. 745 L. 160/2019 (fino al 31.12.2019: art. 13 co. 4 DL 201/2011).

    Limitatamente all’anno di imposizione 2016, per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15.6.2016 le rendite catastali rideterminate avevano effetto dall’1.1.2016, anche ai fini IMU.

    7.Impianti fotovoltaici

    Ai fini IMU, secondo la regola generale, sono soggetti all’imposta tutti i fabbricati ai quali può essere attribuita una rendita catastale.

    Con riferimento agli impianti fotovoltaici, l’Agenzia delle Entrate ha confermato il collegamento tra la qualificazione fiscale dell’impianto e la sua rilevanza catastale (circ. 19.12.2013 n. 36/E).

    In dettaglio, gli impianti fotovoltaici sono beni immobili quando:

    • costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica autonomamente censibile nella categoria D/1 (opifici) oppure D/10;

    • sono posizionati sulle pareti o su un tetto, oppure realizzati su aree di pertinenza comuni o esclusive di un fabbricato, e per esse sussiste l’obbligo della menzione nella dichiarazione in Catasto. Al riguardo, se l’impianto fotovoltaico integrato ad un immobile ne incrementa il valore capitale (o la redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore, sussiste l’obbligo della dichiarazione di variazione catastale. In tale ipotesi, in sostanza, l’installazione fotovoltaica non è oggetto di un autonomo accatastamento, ma determina l’incremento della rendita catastale dell’immobile su cui è installato, senza che ne muti la classificazione (circ. 36/E/2013).

    L’IMU si applica secondo le regole individuate per le diverse categorie catastali.

    Attenzione

    Dall’1.1.2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (L. 28.12.2015 n. 208 art. 1 co. 21 e ss.).

    Dalla stima vanno dunque esclusi i cosiddetti “imbullonati”, ovvero i macchinari, congegni e attrezzature funzionali allo specifico processo produttivo.

    A tal fine, i soggetti intestatari possono presentare atti di aggiornamento, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti. Le variazioni catastali hanno effetto ai fini IMU dal 1° gennaio dell’anno successivo, secondo la regola ordinaria di cui all’art. 1 co. 745 L. 160/2019.

    ⊳ Per l’approfondimento si veda oltre, al paragrafo 6 “Fabbricati a destinazione speciale e particolare (gruppo D ed E)”.

    Gli impianti fotovoltaici sono invece da considerare beni mobili (con conseguente irrilevanza ai fini IMU) quando non sussiste alcun obbligo di dichiarazione al catasto, né come unità immobiliare autonoma, né come variazione della stessa (in considerazione della limitata incidenza reddituale dell’impianto) e qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti (circ. 19.12.2013 n. 36/E):

    • la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso;

    • la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;

    • per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m3, in coerenza con il limite volumetrico stabilito all’art. 3, co. 3, lett. e) del DM 2.1.1998 n. 28.

    8.Piattaforme petrolifere

    A decorrere dall’1.1.2020, è istituita l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti (art. 38 DL 26.10.2019 n. 124).

    Attenzione

    Si tratta di un tributo specifico, distinto e alternativo rispetto ai tributi immobiliari comunali, gravante sulle piattaforme marine di ricerca ed estrazione di idrocarburi. Viene così data una sistemazione definitiva al problema dell’imponibilità di questa fattispecie immobiliare che ha dato luogo a numerosi contenziosi, poi risolti in linea di principio da diverse sentenze della Corte di Cassazione, favorevoli all’inclusione nel campo di applicazione dell’ICI e dell’IMU dei manufatti in questione, pur in assenza delle condizioni di ordinaria accatastabilità (Nota IFEL 16.12.2019). In precedenza, con la risoluzione n. 3/DF dell’1.6.2016 l’Agenzia delle Entrate aveva fornito risposta ad un quesito circa l’applicabilità o meno dell’IMU alle piattaforme petrolifere, prendendo in esame la possibilità di accatastamento delle stesse ed il verificarsi o meno del presupposto impositivo. Il quesito era sorto a seguito della Sentenza della Corte di Cassazione 24.2.2016 n. 3618, che ha ritenuto le piattaforme petrolifere assoggettabili all’imposta comunale sugli immobili (ICI), nonostante la loro allocazione nel mare territoriale. Nelle conclusioni della risoluzione, l’Agenzia delle Entrate auspicava un intervento normativo atto a dirimere la questione. L’introduzione dell’IMPI a decorrere dall’1.1.2020 supera le difficoltà interpretative in materia.

    Per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall’art. 2 del codice della navigazione.

    Attenzione

    Nel genere più ampio delle “strutture marine” rientrano le seguenti specie:

    • piattaforme con struttura emersa;

    • teste pozzo sottomarine;

    • unità galleggianti di stoccaggio temporaneo.

    L’IMPI trova applicazione, per espressa volontà del Legislatore, solo sulla prima categoria di strutture marine, e non anche sulle altre categorie.

    Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa e con il Ministro dello sviluppo economico (in attuazione dell’art. 38, co. 4 del DL 124/2019) saranno individuati non solo i comuni ai quali spetterà il gettito, ma anche le singole piattaforme marine soggette ad imposizione, eliminando in tal modo eventuali problemi applicativi circa l’esatta individuazione del presupposto impositivo (ris. Min. Economia e Finanze 16.12.2020 n. 8/DF).

    La base imponibile è determinata non sulla base delle risultanze catastali ma sulla scorta dei dati contabili (secondo quanto previsto per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ai sensi dell’art. 1 co. 746 L. 160/2019).

    L’imposta è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille, di cui:

    • l’imposta calcolata applicando l’aliquota pari al 7,6 per mille è riservata allo Stato;

    • la restante imposta, calcolata applicando l’aliquota del 3 per mille, è attribuita ai comuni cui spetta il gettito dell’imposta. È esclusa la manovrabilità dell’imposta da parte dei comuni per la quota loro spettante.

    I soggetti attivi, ovvero i comuni ai quali spetta il gettito dell’imposta derivante dall’applicazione dell’aliquota del 3 per mille, sono individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

    Il potere di accertamento e riscossione è in capo ai Comuni, ai quali competono per intero le somme acquisite attraverso tali attività, a titolo di imposta, sanzioni e interessi. La quota statale si applica solo sui versamenti effettuati in autoliquidazione dai soggetti passivi.

    In via transitoria, per l’anno 2020 il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre, allo Stato, che provvede poi all’attribuzione del gettito di spettanza comunale.

    Si applica la disciplina IMU per quanto non espressamente disposto in materia di IMPI.

    Restano ferme le disposizioni riguardanti i rigassificatori: per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all’esercizio dell’attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto (di cui all’art. 46 DL 159/2007 conv. L. 222/2007), aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino, rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili (art. 1 co. 728 L. 205/2017).

    ► ABITAZIONE PRINCIPALE

    L’abitazione principale non è soggetta all’IMU, purché non si tratti di abitazione di lusso: il possesso dell’abitazione principale o assimilata (come definita alle lett. b) e c) dell’art. 1 co. 741 L. 160/2019), non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (fino al 31.12.2019, cfr. art. 13 co. 2 terzo periodo DL 201/2011).

    Pertanto, l’abitazione principale è assoggettata ad IMU soltanto se classificata come A/1, A/8 e A/9: in tal caso, si applica l’aliquota ridotta di cui all’art. 1 co. 748 L. 160/2019 e la detrazione di cui al successivo co. 749.

    Evoluzione della disciplina
    Imposta Periodo Disciplina abitazione principale e relative pertinenze
    ICI Dal 2008 Esenzione
    IMU Dal 2012 Imponibile, con agevolazioni (aliquota inferiore a quella ordinaria e detrazioni)
    IMU Anno 2013 Esenzione, salvo immobili A/1, A/8 e A/9Previsto però il pagamento di un importo parziale (c.d. “mini-IMU”)
    IMU/TASI Dal 2014 Esenzione, salvo immobili A/1, A/8 e A/9 Si applica però la TASI
    IMU/TASI Dal 2016 al2019 Esenzione, salvo immobili A/1, A/8 e A/9, sia ai fini IMU che ai fini TASI
    IMU Dal 2020 Esenzione, salvo immobili A/1, A/8 e A/9 (la TASI è soppressa)

    1.Nozione di abitazione principale valida ai fini dell’IMU

    Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (art. 1 co. 741, lett. b) L. 160/2019; fino al 31.12.2019: art. 13 co. 2 DL 201/2011).

    Rapporto tra i componenti del nucleo familiare del possessore e l’abitazione

    Rispetto alla nozione di abitazione principale ai fini dell’ICI, nella disciplina IMU scompare il riferimento ai familiari del possessore, ma si fa riferimento ai componenti del nucleo familiare.

    Sul piano sostanziale, quindi, ai fini IMU, l’immobile è abitazione principale se rappresenta dimora abituale e residenza anagrafica sia per il possessore (es. proprietario, usufruttuario), che per i componenti del suo nucleo familiare.

    Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare (v. oltre). Dimora abituale e residenza anagrafica

    Per qualificare un immobile come abitazione principale ai fini dell’IMU, è necessario che il suo possessore ed il suo nucleo familiare, allo stesso tempo:

    • vi dimorino abitualmente;

    • e vi abbiano la propria residenza anagrafica.

    Ai fini dell’applicabilità del regime agevolato proprio dell’abitazione principale, assumono così rilevanza le sole situazioni di coincidenza della residenza anagrafica rispetto alla dimora abituale (circ. Min. Economia e Finanze 18.5.2012 n. 3/DF, § 6).

    Per contro, lo scollamento tra dimora abituale e residenza anagrafica preclude al possessore il regime di favore proprio dell’abitazione principale:

    • sia con riferimento all’abitazione nella quale dimora abitualmente, pur non risiedendovi anagraficamente;

    • sia con riferimento a quella in cui, pur risiedendo anagraficamente, non dimora abitualmente.

    Attenzione

    È legittima la presunzione di assenza di dimora abituale dall’immobile oggetto di agevolazione, fondata sui consumi elettrici del contribuente notevolmente più bassi rispetto al consumo medio giornaliero unipersonale (C.T.R. Milano sent. 11.2.2016 n. 782).

    Come evidenziato dalla Commissione Tributaria nella sentenza citata, il consumo elettrico è una misurazione che consente di determinare la frequenza e l’intensità con la quale una famiglia convive in un determinato immobile, ed è pertanto legittima la revoca del beneficio fiscale, previsto dall’art. 8 co. 2 del DLgs. 504/92, se tale consumo risulta insufficiente a sopperire le necessità familiari.

    Di più, è necessario che nell’immobile il possessore dimori abitualmente e risieda anagraficamente insieme al proprio nucleo familiare.

    Attenzione

    Qualora uno o più dei membri del nucleo familiare del possessore dimorino abitualmente o risiedano anagraficamente altrove, l’immobile, ai fini dell’IMU, non può beneficiare del regime agevolato proprio dell’abitazione principale. L’ipotesi tipica che la chiara impostazione antielusiva di tale nozione di abitazione principale tende a colpire pare quella del nucleo familiare i cui membri stabiliscono la residenza anagrafica in parte presso la dimora abituale (es. in città), in parte presso la seconda casa, sita in una località di vacanza (c.d. “residenza fittizia”).

    Residenza anagrafica e dimora abituale in immobili diversi siti nel territorio dello stesso Comune

    Per espressa statuizione normativa (art. 1 c. 741 lett. b) della L. 160/2019 e, fino al 31.12.2019, art. 13 co. 2 del DL 201/2011), qualora i componenti dello stesso nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente in immobili diversi siti nel territorio dello stesso Comune, il regime agevolato per l’abitazione principale compete rispetto ad un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare, nel quale pure, evidentemente, non tutti i componenti del nucleo familiare risulteranno dimoranti e residenti (v. anche linee guida Min. Economia e Finanze 11.7.2012 e circ. Min. Economia e Finanze 18.5.2012 n. 3/DF).

    In tal caso, il regime agevolato per l’abitazione principale compete rispetto ad un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare (nuova formulazione dell’art. 1 co. 741 lett. b) L. 160/2019, modificato dall’art. 5-decies, co. 1, DL 21.10.2021 n. 146, conv. L. 17.12.2021 n. 215).

    Residenza anagrafica e dimora abituale in immobili diversi siti in Comuni diversi

    Qualora i componenti dello stesso nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente in immobili diversi siti in comuni diversi, il regime agevolato per l’abitazione principale compete rispetto ad un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.

    Il trattamento ai fini IMU di tale fattispecie è ora uniformato a quello previsto per il caso di dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi siti nel territorio dello stesso Comune (nuova formulazione dell’art. 1 co. 741 lett. b) L. 160/2019, modificato dall’art. 5-decies co. 1 DL 21.10.2021 n. 146, conv. L. 17.12.2021 n. 215).

    Il regime agevolato per l’abitazione principale compete rispetto ad un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.

    Tali regole sono in vigore dal 21.12.2021 (non trattandosi di norma di interpretazione autentica).

    Fino alla modifica normativa ad opera del DL 146/2021, il tema era delicato sotto il profilo interpretativo, in quanto non era presente una disposizione specifica per l’ipotesi in cui uno o più membri dello stesso nucleo familiare avesse la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi siti in Comuni diversi: si trattava inoltre di capire quando i singoli componenti del nucleo familiare, ai peculiari fini della normativa in esame, venissero a costituire un nuovo, autonomo nucleo familiare.

    Secondo la prassi, nel caso in cui due coniugi avessero stabilito la residenza in due immobili diversi e in comuni diversi, non essendovi limitazioni in base al testo della norma, ciascun coniuge aveva diritto alle agevolazioni purché sussistesse la necessità di trasferire la dimora abituale di uno dei due coniugi in altro comune per esigenze effettive, ad esempio di lavoro (circ. Min. Economia e Finanze 18.5.2012 n. 3/DF).

    Di parere contrario, tuttavia, alcune pronunce della Corte di Cassazione (tra le altre, ord. 24.9.2020 n. 20130 e, successivamente, 2194/2021, 38672/2021, ecc.) secondo cui ai fini dell’IMU, qualora i coniugi (non legalmente separati) siano residenti in due Comuni diversi, non spetta alcuna agevolazione prevista per l’abitazione principale, in quanto la norma agevolativa riconosce i benefici solamente all’immobile adibito a residenza (anagrafica ed effettiva) dell’intero nucleo familiare.

    A partire dal 21.12.2021, la norma uniforma il trattamento ai fini IMU, consentendo di beneficiare dell’agevolazione prevista per l’abitazione principale per una unità immobiliare, a scelta dei componenti del nucleo familiare.

    Eccezioni

    Con riguardo alle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, sono previste alcune eccezioni (art. 1 co. 741 lett. c) n. 5) L. 160/2019). Tali condizioni, infatti, non sono richieste per un unico immobile posseduto:

    • dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare;

    • dal personale dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile;

    • dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

    • dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

    L’agevolazione spetta per un unico immobile che rispetti le seguenti condizioni:

    • sia posseduto dai soggetti sopraelencati;

    • sia iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare;

    • non sia concesso in locazione.

    Altra eccezione al requisito della residenza anagrafica è altresì prevista nel caso di unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari (art. 1 co. 741 lett. c) n. 2) L. 160/2019).

    2.Rilevanza di una sola unità immobiliare

    L’abitazione principale deve essere iscritta o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare.

    Nel caso in cui il possessore dimori abitualmente e risieda anagraficamente in un’abitazione composta da due unità immobiliari (es. appartamenti) distintamente accatastate, ma unitariamente utilizzate, in quanto contigue, ai fini dell’IMU, può quindi essere trattata quale abitazione principale una sola delle predette unità immobiliari (per ovvie ragioni di convenienza, si sceglierà quella dotata della rendita catastale più elevata), mentre le altre vengono trattate alla stregua di abitazioni diverse da quella principale (con applicazione dell’aliquota deliberata dal Comune per tali fabbricati).

    L’unica via per estendere anche a queste ultime il regime di favore proprio dell’abitazione principale è la fusione catastale delle unità immobiliari ac-corpate, con iscrizione unitaria, in Catasto, dell’unità immobiliare risultante, e attribuzione ad essa di un’unica rendita (cfr. circ. Min. Economia e Finanze 18.5.2012 n. 3/DF, § 6).

    Si tratta di una pratica da redigere e presentare per il tramite di un professionista dell’area tecnica (es. geometra, architetto, ecc.), avvalendosi della procedura DOCFA (DM 701/94).

    Accatastamento unico e unione di fatto ai fini fiscali

    In caso di due unità immobiliari contigue e autonomamente accatastate, non è possibile richiedere l’accatastamento unitario in presenza di distinta titolarità delle stesse (ad esempio, una unità di proprietà del marito, l’altra di proprietà della moglie).

    Tuttavia, salvo che non si tratti di unità immobiliari dotate di autonomia funzionale e reddituale, in presenza di distinta titolarità è possibile dare evidenza negli archivi catastali dell’unione di fatto ai fini fiscali delle eventuali diverse porzioni autonomamente censite (circ. Agenzia delle Entrate 13.6.2016 n. 27/E).

    A tale fine è necessario presentare, con le modalità di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19.4.94 n. 701, due distinte dichiarazioni di variazione, relative a ciascuna delle menzionate porzioni.

    Tali dichiarazioni di variazione prevedono, in particolare:

    • l’utilizzo della causale di presentazione “Altre”, nel cui campo descrittivo deve essere riportata la dizione “DICHIARAZIONE DI PORZIONE DI U.I.”;

    • l’inserimento, nel riquadro “Note relative al documento”, della dizione “Porzione di u.i.u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali”;

    • la rappresentazione, nelle planimetrie di ciascuna porzione, dell’intera unità immobiliare, con l’avvertenza di utilizzare il tratto continuo per la parte associata a ciascuna titolarità e quello tratteggiato per la parte rimanente. Un tratteggio a linea e punto è riportato nella planimetria per meglio distinguere e delimitare ciascuna delle parti da associare alla ditta avente diritto;

    • ai fini del classamento, l’attribuzione ai beni costituenti porzioni di unità immobiliare della categoria e classe più appropriata, considerando le caratteristiche proprie dell’unità immobiliare intesa nel suo complesso (cioè derivante dalla fusione di fatto delle porzioni), mentre la rendita di competenza viene associata a ciascuna di dette porzioni, in ragione della relativa consistenza.

    L’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate, immediatamente dopo la registrazione in banca dati catastale delle menzionate dichiarazioni di variazione, provvede ad inserire, negli atti relativi a ciascuna porzione immobiliare, la seguente annotazione “Porzione di u. i. u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali”.

    Non è sufficiente richiedere ai competenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate solo l’inserimento di un’apposita annotazione negli atti catastali, ma devono essere presentate le dichiarazioni di variazione secondo le modalità sopra esposte.

    3.Classificazione catastale ed eventuale status di immobile di lusso

    Dall’1.1.2014 è rilevante la classificazione catastale dell’immobile adibito ad abitazione principale.

    L’imposta municipale propria non si applica infatti al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

    Attenzione

    Ai fini IMU, lo status di immobile di lusso viene ricondotto alla classificazione nelle categorie A/1, A/8 e A/9, cioè in quelle categorie preposte al censimento dei fabbricati di maggior pregio.

    Tali abitazioni sono assoggettate ad IMU, seppure con aliquota ridotta e detrazioni.

    4.Regime agevolato per l’abitazione principale e le relative pertinenze

    L’abitazione principale e le relative pertinenze beneficiano di un regime agevolato sotto i seguenti profili:

    • l’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

    • in relazione all’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, l’IMU è dovuta applicando:

      • un’aliquota ridotta (art. 1 co. 748 L. 160/2019; fino al 31.12.2019: art. 13 co. 7 del DL 201/2011, conv. L. 214/2011);

      • una detrazione dall’imposta lorda (art. 1 co. 749 L. 160/2019; fino al 31.12.2019: art. 13 co. 10 del DL 201/2011, conv. L. 214/2001).

    Aliquota ridotta

    Per l’abitazione principale e le relative pertinenze si applica l’aliquota ridotta dello 0,5%. I Comuni possono definire diversamente la misura di tale aliquota, aumentandola di 0,1 punti percentuali o riducendola fino all’azzeramento.

    Pertanto, la misura dell’aliquota IMU applicata all’abitazione principale ed alle relative pertinenze può essere definita dai Comuni da zero ad un massimo dello 0,6%.

    Detrazione dall’imposta lorda

    Dall’IMU lorda dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l’importo di euro 200,00.

    Tale detrazione:

    • è riconosciuta a scomputo dell’imposta dovuta per l’abitazione principale e le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare;

    • deve essere rapportata:

      • al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione (cioè al periodo dell’anno in cui l’immobile è contemporaneamente destinato dal soggetto passivo a dimora abituale e residenza anagrafica);

      • nonché, se l’unità immobiliare è destinata ad abitazione principale da più soggetti passivi, alla quota per la quale tale destinazione si verifica in capo a ciascun contitolare, prescindendo, quindi, dalle quote di proprietà o di diritto reale di godimento possedute da ciascuno di essi.

    Qualora la destinazione anzidetta non si protragga per l’intero anno, il ragguaglio della detrazione pro rata temporis non avviene in base ai giorni di utilizzo dell’unità immobiliare quale abitazione principale, bensì ai mesi in cui tale destinazione sussiste, avendo cura di conteggiare per intero i mesi in cui il possesso si sia protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto (art. 1, co. 761, L. 160/2019).

    I comproprietari (contitolari) che non dimorino abitualmente e/o non risiedano anagraficamente nell’abitazione, insieme al proprio nucleo familiare, non hanno titolo alla detrazione.

    Pertanto, se un’abitazione è posseduta da tre fratelli in regime di comproprietà pro indiviso per 1/3 ciascuno, ma solo due di essi vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente, la detrazione viene riconosciuta in capo a ciascuno dei due fratelli che vi dimorano e vi risiedono per 1/2 (e non per 1/3) del relativo ammontare, come stabilito dal Comune.

    Ancora, se padre e figlio possiedono un appartamento in comproprietà pro indiviso al 50% ed il figlio vi dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente insieme al proprio nucleo familiare, la detrazione competerà solo a quest’ultimo, per il 100% del suo ammontare, mentre il padre, che non dimora né risiede nell’appartamento, non avrà titolo alla detrazione.

    La detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del DPR 24.7.77 n. 616 (circ. 18.3.2020 n. 1/DF).

    Attenzione

    Fino al 31.12.2019, i Comuni potevano innalzare la detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio (art. 13 co. 10 del DL 201/2011, conv. L. 214/2011, abrogato con effetto dall’1.1.2020).

    Per contro:

    • onde evitare che venissero perseguite a livello locale politiche di bilancio volte a penalizzare eccessivamente i non residenti, in caso di delibera di innalzamento dell’importo della detrazione, i Comuni non potevano stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

    • I Comuni potevano innalzare l’importo della detrazione per l’abitazione principale e le relative pertinenze anche “limitatamente a specifiche fattispecie meritevoli di tutela”, nel rispetto - tuttavia - dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione (circ. Min. Economia e Finanze 18.5.2012 n. 3/DF.

    Dall’1.1.2020, non esiste più la possibilità di innalzare la detrazione, essendo previsto che il Comune possa ridurre l’aliquota IMU per l’abitazione principale fino ad azzerarla.

    ► FATTISPECIE CONSIDERATE “ABITAZIONI PRINCIPALI”

    Le fattispecie sotto esaminate sono considerate “abitazioni principali” ai fini dell’IMU (art. 1, co. 741, lett. c) L. 160/2019).

    1.Alloggi di edilizia residenziale pubblica e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa

    Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari sono assimilate all’abitazione principale (art. 1, co. 741, lett. c) n. 1) L. 160/2019; dall’1.1.2014 e fino al 31.12.2019: art. 13 co. 2 lett. a) DL 201/2011). L’imposta municipale propria pertanto non si applica.

    2.Alloggi delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari

    Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica, sono assimilate all’abitazione principale (art. 1 co. 741 lett. c) n. 2) della L. 160/2019).

    3.Alloggi sociali

    Sono equiparati all’abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM 22.4.2008, adibiti ad abitazione principale (art. 1 co. 741 lett. c) n. 3) della L. 160/2019; dall’1.1.2014 e fino al 31.12.2019: art. 13 co. 2 lett. b) del DL 201/2011).

    Non si applica pertanto l’IMU.

    4.Casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli

    Ai fini dell’IMU, si considera abitazione principale la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso (art. 1 co. 741 lett. c) n. 4) della L. 160/2019).

    Dall’1.1.2020, il soggetto passivo ai fini IMU è il soggetto destinatario del provvedimento del giudice che dispone:

    • l’affidamento dei figli;

    • l’assegnazione della casa familiare, sulla quale è altresì costituito il diritto di abitazione.

    Inoltre, sempre dall’1.1.2020:

    • l’immobile di riferimento è la “casa familiare” e non più la “casa coniugale”;

    • il soggetto passivo IMU è il “genitore affidatario dei figli” e non più il “coniuge assegnatario della casa coniugale”.

    ⊳ Si veda il cap. 68 “Ambito soggettivo IMU”.

    Attenzione

    L’IMU non si applica alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, in quanto assimilata all’abitazione principale. L’esclusione dall’IMU non opera se l’immobile è censito nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (in tal caso si applica l’aliquota ridotta e la detrazione dall’imposta lorda).

    Ove il pagamento sia dovuto, il soggetto passivo obbligato è il genitore affidatario dei figli, anche se non titolare, neppure pro quota, di diritti di proprietà o di diritti reali sull’immobile.

    Il regime agevolato compete quindi esclusivamente a quest’ultimo, a condizione che lo stesso, unitamente al suo nucleo familiare (es. ai figli), dimori abitualmente e risieda anagraficamente nella casa familiare assegnata.

    Tali considerazioni non riguardano il caso in cui al genitore affidatario dei figli e assegnatario della casa familiare sia attribuito dal giudice il diritto a succedere nel contratto di locazione all’altro genitore (conduttore) in quanto il locatore non è soggetto passivo IMU (cfr. ris. Min. Economia e Finanze 28.3.2013 n. 5/ DF, riferita al previgente caso dell’abitazione assegnata al coniuge separato). Mentre il genitore affidatario dei figli e assegnatario della casa familiare, ricorrendone i necessari presupposti, potrà avvalersi del regime di favore previsto per l’abitazione principale rispetto a quest’ultima, anche il genitore non affidatario e non assegnatario, in presenza delle necessarie condizioni prescritte dalla legge, potrà contemporaneamente beneficiare del medesimo regime rispetto alla sua nuova abitazione, ancorché sita nello stesso Comune.

    ⊳ Si veda il cap. 68 “Ambito soggettivo IMU”.

    5.Unico immobile del personale delle Forze armate, Forze di polizia, Vigili del fuoco e personale prefettizio

    È considerato abitazione principale ai fini IMU un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione (art. 1 co. 741 lett. c) n. 5) L. 160/2019):

    • dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare;

    • dal personale dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;

    • dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

    • dal personale appartenente alla carriera prefettizia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28 co. 1 del DLgs. 19.5.2000 n. 139 (in tema di negoziazione del trattamento economico fondamentale ed accessorio, dell’orario di lavoro, del congedo ordinario e straordinario, della reperibilità, ecc.).

    In relazione a tali immobili, l’assimilazione all’abitazione principale ai fini IMU opera senza che siano richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, in deroga ai requisiti generali individuati dalla nozione di abitazione principale.

    6.Abitazione di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o di cura

    La fattispecie in commento rientra tra le unità immobiliari assimilabili all’abitazione principale con regolamento del comune (art. 1 co. 741 lett. c) n. 6) L. 160/2019; fino al 31.12.2019: art. 13 co. 2 DL 201/2011).

    Su decisione del singolo comune, è considerata abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

    Nei casi in cui i Comuni prevedano tale assimilazione all’abitazione principale, agli immobili posseduti da anziani e disabili si applicano:

    • l’esclusione da IMU, per l’immobile diverso da A/1, A/8 e A/9;

    • l’aliquota ridotta e la detrazione dall’imposta lorda, in caso di immobile censito come A/1, A/8 e A/9.

    In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

    Tale assimilazione si riferisce esclusivamente alle unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero e non anche all’ipotesi in cui la residenza venga fissata presso un parente o affine (linee guida Min. Economia e Finanze 11.7.2012).

    7.Abitazioni possedute da soggetti residenti all’estero e titolari di pensione

    A partire dall’anno 2021, l’IMUè applicata nella misura del 50% (ed è ridotta al 37,5% per il solo 2022) per una sola unità immobiliare avente le seguenti caratteristiche (art. 1 co. 48 L. 30.12.2020 n. 178):

    • unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso,

    • posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti:

    • non residenti nel territorio dello Stato;

    • e che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.

    Quanto al requisito della residenza, devono sussistere le seguenti condizioni (Ministero dell’Economia e delle Finanze ris. 11.6.2021 n. 5/DF):

    • la residenza deve essere “in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia”,

    • ci deve essere coincidenza tra lo Stato di residenza, diverso dall’Italia, e lo Stato che eroga la pensione.

    Quanto alla definizione di pensione in regime internazionale, si tratta di una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con quelli maturati:

    • in Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito;

    • in Paesi extra-europei che hanno stipulato con l’Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (pensione in regime di convenzione bilaterale), con l’eccezione del Messico e della Repubblica di Corea, in quanto le relative convenzioni non prevedono la totalizzazione internazionale della pensione dei periodi assicurativi.

    Pertanto, nell’ambito della categoria di “pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia” rientrano sia le pensioni in regime europeo sia quelle in regime di convenzione bilaterale (con le eccezioni di cui sopra). È comunque escluso dal perimetro applicativo della disposizione in oggetto il caso in cui la pensione sia maturata esclusivamente in uno Stato estero.

    Per gli immobili che soddisfano le condizioni descritte, oltre all’applicazione dell’IMU nella misura della metà, è prevista anche una riduzione della tassa rifiuti: in particolare, è dovuta in misura ridotta di due terzi la tassa sui rifiuti avente natura di tributo (art. 1 co. 639 L. 147/2013) o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo (art. 1 co. 668 L. 147/2013).

    Anno 2022

    Limitatamente all’anno 2022, la misura dell’IMU è ridotta al 37,5% (art. 1 co. 743 L. 30.12.2021 n. 234).

    Disciplina previgente

    A partire dall’anno 2015 e fino al 31.12.2019, era considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani che fossero contemporaneamente:

    • non residenti nel territorio dello Stato;

    • iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE);

    • già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.

    Era ulteriore condizione per l’assimilazione ad abitazione principale che l’immobile non risultasse locato o dato in comodato d’uso.

    Attenzione

    Fino al 2014 la norma non richiedeva il requisito della titolarità di pensione. I comuni potevano considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risultasse locata (art. 13 co. 2 DL 201/2011 in vigore fino al 27.5.2014).

    Dal 2015 e fino al 2019:

    • l’assimilazione era prevista per legge (art. 13 co. 2 DL 201/2011, abrogato a decorrere dall’1.1.2020) e non più rimessa alla potestà regolamentare del comune;

    • era riservata ai soggetti pensionati: con pensioni in convenzione internazionale, nelle quali la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata in un Paese estero; con pensioni autonome italiane o con pensioni estere (ris. 6/2015/DF). Non si teneva conto invece del caso in cui il pensionato risiedesse in un Paese estero diverso da quello che eroga la sua pensione.

    Pertanto, al ricorrere delle condizioni, si applicavano, fino al 31.12.2019:

    • l’esclusione da IMU, per l’immobile diverso da A/1, A/8 e A/9;

    • l’aliquota ridotta e la detrazione dall’imposta lorda, in caso di immobile censito come A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso).

    Nel caso in cui i cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), aventi diritto all’applicazione del trattamento di favore in materia di IMU, fossero proprietari di più abitazioni dislocate in diversi comuni del territorio italiano, l’individuazione dell’immobile da considerare ai fini dell’equiparazione all’abitazione principale poteva essere effettuata direttamente dal contribuente (Ministero Economia e Finanze, risoluzione n. 10/DF del 5.11.2015). Pertanto, il contribuente poteva scegliere quale delle unità immobiliari destinare ad abitazione principale, con applicazione del regime di favore stabilito dall’IMU. Le altre unità immobiliari si consideravano invece come abitazioni diverse da quella principale, con applicazione dell’aliquota deliberata dal comune per tali tipologie di fabbricati. Tale scelta doveva essere effettuata attraverso la presentazione della dichiarazione IMU di cui al DM 30.10.2012.

    Il contribuente poteva inoltre considerare come pertinenza dell’abitazione principale soltanto un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa. Entro il suddetto limite, il contribuente aveva la facoltà di individuare le pertinenze per le quali applicare il regime agevolato.

    Per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti all’estero per le quali non risultassero soddisfatte le condizioni di cui sopra, il comune poteva comunque stabilire - sempre fino al 31.12.2019 - nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, un’aliquota agevolata, purché non inferiore allo 0,46% (atteso che il comune poteva modificare l’aliquota di base, in aumento o in diminuzione, entro il limite di 0,3 punti percentuali).

    Dall’1.1.2020 tale fattispecie non rientra più tra quelle assimilate all’abitazione principale, non essendo stata prevista dalle norme contenute nella L. 27.12.2019 n. 160.

    ► PERTINENZE

    Con riguardo alle pertinenze, occorre distinguere in ragione della natura dell’immobile principale, e, quindi, a seconda che in tale posizione figuri:

    • l’abitazione principale;

    • un altro immobile (es. abitazione secondaria, fabbricato a destinazione produttiva, ecc.).

    1.Pertinenze dell’abitazione principale

    Le pertinenze dell’abitazione principale sono definite in termini puntuali e circostanziati (art. 1 co. 741 lett. b) L. 160/2019; fino al 31.12.2019: art. 13 co. 2 DL 201/2011).

    Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. La scelta normativa presenta un’evidente affinità rispetto a quella operata ai fini delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.

    Accedono di conseguenza al regime di favore accordato all’abitazione principale esclusivamente:

    • un’unità immobiliare classificata come C/2 (cantina, soffitta o locale di sgombero), sempre che non esista già un locale avente le stesse caratteristiche tipologiche censito unitamente all’abitazione come vano accessorio di quest’ultima;

    • un’unità immobiliare classificata come C/6 (posto auto o autorimessa);

    • un’unità immobiliare classificata come C/7 (tettoia).

    Pertanto, gli immobili che, rispetto all’abitazione principale, si pongano in un rapporto di pertinenzialità, inteso in senso civilistico (ai sensi dell’art. 817 c.c.), potranno beneficiare del medesimo trattamento di favore (aliquota ridotta, detrazione dall’imposta lorda) riconosciuto ai fini IMU per l’abitazione principale soltanto se corrispondono al summenzionato profilo definitorio, delineato dalla norma fiscale.

    Attenzione

    Le unità immobiliari censite in C/2, C/6 e C/7 (nei limiti di una per categoria) rilevano quali pertinenze solo a condizione che non esista già un locale della stessa tipologia, conformazione e destinazione accatastato insieme all’abitazione (evidentemente, come vano accessorio di quest’ultima).

    Il caso più diffuso e ricorrente attiene alle cantine o soffitte (rispondenti in astratto alla categoria catastale C/2), le quali, ancorché poste su un diverso piano dell’edificio, ben possono essere censite come accessorio di un appartamento (abitazione principale).

    Al riguardo, è stato precisato che:

    • se in Catasto l’appartamento è censito unitamente a una cantina o a una soffitta, idealmente riconducibile alla categoria catastale C/2, il regime agevolato dell’abitazione principale non potrà essere esteso ad un’altra cantina o soffitta autonomamente censita come tale (C/2), bensì - unicamente - ad un box o autorimessa (un C/6) ed una tettoia (un C/7);

    • se in Catasto l’appartamento è censito unitamente a una cantina e a una soffitta (ovvero a due cantine o due soffitte), entrambi idealmente riconducibili alla categoria catastale C/2, il regime agevolato dell’abitazione principale non potrà essere esteso che ad un’altra unità immobiliare, censita come C/6 (un box o autorimessa) o come C/7 (una tettoia) (circ. Min. Economia e Finanze 18.5.2012 n. 3/DF, § 6).

    La puntuale connotazione tipologica e numerica delle pertinenze impedisce di estendere il regime proprio dell’abitazione principale (aliquota ridotta, detrazione dall’imposta lorda):

    • ad un numero maggiore di un’unità immobiliare per ciascuna delle tre categorie individuate dalla norma (C/2, C/6, C/7);

    • ad unità immobiliari classificate al Catasto Urbano in categorie catastali diverse da quelle summenzionate;

    • ai terreni circostanti l’abitazione.

    Ciò ancorché tali immobili, sul piano civilistico, possano a ragione considerarsi pertinenze dell’abitazione (bene principale).

    Pertanto, a tali unità immobiliari, diverse e/o ulteriori rispetto a un C/2, un C/6 ed un C/7, l’IMU si applica con l’aliquota ordinaria, deliberata dai Comuni per i fabbricati diversi dall’abitazione principale.

    Le pertinenze devono essere individuate tra unità immobiliari effettivamente poste durevolmente a servizio o ornamento dell’abitazione, in conformità alla nozione di pertinenzialità dettata dall’art. 817 c.c. (cfr. Cass. 17.12.2003 n. 19375 e 26.8.2004 n. 17035 richiamate dalle linee guida Min. Economia e Finanze 11.7.2012).

    Al riguardo (circ. 3/2012/DF § 6):

    • la prova dell’asservimento pertinenziale grava sul contribuente;

    • la pertinenzialità deve essere valutata con maggior rigore rispetto all’ambito privatistico;

    • l’asservimento pertinenziale che non sia giustificato da reali esigenze economiche, estetiche, ecc., non può avere valenza tributaria;

    • la simulazione di un rapporto di pertinenzialità integra abuso del diritto.

    2.Pertinenze di altri immobili

    Rispetto a tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale (es. abitazioni secondarie, fabbricati non abitativi, ecc.), la pertinenzialità non è definita dalla norma fiscale e torna quindi a connotarsi unicamente in base alla disciplina civilistica (art. 817 c.c.).

    Il rapporto di pertinenzialità sottende la destinazione durevole della pertinenza (es. cantina) a servizio o ad ornamento della cosa principale (es. appartamento seconda casa).

    La definizione di pertinenza si concretizza quando sussistono congiuntamente:

    • l’elemento oggettivo, che consiste nel rapporto funzionale corrente fra il bene principale (es. abitazione) e la relativa pertinenza (es. cantina);

    • l’elemento soggettivo, che consiste nella manifestazione di volontà effettiva, da parte del proprietario del bene principale, di destinare durevolmente la pertinenza (es. cantina) ad accessorio del bene principale (es. abitazione).

    Attenzione

    Non necessariamente le pertinenze devono risultare ubicate nel medesimo edificio o complesso immobiliare ove è situata l’abitazione.

    Inoltre, non è decisiva la circostanza che le pertinenze siano acquistate unitamente all’abitazione, ben potendo il contribuente acquistarle con atto autonomo e successivo (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 13.2.2006 n. 6 e 12.8.2005 n. 38).

    Se non è diversamente stabilito dalla legge, alle pertinenze deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale del bene principale (art. 818 c.c.).

    Ai fini dell’IMU, tale è la situazione delle pertinenze di immobili diversi dall’abitazione principale.

    Attenzione

    Le pertinenze sono assoggettate autonomamente all’IMU solo qualora siano accatastate o accatastabili separatamente, e dotate di rendita catastale autonoma.

    A titolo esemplificativo, se la cantina pertinenziale ad un appartamento di civile abitazione è censita in Catasto unitamente a quest’ultimo, l’IMU sarà liquidata sulla sola abitazione, la cui rendita “sconta” la presenza della cantina. Viceversa, se la cantina è autonomamente censita in Catasto come unità immobiliare a sé stante (C/2), l’imposta andrà computata - distintamente - sul valore dell’abitazione e su quello della cantina, determinato a partire dalle rispettive rendite iscritte in Catasto, ferma restando la possibilità di riservare alla pertinenza lo stesso regime tributario dell’immobile principale.

    Al principio fanno eccezione le aree urbane.

    3.Aree urbane

    Si tratta delle aree occupate dal fabbricato e di quelle che ne costituiscono pertinenza, che vengono considerate parte integrante del fabbricato e non sono tassate autonomamente.

    Ai fini dell’IMU, per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente (art. 1 co. 741, lett. a) della L. 160/2019). Ai fini delle imposte sui redditi, il principio è sancito dall’art. 36 co. 2 del TUIR. La definizione recata dal co. 741 lett. a) dell’art. 1 della L. 160/2019 comporta il superamento della precedente impostazione normativa che consentiva di fare riferimento alla nozione civilistica di pertinenza di cui agli artt. 817 e seguenti del Codice civile nonché all’orientamento giurisprudenziale formatosi su tali disposizioni. A partire dal 1° gennaio 2020, il concetto di pertinenza ai fini IMU deve essere ricondotto esclusivamente alla definizione fiscale contenuta nel predetto co. 741, lett. a). In particolare, la parte residuale di un’area oggetto di sfruttamento edificatorio può essere considerata pertinenza ai fini IMU solo nel caso in cui la stessa risulti accatastata unitariamente al fabbricato, anche mediante la tecnica catastale della cosiddetta “graffatura”. In questo caso, il valore del fabbricato comprende anche quello della pertinenza mentre, in caso contrario, l’area continua a considerarsi edificabile e come tale sarà soggetta autonomamente a imposizione, in quanto risulta inclusa negli strumenti urbanistici (circ. Min. Economia e Finanze 18.3.2020 n. 1/DF).

    ► AREA FABBRICABILE

    Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità (art. 1 co. 741, lett. d) della L. 160/2019).

    Un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo (art. 36, co. 2 del DL 223/2006, richiamato dall’art. 1 co. 741, lett. d) della L. 160/2019; v. anche Agenzia delle Entrate circ. 3/2012/DF, § 2).

    Pertanto, si definisce area fabbricabile quella così individuata dalle disposizioni dello strumento urbanistico generale (es. piano regolatore generale) adottato dal Comune, a nulla rilevando:

    • che tale strumento urbanistico non abbia ancora ultimato l’iter amministrativo che conduce alla sua approvazione da parte del competente organo regionale;

    • che non siano ancora stati approvati gli eventuali piani particolareggiati (es. piano di lottizzazione) prescritti dallo strumento urbanistico generale quale condizione per il concreto sviluppo edilizio dell’area (ed il conseguente rilascio dei permessi di costruire).

    Attenzione

    Un immobile può essere qualificato come area edificabile solo nel caso in cui sulla stessa non insista alcuna unità immobiliare (ris. Min. Economia e Finanze 22.7.2013 n. 8/DF).

    Soltanto in questa ipotesi la base imponibile IMU è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (come disposto dall’art. 1 co. 746 L. 160/2019 e, fino al 31.12.2019, dall’art. 5 co. 5 del DLgs. 504/92 richiamato dall’art. 13 co. 3 del DL 201/2011).

    Diversamente, se sull’area edificabile insiste un fabbricato iscritto in Catasto e dotato di rendita catastale, la base imponibile IMU si determina rivalutando del 5% la rendita risultante in Catasto alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione e moltiplicando il risultato così ottenuto per il relativo coefficiente moltiplicatore.

    1.Prescrizioni del PRG in itinere

    Per effetto della nozione di area fabbricabile, anche i terreni per i quali la destinazione a scopo edificatorio sia prevista dal PRG adottato dal Comune, ma non ancora approvato dalla Regione, e/o per cui non sia ancora stato adottato il piano particolareggiato (se necessario per il relativo sviluppo urbanistico), scontano l’imposta in base alle prescrizioni dettate, circa la determinazione della base imponibile, dall’art. 1 co. 746 L. 160/2019 e, fino al 31.12.2019, dall’art. 5 co. 5 del DLgs. 504/92 richiamato dall’art. 13 co. 3 del DL 201/2011. Naturalmente, per i terreni la cui edificabilità sia sancita dal PRG solo adottato dal Comune, e quindi in itinere e non ancora approvato dalla Regione, la mancanza della possibilità di un imminente sfruttamento edilizio, che discende dall’applicazione dell’istituto della c.d. “salvaguardia” (L. 1902/52), si rifletterà - in sede di determinazione della base imponibile - in una sensibile riduzione del relativo valore.

    Attenzione

    Le Linee Guida hanno evidenziato al riguardo che, come chiarito dalla Corte di Cassazione in materia di ICI, le limitazioni al valore dell’immobile sono prese espressamente in considerazione dal legislatore, con particolare riferimento alla zona territoriale di ubicazione e alla destinazione d’uso consentita, non per esentare l’immobile dall’imposta, ma per determinare la base imponibile e quindi la concreta misura dell’imposizione, certamente condizionata dal minor valore del bene conseguente ai vincoli urbanistici che ne limitano l’edificabilità” (Min. Economia e Finanze 11.7.2012, Cass. 4.10.2004 n. 19750). In particolare, le ridotte dimensioni e le peculiari caratteristiche dell’area compresa in zona qualificata edificabile dal PRG non escludono la natura edificatoria delle stesse perché tali evenienze producono effetti esclusivamente ai fini della determinazione del loro valore venale in comune commercio (Cass. 24.10.2006 n. 25676). Il Ministero, inoltre, ha precisato che in questi casi gli enti locali non possono esentare dal pagamento dell’IMU le aree fabbricabili in virtù dei limiti alla potestà regolamentare dei comuni, fissati dall’art. 52 del DLgs. 446/97.

    Rilevanza della pianificazione sovracomunale con immediati effetti cogenti

    Se uno strumento urbanistico sovracomunale (es. intercomunale, provinciale, regionale) imprime all’area una destinazione particolare, prescrivendone la prevalenza sulla pianificazione comunale, con immediati effetti cogenti, di tale destinazione occorre tenere conto anche ai fini fiscali, anche qualora lo strumento urbanistico generale comunale (es. PRG) non abbia ancora recepito nei suoi contenuti le indicazioni del piano sovracomunale (ris. Agenzia delle Entrate 2.12.2008 n. 460).

    2.Utilizzabilità a scopo edificatorio

    La locuzione “utilizzabile a scopo edificatorio” (art. 36 co. 2 del DL 223/2006), va raccordata con la nozione di edificabilità propria delle leggi e degli strumenti urbanistici e, pertanto, deve essere considerata come possibilità, per il privato, di esercitare il proprio diritto di sfruttare il bene a fini edilizi, eseguendo su di esso - sia pure nell’ambito dei limiti consentiti dal piano regolatore - costruzioni ed altre opere di urbanizzazione.

    Attenzione

    L’edificabilità di un’area ricomprende non solo l’edificabilità abitativa, ma ogni intervento che possa rientrare nel concetto di edificazione (ris. Agenzia delle Entrate 3.7.2009 n. 170, che cita le sentenze 26.1.2006 n. 1626 e 16.7.2008 n. 19591 della Corte di Cassazione).

    Pertanto, anche se, di regola, le aree rientranti tra quelle destinate ad impianti ed attrezzature pubbliche di interesse generale non sono qualificate edificatorie, esse possono essere definite tali qualora il vincolo di inedificabilità, in presenza di determinate condizioni, possa essere superato. Tali condizioni, secondo il citato indirizzo della Corte di Cassazione, si estrinsecano nella possibilità di attuare interventi edificatori ad opera dei privati. In ragione di quanto sopra, qualora l’area non sia effettivamente destinata ad uso esclusivamente pubblicistico e, conseguentemente, siano possibili iniziative edificatorie private o promiscue, l’edificabilità del suolo non può essere esclusa in modo assoluto. In senso analogo, cfr. l’ordinanza della Corte di Cassazione 29.4.2010 n. 10247.

    Invece, la presenza di vincoli permanenti derivanti non già dal PRG, bensì dal rispetto di normative di settore (es. vincoli idrogeologici, codice della strada, ecc.) pregiudica la possibilità di qualificare una determinata area come edificabile, ancorché essa sia inserita in comparti di piano che, sulla carta, risultano edificabili.

    Ad esempio, la presenza di un vincolo di destinazione su una zona destinata ad attività sportiva, con attribuzione di un limite di edificabilità minimo (funzionale alla realizzazione delle sole opere collegate a tale destinazione), impedisce la qualificazione dell’area come “suscettibile di destinazione edificatoria”, dal momento che proprio la sussistenza di tale vincolo preclude al privato tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione (cfr. Cass. 11.5.2009 n. 10713).

    Allo stesso modo, la sentenza C.T.R. Torino 24.9.2010 n. 50/15/10, ha affermato che non può essere considerato edificabile un terreno assoggettato a vincolo cimiteriale, mentre, secondo la C.T.R. Milano 23.4.2010 n. 56, si considera “non edificabile” un terreno non avente la qualifica di agricolo (ossia, considerato dal PRGC come edificabile) se risulta soggetto a vincolo pubblicistico e quindi ceduto al Comune per la realizzazione di una strada a servizio di una zona di espansione edilizia. Ad avviso dei Giudici lombardi, infatti, il terreno anche se inserito in zona residenziale di completamento, di fatto non poteva considerarsi edificabile per il suddetto vincolo.

    Per i terreni edificabili inferiori al lotto minimo di intervento, tale caratteristica oggettiva inciderà sul valore, determinandone una diminuzione (CM 17.10.97 n. 209/E).

    Analoghe considerazioni di deprezzamento estimativo possono valere per i terreni che, in ragione della loro conformazione, della sussistenza di vincoli urbanistici o non urbanistici, di eventuali servitù passive o della loro connotazione di fondi interclusi, non consentano il pieno e/o immediato sfruttamento delle loro potenzialità edificatorie.

    3.Obblighi informativi facenti capo al Comune

    La qualifica di un determinato terreno quale area fabbricabile discende oggi dal suo inserimento nel PRG adottato dal Comune. È quindi sufficiente che il Consiglio comunale approvi una variante al PRG (c.d. “adozione” della variante) perché i terreni ricadenti in zone ivi destinate allo svolgimento di attività edificatoria assumano la connotazione di aree fabbricabili ai fini dell’IMU.

    Il legislatore ha tenuto conto dell’esigenza di informare i cittadini interessati allorché i terreni siano inseriti nel PRG o nella variante al PRG adottati dal Consiglio comunale: i Comuni sono infatti tenuti a comunicare ai contribuenti interessati l’avvenuta attribuzione della destinazione edificatoria ai terreni ricadenti nel loro territorio (art. 31 co. 20 della L. 27.12.2002 n. 289).

    Destinatari della comunicazione, che deve avvenire tramite il servizio postale e con modalità idonee a garantirne l’effettività, sono i proprietari o possessori a titolo di diritto reale delle aree interessate.

    In caso di mancata comunicazione dell’intervenuta edificabilità dell’area, il Comune potrà richiedere al contribuente unicamente l’imposta non assolta (in relazione al maggior valore conseguente alla configurazione di area fabbricabile), mentre non potrà applicare interessi moratori, né irrogare sanzioni (circ. Min. Economia e Finanze 18.5.2012 n. 3/DF § 4.4).

    Trova infatti applicazione lo Statuto del contribuente e precisamente l’art. 10 co. 2 L. 27.7.2000 n. 212, a norma del quale, a tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente, non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa.

    Attenzione

    Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel proprio territorio è fabbricabile ai fini dell’IMU, in base ai criteri stabiliti dall’art. 1 co. 741 lett. d) L. 160/2019.

    4.Aree fabbricabili coltivate da coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole

    Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità (art. 1 co. 741 lett. d) L. 160/2019, primo periodo).

    Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali (art. 1 co. 741 lett. d) L. 160/2019, secondo periodo).

    Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base a tali criteri (art. 1 co. 741 lett. d) L. 160/2019, terzo periodo).

    Ai fini dell’IMU, come già ai fini dell’ICI, non si reputano dunque aree fabbricabili (bensì terreni agricoli), i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola.

    Beneficiari (coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola)

    I soggetti interessati sono i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (art. 1 del DLgs. 29.3.2004 n. 99, e successive modificazioni), iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole (art. 1 co. 3 DLgs. 29.3.2004 n. 99).

    Al riguardo si ricorda che:

    • il coltivatore diretto è inquadrato nella figura del piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.), senza che ne venga fornita una definizione precisa. Il tratto comune alle varie definizioni di coltivatore diretto fornite dall’art. 1647 c.c. e dalle leggi speciali ai più diversi fini, può ravvisarsi nell’esercizio diretto ed abituale della coltivazione del fondo, con lavoro prevalentemente proprio e della propria famiglia. La forza lavorativa prestata direttamente non deve risultare inferiore ad un terzo di quella complessivamente occorrente per la normale conduzione del fondo (circ. 3/2012/DF (§ 7.1));

    • è Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) (art. 1 del DLgs. 99/2004), colui che dedica alle attività agricole (art. 2135 c.c.), direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo lavorativo complessivo e ricava dalle medesime attività almeno il 50% del reddito globale di lavoro, dal quale vanno escluse:

      • le pensioni di ogni genere;

      • gli assegni ad esse equiparati;

      • le indennità e le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo. Per gli imprenditori operanti nelle zone svantaggiate di cui al regolamento CE 1257/99, i predetti requisiti minimi afferenti il tempo lavorativo ed il reddito globale di lavoro sono fissati, anziché al 50%, al 25%;

      • sono considerate imprenditori agricoli professionali le società agricole (società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile) che rispettino i seguenti requisiti (art. 1 co. 3 del DLgs. 99/2004; circ. 3/2012/DF § 7.1):

        • lo statuto preveda come oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c.;

        • rivesta la qualifica di IAP e risulti iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura: a) per le società di persone, almeno un socio illimitatamente responsabile (per quelle in accomandita, almeno un socio accomandatario); b) per le società di capitali, almeno un amministratore; c) per le società cooperative, almeno un socio amministratore.

    Attenzione

    L’agevolazione in commento trova pertanto applicazione, oltre che alle persone fisiche, anche rispetto alle aree fabbricabili possedute e condotte dalle società agricole, purché le stesse possano considerarsi IAP ai sensi dell’art. 1 co. 3 e 5-bis del DLgs. 99/2004. Le società agricole sono espressamente richiamate dall’art. 1 co. 741 lett. d) L. 160/2019. Prima della modifica normativa, il tema è stato oggetto della norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 16-ter DL 30.4.2019 n. 34 conv. L. 28.6.2019 n. 58, nella quale è espressamente previsto che le agevolazioni tributarie riconosciute ai fini dell’IMU imposta municipale propria si intendono applicabili anche alle società agricole di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 29.3.2004 n. 99. Tale disposizione ha carattere interpretativo sensi dell’art. 1 co. 2 L. 27.7.2000 n. 212 ed è pertanto retroattiva.

    Sono considerati coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali le persone fisiche iscritte negli elenchi di cui all’art. 11 della L. 9.1.63 n. 9, soggette al relativo obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia (art. 58 co. 2 del DLgs. 446/97). La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto soltanto dal 1° gennaio dell’anno successivo.

    Attenzione

    La disciplina agevolata dell’IMU spetta anche qualora i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, siano già titolari di pensione (ris. Min. Economia e Finanze 28.2.2018 n. 1/DF). Secondo il Ministero delle Finanze, lo svolgimento dell’attività agricola e l’iscrizione nella previdenza agricola sono compatibili con la titolarità di pensione; inoltre, il quadro normativo IMU non richiede che i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli traggano dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito.

    Terreni cointestati condotti da un solo contitolare

    Ai fini dell’IMU, i terreni posseduti dai coltivatori diretti, dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole, non si reputano dunque aree fabbricabili, bensì terreni agricoli.

    Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati (art. 1 co. 758 L. 160/2019):

    • posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, comprese le società agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione;

    • ubicati nei comuni delle isole minori (di cui all’allegato A della L. 448/2001);

    • a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

    • ricadenti in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 984/77, sulla base dei criteri individuati dalla circ. Ministero delle Finanze 14.6.1993 n. 9.

    Attenzione

    L’art. 1 co. 743 ultimo periodo L. 160/2019, dispone che “in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni”.

    La formulazione lascia spazio ad una interpretazione restrittiva, in base alla quale, dall’1.1.2020, nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto, in regime di comproprietà o contitolarità di diritti reali, da più soggetti, ma sia condotto da uno solo di essi, che presenti i requisiti soggettivi prescritti dalla norma, l’agevolazione non si applichi con riferimento alla generalità dei comproprietari (contitolari), ma solo con riferimento al soggetto contitolare in possesso dei requisiti.

    Con ris. 10.3.2020 n. 2/DF, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha tuttavia chiarito che la fictio iuris - che considera come non fabbricabile il terreno alle condizioni prescritte dal co. 741, lett. d) del medesimo art. 1 - opera nei confronti di tutti i comproprietari del fondo, poiché ai fini del calcolo della base imponibile, questa va a qualificare oggettivamente e univocamente il bene immobile che costituisce il presupposto impositivo dell’IMU.

    La considerazione, in questi casi, dell’area come terreno agricolo ha quindi carattere oggettivo e, come tale, si estende a ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali. Ciò in quanto la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo integra una situazione incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio e tale incompatibilità, avendo carattere oggettivo, vale sia per il comproprietario coltivatore diretto che per gli altri comunisti.

    È pertanto confermata la disciplina in vigore fino al 31.12.2019, nella quale la concreta destinazione prevale sulle previsioni degli strumenti urbanistici, anche quando l’attività agricola sia svolta da uno solo dei contitolari (circ. Min. Economia e Finanze 18.5.2012 n. 3/DF, § 7.2), in considerazione del fatto che la destinazione all’attività agricola impressa dal comproprietario (contitolare) che conduce il terreno non lascia configurare margini di compatibilità con il suo sfruttamento edilizio.

    5.Aree fabbricabili site in territori montani o collinari

    Si considerano aree fabbricabili, se in base alle prescrizioni del PRG adottato dal Comune hanno destinazione edificatoria, anche quelle site nei territori montani o collinari, salvo che siano di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, i quali le conducano direttamente.

    Si tratta delle aree fabbricabili site nei Comuni individuati, sulla base dell’altitudine riportata nell’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’ISTAT.

    Anche in tal caso, è comunque escluso che le aree fabbricabili possano assumere rilevanza ai fini dell’IMU qualora siano possedute da coltivatori diretti o IAP iscritti alla previdenza agricola, i quali le conducano direttamente.

    6.Aree fabbricabili costituenti pertinenza di fabbricati

    La nozione di “fabbricato” comprende come parte integrante dello stesso l’area di sedime (“l’area occupata dalla costruzione”) e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente (art. 1 co. 741 lett. a) della L. 160/2019).

    Dall’1.1.2020, pertanto, si considera pertinenza (e fa parte integrante del fabbricato) l’area:

    • qualificata come tale ai fini urbanistici;

    • accatastata unitariamente.

    Ne consegue che se l’area scoperta avente natura edificatoria è qualificabile come pertinenza del fabbricato secondo i requisiti di cui sopra, la stessa non è imponibile autonomamente.

    Viceversa, mancando la qualificazione urbanistica o l’accatastamento unitario con il fabbricato, l’area scoperta edificabile è imponibile ai fini IMU in via autonoma.

    Attenzione

    In particolare, la parte residuale di un’area oggetto di sfruttamento edificatorio può essere considerata pertinenza ai fini IMU solo nel caso in cui la stessa risulti accatastata unitariamente al fabbricato, anche mediante la tecnica catastale della cosiddetta “graffatura”. In questo caso, il valore del fabbricato comprende anche quello della pertinenza mentre, in caso contrario, l’area continua a considerarsi edificabile e come tale sarà soggetta autonomamente a imposizione, in quanto risulta inclusa negli strumenti urbanistici (circ. 18.3.2020 n. 1/DF).

    Area fabbricabile di pertinenza dell’abitazione principale

    Stante la definizione stringente di pertinenze dell’abitazione principale (contenuta nell’art. 1 co. 741, lett. b) della L. 160/2019 e, fino al 31.12.2019, nell’art. 13 co. 2 del DL 201/2011, conv. L. 214/2011), non è possibile estendere il trattamento proprio dell’abitazione principale ad immobili (terreni inclusi) diversi ed ulteriori rispetto ad un C/2, un C/6 ed un C/7.

    Inoltre, se autonomamente censita come area urbana (al Catasto Edilizio Urbano) o come terreno (al Catasto Terreni), l’area fabbricabile, ancorché adibita a pertinenza dell’abitazione principale (destinata effettivamente e concretamente al servizio o ornamento dell’abitazione principale secondo la definizione contenuta nell’art. 817 c.c.) è assoggettata all’IMU in via autonoma ed ulteriore rispetto all’abitazione principale (in forza dei requisiti di cui all’art. 1 co. 741, lett. a) della L. 160/2019).

    Si pensi, ad esempio, al terreno, avente destinazione edificatoria in base allo strumento urbanistico generale (es. PRG) adottato dal Comune, che sia limitrofo ad una villa utilizzata dal possessore quale dimora abituale e residenza anagrafica, e costituisca giardino pertinenziale di quest’ultima.

    Area fabbricabile di pertinenza di altri fabbricati

    Si considera pertinenza e pertanto fa parte integrante del fabbricato e non è imponibile autonomamente, l’area:

    • qualificata come tale ai fini urbanistici;

    • accatastata unitariamente al fabbricato.

    In assenza di tali requisiti, l’area è imponibile ai fini IMU in via autonoma.

    Individuazione delle aree edificabili pertinenziali fino al 31.12.2019

    Prima dell’introduzione della nozione di fabbricato di cui all’art. 1 co. 741 lett. a) della L. 160/2019, si poneva la questione di stabilire in presenza di quali requisiti l’area edificabile si potesse considerare pertinenziale e pertanto non imponibile autonomamente (ex art. 2 del D.Lgs. n. 504/92). Ciò in quanto la sussistenza di un vincolo pertinenziale ex art. 817 c.c. tra l’area fabbricabile (pertinenza) ed un fabbricato (bene principale) valeva ad escludere l’autonoma rilevanza dell’area ai fini dell’IMU.

    Secondo la Corte di Cassazione (v. sentenze n. 10232/2018 n. 15668/2017 n. 10760/2017), l’esclusione dell’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, si fonda sull’accertamento rigoroso dei presupposti di cui all’art. 817 c.c., desumibili da concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare, consistenti nel fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio (o ad ornamento) del fabbricato medesimo e che non sia possibile una diversa destinazione senza radicale trasformazione, poiché, altrimenti, sarebbe agevole per il proprietario al mero fine di godere dell’esenzione creare una destinazione pertinenziale che possa facilmente cessare; la prova, fondata sull’accertamento rigoroso della destinazione del terreno a pertinenza, deve essere fornita dal contribuente.

    ► TERRENI AGRICOLI

    Ai fini dell’IMU, per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato (art. 1 co. 741, lett. e) L. 160/2019).

    Nozione di terreno agricolo fino al 31.12.2019

    L’art. 13 co. 2 D.L. 201/2011, in vigore fino al 31.12.2019, rinviava alle definizioni contenute nella normativa ICI (art. 2 DLgs. 504/92): si considerano terreni agricoli i terreni utilizzati per l’esercizio delle seguenti attività dirette (art. 2135 c.c.):

    • alla coltivazione del fondo;

    • alla silvicoltura;

    • all’allevamento del bestiame;

    • all’esercizio di attività “connesse” alle precedenti, intendendo, in tale dizione:

      • le attività svolte dallo stesso imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco, o dall’allevamento di animali;

      • le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, nonché le attività di agriturismo.

    1.Terreni pertinenziali a fabbricati

    Quanto ai terreni agricoli pertinenziali, ai fini dell’IMU occorre considerare che:

    • per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato (art. 1 co. 741 lett. e) L. 160/2019).

    • l’imposta non è dovuta per i terreni pertinenziali a fabbricati, in quanto è assolta sul fabbricato (la nozione di “fabbricato” comprende come parte integrante dello stesso l’area di sedime quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente, art. 1 co. 741 lett. a) L. 160/2019).

    Pertanto:

    • se il terreno agricolo è iscritto in catasto autonomamente, è rilevante ai fini IMU (con esenzione al ricorrere dei requisiti);

    • se il terreno agricolo è iscritto in catasto con qualificazione pertinenziale ed accatastamento unitario con il fabbricato, non è imponibile autonomamente.

    2.Terreni agricoli esenti

    Sono esenti dall’IMU i terreni agricoli come di seguito qualificati (art. 1 co. 758 L. 160/2019; dall’1.1.2016 e fino al 31.12.2019: L. 28.12.2015 n. 208 art. 1 co. 13):

    • posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione;

    • ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla L. 28.12.2001 n. 448 (v. schema seguente);

    • a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

    • ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 984/77, sulla base dei criteri individuati dalla circ. Min. Finanze n. 9 del 14.6.93.

    ⊳ Per la disamina completa si rinvia al cap. 70 “Esenzioni IMU”.

    Indicazione delle isole minori
    Allegato A alla L.448/2001 come modificato dall’art. 1 L 208/2015 (in vigore dal 1.1.2016)
    Isole Tremiti
    1. San Nicola: San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa.
    - Mare: da un miglio dalla costa continentale fino al limite delle acque territoriali.
    Pantelleria
    2. Pantelleria.
    - Mare: per un raggio di 20 miglia intorno all’isola.
    Isole Pelagie
    3. Lampedusa: Lampedusa, Lampione, Linosa.
    - Mare: per un raggio di 40 miglia intorno a ciascuna isola.
    Isole Egadi
    Favignana: Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica. - Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
    5. Ustica: Ustica.
    - Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
    Isole Eolie
    6. Lipari: Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea.
    - Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni, ma non oltre la metà della distanza tra
    Lipari e Salina
    7. Salina: Salina.
    - Mare: fino alla metà della distanza da Lipari e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
    Isole Suscitane
    8. San Pietro: Sant’Antioco, San Pietro.
    - Mare: fino alla costa sarda da Capo Pecora a Capo Teulada e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
    Isole del Nord Sardegna
    9. La Maddalena: La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara.
    - Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica, fino alla costa sarda e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

    Indicazione delle isole minori
    Allegato A alla L.448/2001 come modificato dall’art. 1 L 208/2015 (in vigore dal 1.1.2016)
    Isole Partenopee
    10. Procida: Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara. - Mare: l’intero golfo di Napoli.
    Isole Ponziane
    11. Ponza, Palmarola, Zannone.
    - Mare: fino a 1 miglio dalla costa laziale e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
    12. Ventotene: Ventotene, Santo Stefano.
    - Mare: per un raggio di 20 miglia intorno a ciascuna isola.
    Isole Toscane
    13. Elba: Elba, Pianosa, Montecristo.
    - Mare: fino alla costa toscana da Piombino a Punta Ala e fino al confine delle acque territoriali con la Corsica.
    14. Giglio: Isola del Giglio. Giannutri, Formiche di Grosseto.
    - Mare: fino alla costa da Punta Ala all’Argentario e per un raggio di 15 miglia nelle altre direzioni.
    15. Capraia: Capraia, Gorgona, Secche della Meloria.
    - Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica e fino alla costa toscana da Piombino a Livorno.
    Isole del Mare Ligure
    16. Arcipelago di Porto Venere: Palmaria, Tino, Tinetto.
    - Mare: fino alla costa della punta di San Pietro all’altezza della diga foranea di La Spezia e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
    Isola del lago d’Iseo
    16-bis. Monte Isola

    3.Terreni agricoli montani e parzialmente montani

    Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli (per tali intendendosi i terreni iscritti in catasto, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli non coltivati) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 984/77, sulla base dei criteri individuati nella circolare del Ministero delle Finanze 14.6.93 n. 9 (art. 1 co. 758 lett. d) della L. 160/2019).

    L’esenzione non opera se i terreni sono qualificabili come aree fabbricabili alla luce delle prescrizioni dello strumento urbanistico generale adottato dal Comune. Tuttavia, anche in tal caso, l’esenzione torna a profilarsi se i terreni sono posseduti da coltivatori diretti o da IAP iscritti nella previdenza agricola, incluse le società agricole IAP), che li conducono direttamente (in caso di contitolarità, l’esenzione è estesa a tutti i soggetti).

    Individuazione dei Comuni interessati ed evoluzione della normativa

    Inizialmente le aree montane o di collina erano individuate nella CM 14.6.93 n. 9.

    Successivamente, il decreto dell’Economia 28.11.2014 n. 66 (emanato in attuazione dell’art. 4 co. 5-bis del DL 16/2012) ha modificato i criteri di esenzione da IMU per i terreni siti in zone collinari o montane.

    Il DL 24.1.2015 ha ulteriormente modificato i criteri di individuazione dei terreni esenti, già con effetto dal 2014.

    Infine, la L. 28.12.2015 n. 208 art. 1 co. 13 ha ripristinato, con effetto dall’anno 2016, il riferimento alla CM 14.6.93 n. 9 ai fini della individuazione delle aree montane e di collina alle quali applicare l’esenzione (confermato, dall’1.1.2020, per espresso rinvio dell’art. 1 co. 758 lett. d).

    4.Terreni agricoli non esenti: aliquota applicabile

    In relazione ai terreni agricoli non esenti, l’IMU è dovuta applicando l’aliquota di base specifica per i terreni agricoli, pari allo 0,76%, che i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare sino all’1,06% o diminuire fino all’azzeramento (art. 1 co. 752 della L. 160/2019).

    5.Dichiarazione IMU

    La dichiarazione IMU deve essere presentata per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da IAP, iscritti nella previdenza agricola, sia nel caso in cui si acquista sia in quello in cui si perde il diritto alle agevolazioni.

    Tuttavia, l’obbligo non sussiste qualora il comune sia comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie. Tale evenienza si verifica sicuramente nel caso di (Faq Ministero Finanze 28.5.2015):

    • terreni ubicati nei comuni classificati totalmente montani;

    • terreni ubicati nelle isole minori.

    Attenzione

    Con particolare riferimento ai terreni agricoli, che risultano già posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 29.3.2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e che sono divenuti esenti a decorrere dal 2016 (per effetto delle disposizioni contenute nei co. 10 e 13 dell’art. 1 della L. 28.12.2015 n. 208), la dichiarazione IMU non deve essere ripresentata.

    In tal caso, infatti, il Comune è già in possesso delle informazioni necessarie circa la qualifica soggettiva di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professionale, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento dell’esenzione dall’IMU. Tali soggetti infatti già godevano negli anni precedenti delle agevolazioni previste per il settore agricolo (moltiplicatore ridotto ex art. 13 co. 5 del DL 201/2011 e la c.d. franchigia di cui al successivo co. 8-bis) per il riconoscimento delle quali erano necessari i medesimi requisiti di carattere soggettivo attualmente richiesti ai fini del nuovo regime agevolativo e che sono quindi già a conoscenza del Comune (Ministero dell’Economia e delle Finanze ris. 16.6.2017 n. 3/DF).

    Fine capitolo