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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Angelo Busani

    Editore:

    IPSOA

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    IMMOBILI 2022

    67. ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO IMU

    Mostra tutte le note
    DEFINIZIONE ► L’IMU è l’imposta municipale propria.
    PRESUPPOSTO ► Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili.
    Il possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa non costituisce presupposto per l’applicazione dell’IMU, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, considerate “di lusso” ai fini dell’IMU.
    TERRITORIALITÀ ► L’IMU si applica agli immobili ubicati in Italia.
    SOGGETTO ATTIVO ► Il soggetto attivo dell’imposta è il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso.
    SOGGETTI PASSIVI ► Ai fini dell’IMU, sono soggetti passivi i titolari dei diritti reali di:
    - proprietà;
    - usufrutto;
    - uso;
    - abitazione;
    - enfiteusi;
    - superficie.
    La soggettività passiva al tributo in taluni casi è in capo al detentore dell’immobile, al locatario finanziario in relazione all’immobile detenuto in leasing e al genitore assegnatario della casa familiare.
    IMU E IRPEF ► L’IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati.
    Solo in relazione ai beni immobili ad uso abitativo non locati e situati nello stesso Comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, la sostituzione dell’IRPEF con l’IMU opera in modo limitato: il reddito concorre alla formazione dell’imponibile IRPEF nella misura del 50%.
    DEDUCIBILITÀ ► L’IMU relativa agli immobili strumentali (per natura e per destinazione) è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni:
    - nella misura del 50%, per il 2019;
    - nella misura del 60%, per il 2020 e 2021;
    - in misura piena, dal 2022. L’IMU è indeducibile dall’IRAP.
    RIFERIMENTI ► L. 27.12.2019 n. 160 art. 1 co. 4 5 e 737 e ss.

    ► DEFINIZIONE

    L’IMU è l’Imposta Municipale Propria, dovuta in relazione al possesso di immobili situati in Italia.

    Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. L’IMU è stata istituita dagli artt. 8 e 9 del DLgs. 14.3.2011 n. 23, emanato in attuazione della L. 5.5.2009 n. 42, sostituendo, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’Imposta comunale sugli immobili (ICI).

    Dall’anno d’imposta 2014 e fino al 31.12.2019, l’IMU è stata una delle componenti della IUC (Imposta unica comunale), istituita con L. 27.12.2013 n. 147, art. 1 co. 639 e seguenti, la quale comprendeva anche:

    • la TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili);

    • la TARI (tassa sul servizio di gestione dei rifiuti urbani).

    ⊳ Si veda anche il cap. 76 “ TARI”.

    A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale (IUC) è stata abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Ne consegue che:

    • la TASI è abolita dall’ 1.1.2020;

    • l’imposta municipale propria (IMU) è ora disciplinata dalle disposizioni contenute nella L. 27.12.2019 n. 160, art. 1 co. da 739 a 783.

    1.Decorrenza dell’IMU

    La decorrenza dell’IMU era inizialmente fissata a partire dal 2014 (art. 8 co. 1 del DLgs. 23/2011, nella sua prima formulazione).

    Successivamente:

    • è stata anticipata l’introduzione “in via sperimentale”, a decorrere dal 2012 ed a valere per il triennio 2012-2014;

    • è stata rinviata l’applicazione a regime a decorrere dal 2015.

    Infine, per effetto della Legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147), l’IMU è applicata a regime dal 2014, anziché dal 2015.

    2.Evoluzione normativa

    Le disposizioni che definiscono la disciplina dell’IMU si rinvengono, a decorrere dall’1.1.2020:

    • nella Legge 27.12.2019 n. 160 art. 1, co. da 739 a 783;

    • nell’art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201, conv. L. 22.12.2011 n. 214, co. 13 e dal 14 al 20 (essendo invece abrogati i co. da 1 a 12-ter, e 13-bis, per effetto della L. 27.12.2019 n. 160 art. 1 co. 780);

    • in subordine, negli artt. 8 e 9 del DLgs. 14.3.2011 n. 23, in quanto compatibili (tenendo conto che, per effetto delle abrogazioni operate dalla L. 27.12.2019 n. 160 art. 1 co. 780, sopravvivono il solo co. 1 dell’art. 8, ed il solo co. 9 dell’art. 9).

    Sono abrogate, sempre con decorrenza 1.1.2020, le disposizioni contenute nella L. 27.12.2013 n. 147 art. 1 co. 639 e seguenti, istitutiva della IUC (di tali norme, restano ferme le sole disposizioni riferite alla TARI).

    - Evoluzione normativa dell’IMU
    Descrizione Norma Note
    Introduzione dell’IMU Art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 (conv. L.214/2011) e artt. 8 e 9 del DLgs. 14.3.2011 n. 23 A decorrere dal 2012 “in via sperimentale”; dal 2015 “a regime”
    Possibilità da parte dei Comuni di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita. Art. 56 del DL 1/2012 (conv. L. 27/2012) L’art. 56 del DL 24.1.2012 n. 1 ha introdotto il co. 9-bis dell’art. 13 del DL 201/2011, conv. L. 214/2011
    Esenzione IMU per i soli immobili degli enti no profit nei quali si svolge in modo esclusivo un’attività non commerciale. Art. 91-bis del DL 1/2012 (conv. L. 27/2012) Articolo inserito in sede di conversione
    Modifiche alla disciplina concernenti, in particolare:l’introduzione dell’esenzione per i fabbricati rurali a uso strumentale ubicati nei Comuni montani;la riduzione della base imponibile per gli immobili di interesse storico o artistico e per quelli inagibili o inabitabili;l’introduzione di agevolazioni per il settore agricolo. Art. 4 del DL 2.3.2012 n. 16 (conv. L. 44/2012)
    Approvazione del modello di dichiarazione IMU edelle relative istruzioni. DM 30.10.2012
    Attuazione delle disposizioni in materia di IMU contenute nell’art. 91-bis co. 3 del DL 1/2012. La norma interessa gli enti non commerciali che svolgono nello stesso immobile (o porzione di immobile) attività sia istituzionali che commerciali. In questi casi, a partire dall’1.1.2013, l’esenzione IMU si applica in misura proporzionale all’utilizzazione non commerciale dell’immobile come risulta da apposita dichiarazione. DM 19.11.2012 n. 200
    Approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento dell’IMU. Il bollettino è utilizzabile dall’1.12.2012, in aggiunta al modello F24 per tutte le tipologie di versamento riguardanti l’IMU. DM 23.11.2012

    Descrizione Norma Note
    Novità in materia di IMU, per gli anni 2013 e 2014:soppressa la quota di imposta riservata allo Stato di cui all’art. 13 co. 11 del DL 201/2011 (conv. L. 214/2011);rimane riservato allo Stato il gettito dell’imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classifi¬cati nel gruppo catastale D, calcolato con l’aliquota dello 0,76% (si tratta del gettito derivante, ad esempio, da capannoni e opifici);i Comuni possono aumentare sino allo 0,3% l’aliquota base degli immobili ad uso produttivo del gruppo catastale “D” ed il maggiore gettito è destinato all’ente locale.Ulteriori disposizioni riguardano il Fondo speri¬mentale di equilibrio che viene soppresso, ad eccezione delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano. Viene contestualmente istituito il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell’IMU, di spettanza dei Comuni. art. 1 co. 380 della L.24.12.2012n. 228 (Legge di stabilità per l’anno 2013)
    In tema di IMU, è previsto che:la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cuiil possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determi¬nazione dell’imposta;sono differiti i termini entro cui i Comuni devono effettuare l’invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regola¬menti al fine che gli stessi abbiano efficacia e che, quindi, possano essere utilizzati dai contribuenti per il calcolo dell’imposta dovuta. Art. 10 co. 4 del DL 8.4.2013n. 35 (conv. L. 6.6.2013 n. 64) I Comuni po¬tranno inviare delibere e regolamenti:entro il 9 maggio;entro il 9 novembre.
    Apportate le seguenti modifiche alla disciplina IMU:non è dovuta la seconda rata dell’anno 2013 per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. “immobili merce” invenduti) (co. 1);per i fabbricati sopraindicati l’IMU non è più dovuta a partire dal 2014 (co. 2 lett. a);dall’1.1.2014, sono esenti dall’imposta gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73 co. 1 lett. c) del TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali anche di attività di ricerca scientifica (co. 3);a decorrere dall’1.7.2013 vengono assimilati alle abitazioni principali gli alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa (co.4); Art. 2 del DL 31.8.2013 n. 102 (conv. L. 124/2013)

    Descrizione Norma Note
    dall’1.1.2014 sono assimilati all’abitazione principale i fabbricati abitativi destinati agli alloggi sociali (co. 4);a decorrere dall’1.7.2013 ai fini di usufruire del trattamento previsto per le abitazioni principali, i requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica non sono richiesti per l’unico immobile, purché non censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia (co. 5);le domande di attribuzione della qualifica rurale ai fabbricati producono gli effetti a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda (co. 5-ter).
    Viene data la possibilità ai Comuni, limitatamente alla seconda rata IMU, di equiparare all’abitazione principale le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Art. 2-bisdel DL 102/2013 (conv. L. 124/2013)
    Istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale), che comprende l’IMU.L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU, apportando però una serie di modifiche, alcune delle quali già applicabili dall’anno di imposta in corso al 31.12.2013. L.27.12.2013n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), art. 1 co. 639 e ss.
    Individuati i Comuni nei quali si applica l’esenzione prevista ai fini IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina.Il provvedimento distingue i Comuni in tre fasce in base all’altitudine certificata dall’Istat e determina l’esenzione o meno da IMU in base alla fascia di appartenenza del terreno:Comuni con altitudine superiore a 600 mt: esenzione totale per i terreni;Comuni con altitudine compresa tra 281 e 600 mt: esenzione solo per i terreni posseduti da coltivatori diretti e Imprenditori Agricoli Professionali (IAP);Comuni con altitudine inferiore a 281 mt: nessuna esenzione per i terreni, che pertanto rientrano nell’ambito di applicazione dell’IMU.Si applica dal 2014 (salvo successivo DL 5/2015). Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28.11.2014

    Descrizione Norma Note
    A decorrere dall’anno 2015, l’esenzione dall’IMU si applica:ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni clas¬sificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.Tali criteri sono applicabili già in relazione all’anno di imposta 2014. DL 24.1.15 n. 4
    A decorrere dall’anno 2016, sono esenti da IMU: i terreni posseduti e coltivati dai coltivatori diretti e dagli IAP, indipendentemente dall’ubica¬zione;i terreni ricadenti in aree montane e di collina in base ai criteri individuati dalla CM 14.6.93 n. 9; i terreni ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A della L. 448/2001;i terreni ad immutabile destinazione agri-sil¬vo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.É estesa l’esenzione IMU prevista per le unità im¬mobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari anche nel caso in cui gli immobili di dette cooperative siano destinati a studenti universitari soci asse¬gnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.Per gli immobili locati a canone concordato di cuialla L. 431/98, l’IMU è ridotta del 25%. La base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari (escluse A/1 A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano quale abitazione principale, a determinate condizioni. L.28.12.2015n. 208 (Legge di stabilità 2016), art. 1 co. 11 e ss.
    A decorrere dal 1.1.2019, l’IMU relativa agli im¬mobili strumentali (per natura e per destinazione) è deducibile nella misura del 40%, ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni. L.30.12.2018n. 145 (Legge di stabilità 2019), art. 1 co. 12 Norma non entrata in vigore (v. punto suc¬cessivo)
    A decorrere dal 1.1.2019, l’IMU relativa agli im¬mobili strumentali (per natura e per destinazione) è deducibile nella misura del 50%, ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni. La deducibilità è innalzata al 60% per il 2020 e 2021, e al 70% dal 2022. Art. 3 D.L. 30.4.2019 n. 34, che ha modifi¬cato l’art. 14 co. 1 DL 23/2011

    Descrizione Norma Note
    A decorrere dal 1.1.2019, la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, è riconosciuta, in caso di decesso del comodatario, al relativo coniuge in presenza di figli minori. L.30.12.2018n. 145 (Legge di stabilità 2019), art. 1 co. 1092
    A decorrere dal 1.1.2020: l’imposta unica comunale (IUC) è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni contenute nella L. 27.12.2019 n. 160 art. 1 co. da 739 a 783. L.27.12.2019 n. 160, (legge di stabilità 2020) art. 1 co. da 739 a 783
    Limitatamente al 2020, è previsto un maggior termine per i Comuni per la pubblicazione delle aliquote:la scadenza del 14 ottobre per l’inserimento da parte dei Comuni del prospetto delle aliquote e dei testi di regolamenti, ai fini della pubblicazione sul sito internet del Dipartimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze è differito al 31 dicembre 2020; la data del 28 ottobre per la pubblicazione da parte dei Comuni di aliquote e regolamenti sul sito internet del Dipartimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è differito al 31 gennaio 2021. Ne consegue che, ferma restando la scadenzadel 16.12.2020 per il versamento del saldo IMU, in caso di aliquote pubblicate dopo il 16.11.2020, l’eventuale maggiore IMU dovuta è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 28 febbraio 2021. DL 17.3.2020 n. 18, art. 107, co. 2, modificato con DL 125/2020 conv. L. 27.11.2020 n. 159
    Dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’IMU è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi. L.30.12.2020 n. 178 (legge di stabilità 2021) art. 1 co. 48
    Limitatamente all’anno 2022, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’IMU è ridotta al 37,5%. L.30.12.2020, n. 234 (legge di stabilità 2022) art. 1 co. 743

    3.Potere dei Comuni di intervenire sulla disciplina del tributo

    Le norme istitutive dell’IMU riconoscono ai Comuni la potestà di intervenire su taluni aspetti della disciplina dell’imposta (modulazione delle aliquote, estensione della detrazione per l’abitazione principale a fattispecie assimilabili, ecc.).

    La disciplina del tributo finisce così per connotarsi e completarsi alla luce delle scelte operate, in ambito locale, dalle amministrazioni comunali.

    Attenzione

    Il contribuente, per conoscere nello specifico le modalità di applicazione dell’imposta, deve acquisire i dati relativi alle aliquote, detrazioni, esenzioni etc. deliberate dal Comune in cui gli immobili sono ubicati.

    Ai fini dell’IMU, dunque, i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate (art. 52 del DLgs. 446/97), salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione:

    • delle fattispecie imponibili;

    • dei soggetti passivi;

    • dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

    Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’art. 52 DLgs. 446/97, i Comuni possono con proprio regolamento (L. 27.12.2019 n. 160 art. 1 co. 777):

    • stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

    • stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

    • prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

    • determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all’obiettivo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso;

    • stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

    ► PRESUPPOSTO

    Presupposto dell’IMU è il possesso di immobili (art. 1 co. 740 L. 27.12.2019 n. 160).

    Il possesso dell’abitazione principale o assimilata (come definita all’art. 1 co. 741 lett. b) e c) della L. 27.12.2019 n. 160) non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. Pertanto, l’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, considerate “di lusso” ai fini dell’IMU (disciplina in vigore dall’1.1.2014, per effetto delle modifiche apportate all’art. 13 co. 2 ad opera della L. 147/2013 e, dall’1.1.2020, per effetto dell’art. 1 co. 740 L. 27.12.2019 n. 160).

    Per gli immobili accatastati come A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici) l’IMU è dovuta applicando l’aliquota e la detrazione stabilite dal Comune con regolamento.

    Ai fini dell’imposta, valgono le definizioni e disposizioni contenute nell’art. 1 co. 741 L. 27.12.2019 n. 160, relativamente alle nozioni di:

    • fabbricato;

    • abitazione principale;

    • immobili assimilati all’abitazione principale;

    • area fabbricabile;

    • terreno agricolo.

    ⊳ Per la disamina completa si rinvia al cap. 69 “Ambito oggettivo IMU”.

    ► TERRITORIALITÀ

    L’IMU si applica in tutti i Comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli-Venezia Giulia e per le Province autonome di Trento e di Bolzano l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti (art. 1 co. 739 della L. 27.12.2019 n. 160).

    Continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30.12.2014 n. 14, relativa all’Imposta immobiliare semplice (IMIS) della Provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23.4.2014 n. 3, sull’imposta municipale immobiliare (IMI) della Provincia autonoma di Bolzano.

    Per la Regione Friuli-Venezia Giulia, fintanto che la stessa non eserciti la relativa potestà legislativa si applica la disciplina nazionale (Min. Economia e Finanze, circolare 18.3.2020 n. 1/DF).

    La disciplina dell’IMU non contiene alcun riferimento alla necessità che gli immobili siano ubicati in Italia.

    Tuttavia, l’assenza di un esplicito riferimento alla territorialità dell’IMU può essere risolta in sede interpretativa, concludendo che l’IMU si applica in relazione agli immobili ubicati nel territorio dello Stato.

    Lacuna normativa

    Al contrario, ai fini dell’ICI, l’art. 1 co. 2 del DLgs. 504/92 individuava il presupposto dell’imposta nel possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.

    La rilevanza dei soli immobili siti in Italia pare non potersi desumere, in via indiretta, sull’assunto della funzione sostitutiva dell’ICI che l’IMU è chiamata ad espletare ai sensi dell’art. 8 co. 1 del DLgs. 23/2011.

    Tale funzione è infatti compatibile con un più ampio ambito applicativo del tributo sostitutivo (l’IMU) rispetto a quello sostituito (ICI).

    Un argomento poco più convincente si rinviene nel riferimento, insito nel richiamato prima dall’art. 2 del DLgs. 504/92 ed oggi dall’art. 1 c. 741 L. 160/2019, ad una nozione di fabbricato fortemente connotata in funzione del censimento (o della censibilità) catastale: per fabbricato si intende, infatti, l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, con attribuzione di rendita catastale.

    Elementi interpretativi che depongono per la territorialità dell’imposta

    Un elemento interpretativo più significativo, per escludere che ai fini dell’IMU possa rilevare il possesso di immobili siti al di fuori dell’Italia, si desume dalla connotazione di imposta municipale, applicata, ai sensi dell’art. 1 co. 739 L. 27.12.2019 n. 160 (e, fino al 31.12.2019, ai sensi dell’art. 13 co. 1 del DL 201/2011), “in tutti i Comuni del territorio nazionale”: sarebbe oltremodo anomalo che un tributo locale si applicasse anche al possesso di immobili all’estero.

    Soprattutto, decisiva appare la necessità di conferire al tributo una collocazione sistemica coerente ed equitativa: poiché l’art. 19 co. 13-17 del DL 201/2011 ha già elevato il possesso di immobili situati all’estero a presupposto per l’applicazione di una specifica imposta patrimoniale (IVIE), per complementarità è ragionevole attendersi che l’IMU, introdotta contemporaneamente a quest’ultima, abbia esclusivo riguardo agli immobili siti nel territorio dello Stato.

    Tanto più che, dall’imposta patrimoniale sugli immobili posseduti all’estero (IVIE), è ammessa la deduzione di un credito d’imposta pari all’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui l’immobile è ubicato. Se il legislatore si preoccupa di non gravare il possesso dello stesso immobile di due imposte patrimoniali, neanche quando una di essa è imposta dal Paese estero, a fortiori è da escludersi che l’IMU possa cumularsi con la nuova imposta sugli immobili all’estero (art. 19 co. 16 del DL 201/2011, conv. L. 214/2011). Pertanto, ad un’attenta analisi, si ritiene che l’assenza di un esplicito riferimento alla territorialità dell’IMU possa essere risolto in sede interpretativa.

    ► SOGGETTO ATTIVO

    Il soggetto attivo dell’imposta è il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso (art. 1 co. 742 L. 27.12.2019 n. 160).

    L’imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

    In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce.

    ► SOGGETTI PASSIVI

    Presupposto dell’IMU è il possesso di immobili.

    Il possesso è “il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale” (art. 1140 c.c.). Naturalmente, esso può essere legittimo come no, a seconda che si fondi o meno su un titolo giuridico validamente costituito.

    Attenendosi al possesso legittimo (l’unico rilevante nel contesto in esame), si può asserire che il possesso postula e presuppone a suo fondamento la posizione di dominus, vale a dire la sussistenza di un titolo giuridico avente natura di diritto reale (afferente cioè la cosa, “res”).

    1.Diritti reali che fondano il possesso rilevante ai fini IMU

    Ai fini dell’IMU, sono soggetti passivi i possessori di immobili, intendendosi per tali (art. 1 co. 743 L. 27.12.2019 n. 160):

    • il proprietario (titolare del diritto di proprietà, ius in re propria);

    • il titolare dei diritti reali di godimento su cosa altrui (iura in re aliena):

      • usufrutto;

      • uso;

      • abitazione;

      • enfiteusi;

      • superficie.

    Ai fini dell’IMU, il possesso di un immobile a titolo di proprietà rileva per identificare nel proprietario il soggetto passivo solo ove si tratti di proprietà piena, non gravata da alcuno dei diritti reali di godimento di cui al secondo punto (es. usufrutto, abitazione).

    Attenzione

    Qualora la proprietà sia gravata da uno di tali diritti, il possesso è vantato dal titolare di quest’ultimo. Pertanto, soggetto passivo è non già il nudo proprietario, bensì l’usufruttuario, il titolare del diritto di abitazione, superficie, ecc. (art. 1 co. 743 L. 27.12.2019 n. 160).

    ⊳ Per approfondimenti sui soggetti passivi si veda il cap. 68 “Ambito soggettivo IMU”.

    In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

    2.Possesso e detenzione

    Il possesso può o meno accompagnarsi alla detenzione, intesa quale materiale disponibilità della cosa.

    É possibile possedere:

    • direttamente, vale a dire detenendo la cosa nella propria materiale disponibilità;

    • o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa (art. 1140 c.c.).

    Ad esempio, rispetto alla casa di proprietà utilizzata quale propria dimora abituale, il proprietario vanta sia il possesso che la detenzione.

    Rispetto all’appartamento di proprietà locato a terzi o concesso in comodato a familiari, il proprietario ha il possesso, ma non la detenzione.

    In linea di principio, in veste di soggetto passivo IMU figura il possessore, e quindi, a seconda dei casi, il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento diverso dalla proprietà (es. usufruttuario) (art. 1 co. 743 L. 27.12.2019 n. 160).

    Attenzione

    Quanto all’individuazione del soggetto titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale, nel caso in cui le risultanze dei pubblici registri immobiliari della Conservatoria non collimino con l’intestazione catastale, sono le prime a rilevare.

    Per contro, il soggetto che abbia la mera detenzione dell’immobile, in forza di un diritto personale (es. il conduttore, il comodatario), non vanta la relazione giuridica (il possesso) necessaria per essere qualificato come soggetto passivo.

    In relazione agli immobili locati o concessi in comodato, quindi, soggetto passivo IMU resta il possessore, titolare della proprietà o altro diritto reale, ancorché eserciti il possesso per mezzo di altra persona. In relazione alla vicenda contrattuale che costituisce titolo per l’altrui detenzione, il possessore, soggetto passivo IMU, figurerà a seconda dei casi in veste di locatore, comodante, etc.

    Considerazioni analoghe valgono rispetto ai terreni agricoli ed ai fondi rustici dati in affitto, o a quelli di proprietà consortile dati in godimento, sotto forma di partecipazione agraria, ai consorziati.

    Attenzione

    La Corte di Cassazione ha assimilato il diritto del consorziato ad un’affittanza agraria. Tale sentenza ha precisato che anche un eventuale accordo contrattuale che stabilisca che il consorziato è obbligato al pagamento dell’ICI non può alterare la soggettività passiva, che rimane in capo al consorzio stesso (30.6.2010 n. 15496).

    Alla posizione del conduttore o del comodatario può inoltre essere assimilata quella del promissario acquirente, nelle more del contratto definitivo di compravendita (atto notarile).

    Anche tale soggetto, infatti, risulta titolare di un mero diritto personale sull’immobile, qual è quello che discende dal contratto preliminare di compravendita, che dispiega effetti meramente obbligatori e non determina il trasferimento della proprietà o altro diritto reale: fino alla stipula dell’atto definitivo di compravendita, soggetto passivo IMU resta quindi il promittente venditore. La disciplina riferita conosce deroghe con riferimento, rispettivamente, agli immobili in leasing e alle aree demaniali in regime di concessione.

    ⊳ Al riguardo, v. paragrafo successivo. Si rinvia inoltre al cap. 68 “Ambito soggettivo IMU”.

    3.Mera detenzione dell’immobile

    La soggettività passiva al tributo è riconosciuta anche in taluni casi di mera detenzione dell’immobile (art. 1 co. 743 L. 27.12.2019 n. 160):

    • in capo al locatario finanziario, in relazione all’immobile detenuto in leasing;

    • in capo al genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;

    • in capo al concessionario, per le aree demaniali in regime di concessione.

    Attenzione

    Attesa la peculiare natura dei poteri attribuiti al concessionario, della fonte costitutiva di tali poteri (la concessione amministrativa) e della revocabilità di quest’ultima, nonché della sussistenza dell’interesse pubblico, come rilevato dalla ris. 6.3.2003 n. 1/DPF, la giurisprudenza della Cassazione tende a negare che la posizione giuridica del concessionario, rispetto all’area, sia quella propria del conduttore, assimilandola piuttosto a quella del titolare di diritti reali di godimento su cose altrui.

    Come rilevato - con considerazioni che paiono ancora attuali - dalla ris. 1/ DPF/2003, la soggettività passiva IMU, comunque, si configura in capo al concessionario a prescindere dalla qualificazione del diritto da questi vantato sull’immobile in concessione.

    ► IMU E IRPEF

    L’IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari dei beni non locati.

    Solo in relazione ai beni immobili ad uso abitativo non locati e situati nello stesso Comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, la sostituzione dell’IRPEF con l’IMU opera in modo limitato: il reddito concorre alla formazione dell’imponibile IRPEF nella misura del 50% (art. 9 co. 9 DLgs. 23/2011, unico comma non abrogato dall’art. 1 co. 780 L. 160/2019).

    In sintesi:

    Per gli immobili non locati(es. appartamento tenuto a disposizione) Se situati in Comuni diversi da quello in cui si trova l’abitazione principale: è dovuta l’IMU, ma non l’IRPEF e le relative addizionali sul relativo reddito fondiario.
    Se situati nello stesso Comune in cui si trova l’abitazione principale, sono dovute:l’IMU;l’IRPEF e le relative addizionali sul 50% del reddito fondiario.

    Per gli immobili locati a terzi Sono dovute nello stesso tempo:
    - l’IMU,
    - l’ IRPEF e le relative addizionali sul reddito fondiario (ovvero, in alternativa, la cedolare secca di cui all’art. 3 del DLgs. 23/2011).

    Attenzione

    Sul tema del rapporto fra l’IMU e le imposte sui redditi (IRPEF e addizionali) si sono espressi sia il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la circ. 3/ DF/2012, sia l’Agenzia delle Entrate con la circ. 11.3.2013 n. 5.

    In particolare:

    • la locuzione “beni non locati” (art. 9 co. 9 del DLgs. 23/2011), va intesa come riferita sia ai fabbricati che ai terreni (per questi ultimi, l’effetto sostitutivo riguarda però solo il reddito dominicale e non anche il reddito agrario);

    • si considerano immobili non locati (con conseguente sostituzione dell’IRPEF e delle relative addizionali da parte dell’IMU) anche quelli dati in comodato d’uso gratuito, nonché quelli utilizzati ad uso promiscuo dal professionista.

    1.Effetti sulla base imponibile IRPEF

    L’esclusione dalla base imponibile ha effetto sulla determinazione del reddito complessivo, nonché sulla determinazione delle deduzioni e delle detrazioni rapportate al reddito complessivo.

    Di conseguenza, per verificare il limite di 500,00 euro di redditi fondiari non soggetti ad IRPEF (co. 2-bis dell’art. 11 del TUIR), i suddetti redditi non devono essere considerati (la norma prevede che l’IRPEF non sia dovuta se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di importo complessivo non superiore a 500,00 euro).

    Si veda però oltre, in relazione agli immobili non locati e situati nel Comune dell’abitazione principale.

    Funzionamento della deduzione per l’abitazione principale

    Il reddito delle abitazioni principali (diverse da A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, per le quali non è dovuta l’IMU, concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. Pertanto, è prevista la deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.

    In relazione invece alle abitazioni soggette ad IMU (abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - “abitazioni di lusso”), non sono dovute l’IRPEF e le addizionali. In queste ipotesi, poiché il reddito dell’abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione.

    1.1Redditi sostituiti dall’IMU: casi particolari

    Abitazione principale parzialmente locata

    L’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,

    A/8 e A/9 (art. 1 co. 740 L. 160/2019 e, fino al 31.12.2019, art. 13 co. 2 DL 201/2011).

    Anche se parzialmente locata, l’abitazione principale non perde tale destinazione e, pertanto, a partire dall’1.1.2014, beneficia dell’esenzione dall’IMU prevista per tale fattispecie (si vedano anche le “FAQ Mini IMU” del Ministero dell’Economia e delle Finanze di gennaio 2014).

    Con riferimento all’IRPEF, restano ferme (ove compatibili con la disciplina IMU dell’abitazione principale), le indicazioni contenute nella circ. Min. Economia e Finanze 18.5.2012 n. 3/DF (§ 13).

    Nel caso dell’abitazione principale parzialmente locata occorre confrontare:

    • la rendita catastale aumentata del 5%,

    • con il canone annuo di locazione, assunto a sua volta:

      • per l’intero importo, qualora si applichi il regime di imposizione sostitutiva della cedolare secca (art. 3 del DLgs. 23/2011);

      • al netto della deduzione forfetaria di cui all’art. 37 del TUIR, qualora non si applichi la cedolare secca).

    Alla luce dell’esclusione da IMU degli immobili adibiti ad abitazione principale, diversi da quelli iscritti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, si può operare come segue in caso di locazione parziale dell’abitazione principale:

    ImmobiliA/1, A/8 E A/9 - è dovuta solo l’IMU se la rendita catastale rivalutata del 5% è maggiore del canone annuo di locazione (assunto a sua volta per l’intero importo, qualora si applichi il regime di imposizione sostitutiva della cedolare secca (art. 3 del DLgs. 23/2011), oppure al netto della deduzione forfetariadi cui all’art. 37 del TUIR, qualora non si applichi la cedolare secca)
    - sono dovute sia l’IMU che l’IRPEF o la cedolare secca se il canone di locazione (abbattuto della riduzione o per intero) è superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%
    Immobili diversi DA A/1, A/8 E A/9 - non sono assoggettati ad IMU- è dovuta l’ IRPEF sul maggior valore tra la rendita catastale rivalutata del 5% il canone annuo di locazione.

    Immobili inagibili o inabitabili

    Per gli immobili inagibili o inabitabili, per i quali siano rispettate le condizioni previste dall’art. 1 lett. b) co. 747 L. 160/2019 (fino al 31.12.2019, art. 13 co. 3 lett. b) del DL 201/2011), è dovuta soltanto l’IMU (sia pure in misura ridotta del 50%).

    Tali immobili non possono essere considerati “esenti” e quindi opera l’effetto di sostituzione dell’IRPEF (circ. Agenzia delle Entrate 11.3.2013 n. 5, § 2.6 e 9.5.2013 n. 13, § 5.1)

    Fabbricati soggetti a vincolo per motivi di interesse storico-artistico

    L’effetto di sostituzione dell’IRPEF vale anche per i fabbricati soggetti a vincolo per motivi di interesse storico-artistico.

    Per tali fabbricati la base imponibile IMU, determinata in base ai criteri ordinari, viene ridotta del 50% (art. 1 lett. b) co. 747 della L. 160/2019; fino al 31.12.2019, art. 13 co. 3 lett. a) del DL 201/2011). Tali immobili non possono essere considerati “esenti” e quindi opera l’effetto di sostituzione dell’IRPEF.

    Immobili non locati posseduti da società semplici

    L’IMU sostituisce l’IRPEF in capo ai soci persone fisiche che non detengono la partecipazione in regime di impresa, per la quota del reddito di partecipazione riferibile ai redditi fondiari in relazione agli immobili non locati (o non affittati) come certificato dal prospetto di ripartizione del reddito rilasciato dalla società (circ. Agenzia delle Entrate 11.3.2013 n. 5).

    Immobili locati per una parte del periodo d’imposta

    Nell’ipotesi in cui un immobile sia locato per una parte del periodo d’imposta, l’IMU sostituisce l’IRPEF e le addizionali dovute in relazione al reddito fondiario relativo alla sola parte del periodo d’imposta in cui l’immobile non è locato, mentre per la restante parte il reddito fondiario è assoggettato all’IRPEF secondo le regole ordinarie.

    Quindi, con riferimento ai beni locati per una parte del periodo d’imposta, se il contribuente non ha optato per la cedolare secca o non l’ha potuta scegliere per assenza delle condizioni, l’IRPEF va determinata mediante:

    • confronto tra la rendita catastale rivalutata del 5% e il canone di locazione ridotto forfettariamente, relativamente alla parte del periodo d’imposta in cui l’immobile è locato;

    • concorso al reddito del canone di locazione, se superiore alla rendita catastale rivalutata.

    Ne discende che una rigorosa applicazione del principio di sostituzione comporta, inevitabilmente, l’esatta individuazione del periodo d’imposta tra la parte in cui i fabbricati siano locati e la parte in cui non lo siano, analogamente a quanto previsto per l’applicazione della cedolare secca.

    Attenzione

    Resta fermo che l’IMU non sostituisce l’IRPEF, la quale è pertanto dovuta in ogni caso, in relazione agli immobili ad uso abitativo non locati e situati nello stesso Comune in cui si trova l’abitazione principale. In relazione a tali immobili pertanto:

    • nel periodo in cui risultano locati, concorre alla formazione del reddito il maggiore tra la rendita catastale rivalutata del 5% e il canone di locazione ridotto forfettariamente;

    • nel periodo in cui non sono locati, concorre alla formazione del reddito il 50% della rendita catastale rivalutata del 5%.

    1.2Redditi sostituiti dall’IMU solo parzialmente

    Con effetto dall’anno di imposta 2013, i redditi fondiari derivanti da immobili ad uso abitativo non locati (es. appartamento tenuto a disposizione), situati nello stesso Comune in cui si trova l’abitazione principale, concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF e relative addizionali per il 50%.

    1.3Redditi non sostituiti dall’IMU

    Scontano le ordinarie imposte sui redditi, anche a seguito dell’introduzione dell’IMU (art. 9 co. 9 DLgs. 23/2011):

    - il reddito agrario(art. 32 del TUIR) In tal caso, l’esclusione dell’effetto sostitutivo dell’IMU si spiega in quanto tale reddito, ancorché di natura fondiaria, può essere conseguito da un soggetto diverso es. - affittuario del fondo - dal proprietario o possessore a titolo di diritto reale del fondo, ed è quindi svincolato dal possesso qualificato che funge da presupposto del nuovo tributo municipale.
    L’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali sul solo reddito dominicale. Al contrario, in relazione al reddito agrario, l’IRPEF e le relative addizionali restano dovute (Min. Economia e Finanze circ. 18.5.2012 n. 3/ DF, § 13).
    Tuttavia, per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 (da ultimo, art. 1 co. 25 L. 234/2021), per i coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF.
    - i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca (art. 3 del DLgs. 23/2011) Se viene applicata la cedolare secca, infatti, l’IRPEF e le relative addizionali, in relazione al reddito fondiario derivante dall’abitazione locata, sono già sostituite dalla cedolare secca stessa. Se la cedolare secca non viene applicata (perché ne fanno difetto i presuppostio per scelta), l’applicazione dell’IMU non esplica alcun effetto sostitutivo dell’IRPEF e delle relative addizionali dovute per il reddito fondiario dell’immobile locato.
    - i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario(art. 43 del TUIR) Sono tali:
    - gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio di arti o professioni;
    - gli immobili relativi ad imprese commerciali (siano essi immobili strumentali, merce o patrimoniali).Tali immobili non generano reddito fondiario in capo al possessore, bensì concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo o del reddito d’impresa. Diconseguenza, non sussistendo alcun reddito fondiario, non si profila la valenza sostitutiva dell’IMU.
    - i redditi derivanti dagli immobili posseduti da soggetti passivi all’IRES. In tal caso, rileva che l’IMU, rispetto ai redditi fondiari degli immobili non locati, ha valenza sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, ma non anche dell’IRES.

    Attenzione

    In generale, l’effetto sostitutivo non opera in tutti i casi in cui gli immobili non producono redditi fondiari (circ. Agenzia delle Entrate 5/E/2013).

    Ad esempio, si applica l’IRPEF ai redditi derivanti da terreni dati in affitto per usi non agricoli in quanto si producono redditi diversi.

    Immobili esenti dall’IMU

    Gli immobili esenti da IMU sono comunque soggetti alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, ove dovute (art. 9 co. 9 DLgs. 23/2011).

    L’inciso “ove dovute” significa che, per gli immobili esenti dall’IMU, l’IRPEF e le relative addizionali si applicano secondo la disciplina ordinaria vigente ai fini di tali imposte (circ. Min. Economia e Finanze 18.5.2012 n. 3/DF, § 13). L’effetto sostitutivo dell’IMU rispetto all’IRPEF ed alle relative addizionali si ricollega quindi al concreto assolvimento del tributo municipale, e non all’astratta inclusione nel suo ambito applicativo.

    Sono assoggettati all’IRPEF e alle relative addizionali (regionale e comunale), ove dovute, gli immobili costituiti dai terreni ubicati nelle zone montane o di collina, esenti dall’IMU ai sensi art. 7 co. 1 lett. h) del DLgs. 504/92 (circ. 5/2013 Agenzia delle Entrate).

    2.Compilazione dei modelli dichiarativi

    I contribuenti sono tenuti a indicare nei quadri RA ed RB del modello REDDITI PF o nei quadri A e B del modello 730 i dati relativi a tutti i terreni e fabbricati posseduti (esclusi quelli per i quali l’IRPEF non è dovuta come, ad esempio, le costruzioni rurali), compresi quelli i cui redditi sono sostituiti dall’IMU e dalla cedolare secca (circ. Agenzia delle Entrate 5/E/2013). I contribuenti che possiedono soltanto redditi sostituiti dall’IMU non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione.

    ► DEDUCIBILITÀ

    L’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni:

    • nella misura del 30% per il periodo di imposta in corso al 31.12.2013;

    • nella misura del 20% per i periodi di imposta successivi e fino al 31.12.2018;

    • nella misura del 50% per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (art. 3 DL 30.4.2019 n. 34, convertito con L. 28.6.2019, n. 58, modificato dall’art. 1 co. 4 L. 27.12.2019 n. 160); si tratta dell’anno 2019, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare;

    • nella misura del 60% per i periodi di imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2019 e 31.12.2020, ovvero per gli anni 2020 e 2021 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (art. 1 co. 773 L. 27.12.2019 n. 160);

    • nella misura del 100% per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31.12.2021, ovvero dall’1.1.2022 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (art. 1 co. 772 L. 27.12.2019 n. 160).

    La deducibilità (parziale fino al 2021, integrale dal 2022) riguarda solo gli immobili strumentali, per tali intendendosi:

    • gli immobili strumentali per natura (non suscettibili di diversa destinazione salvo radicali trasformazioni);

    • gli immobili strumentali per destinazione (sulla base dell’utilizzo effettivo, a prescindere dalle caratteristiche catastali).

    Attenzione

    Per i lavoratori autonomi è ammessa la deduzione parziale dell’IMU solo in relazione ai fabbricati utilizzati in via esclusiva per lo svolgimento dell’attività. Nessuna deduzione per i fabbricati utilizzati in modo promiscuo. Tale precisazione è stata fornita dall’Agenzia delle entrate con la circ. 14.5.2014 n. 10/E.

    Resta totalmente indeducibile l’IMU sugli “immobili patrimonio” e sugli immobili destinati alla vendita (“immobili merce”), a prescindere dalla categoria catastale. Da osservare comunque che in relazione ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:

    • è prevista l’esenzione da IMU, a decorrere dall’1.1.2014 e fino al 31.12.2019;

    • è prevista l’aliquota di base pari allo 0,1%, dall’1.1.2020 e fino al 31.12.2021, con facoltà per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all’azzeramento (art. 1 co. 751 L. 27.12.2019 n. 160);

    • è prevista nuovamente l’esenzione da IMU, a decorrere dall’1.1.2022 (art. 1 co. 751 L. 27.12.2019 n. 160).

    La deduzione opera secondo il principio di cassa e riguarda, pertanto, l’IMU effettivamente versata nell’esercizio (circ. 14.5.2014 n. 10/E § 8.2): è deducibile l’IMU di competenza del periodo di imposta, a condizione che l’imposta sia pagata dal contribuente, secondo un criterio di cassa inteso come un’ulteriore condizione di deducibilità per le imposte, che è appunto l’avvenuto pagamento.

    Ne deriva, pertanto, che:

    • l’IMU 2018 è deducibile nella misura del 20% nell’anno di imposta 2018, se versata tempestivamente;

    • l’IMU 2018 è deducibile nella misura del 20% nell’anno di imposta 2019, se versata tardivamente in tale anno;

    • l’IMU 2019 è deducibile nella misura del 50% nell’anno di imposta 2019, se versata tempestivamente.

    • l’IMU 2019 è deducibile nella misura del 50% (e non del 60%) nell’anno di imposta 2020, se versata tardivamente in tale anno;

    • l’IMU 2020 è deducibile nella misura del 60% nell’anno di imposta 2020, se versata tempestivamente;

    • l’IMU 2021 è deducibile nella misura del 60% nell’anno di imposta 2021, se versata tempestivamente;

    • l’IMU 2021 è deducibile nella misura del 60% (e non del 100%) nell’anno di imposta 2022, se versata tardivamente in tale anno;

    • l’IMU 2022 è deducibile nella misura del 100% nell’anno di imposta 2022, se versata tempestivamente;

    • l’IMU 2022 è deducibile nella misura del 100% nell’anno di imposta 2023, se versata tardivamente in tale anno.

    Attenzione

    Le disposizioni riguardanti la deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali, ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, si applicano anche all’IMI della Provincia autonoma di Bolzano, istituita con la legge provinciale 23.4.2014 n. 3, e all’IMIS della Provincia autonoma di Trento, istituita con la legge provinciale 30.12.2014 n. 14.

    Non sono deducibili interessi e sanzioni.

    Resta ferma l’indeducibilità dell’IMU dall’IRAP (per espressa previsione dell’art. 1 co. 772 L. 27.12.2019 n. 160).

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