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IMMOBILI 2022

61. ASSEGNAZIONE DI ABITAZIONI DA PARTE DI COOPERATIVE

DEFINIZIONE ► Alle assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi di qualsiasi tipo, si applica l’aliquota IVA ridotta del 4%.
BASE IMPONIBILE ► La base imponibile è determinata in applicazione delle regole generali e, quindi, in funzione del corrispettivo pattuito.
MOMENTO IMPOSITIVO ► Il momento impositivo coincide:
- per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione a proprietà divisa, con la data di emissione della fattura o di pagamento del corrispettivo se antecedenti alla data del rogito notarile con il quale avviene il trasferimento della proprietà dell’immobile stesso;
- per le assegnazioni in godimento di case di abitazione a proprietà indivisa, con la data dei versamenti periodici.
RIFERIMENTI ► DPR 633/72, Tabella A, Parte II, n. 26).

► DEFINIZIONE

L’aliquota IVA ridotta del 4% (DPR 633/72 Tabella A, Parte II, n. 26) si applica alle assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi di qualsiasi tipo (a proprietà divisa o indivisa). Le abitazioni assegnate:

  • possono essere anche non ultimate, purché permanga l’originaria destinazione;

  • devono essere adibite ad abitazione principale da parte dell’assegnatario.

► BASE IMPONIBILE

La base imponibile è determinata in funzione del corrispettivo pattuito.

Rivalsa nei confronti dei soci

In caso di assegnazione di un appartamento al socio da parte di una cooperativa edilizia, quest’ultima è tenuta a rivalersi nei confronti del socio della maggiore IVA accertata dall’ufficio in sede di rettifica dell’operazione originariamente dichiarata dalla cooperativa, a nulla rilevando la circostanza che la rettifica sia imputabile ad un errore da questa commesso (Cass. 19.5.2009 n. 11549).

► MOMENTO IMPOSITIVO

Il momento impositivo coincide:

  • per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione a proprietà divisa, con la data di emissione della fattura o di pagamento del corrispettivo se antecedenti alla data del rogito notarile con il quale avviene il trasferimento della proprietà dell’immobile stesso (art. 6 co. 2 lett. d-bis) del DPR 633/72 e Cass. 24.10.2005 n. 20590);

  • per le assegnazioni in godimento di case di abitazione a proprietà indivisa, con la data dei versamenti periodici (ris. Agenzia delle Entrate 11.5.2001 n. 63).

Attenzione

Non hanno rilevanza gli altri atti che, eventualmente, attribuiscono al socio la mera detenzione del bene (es. consegna delle chiavi, assegnazione provvisoria, ecc.).

Locazione di immobili abitativi con patto di futura vendita vincolante per entrambe le parti

La locazione di immobili abitativi con patto di futura vendita vincolante per entrambe le parti, posta in essere da una cooperativa edilizia nei confronti dei futuri assegnatari degli alloggi, è soggetta a IVA all’atto della stipula del contratto di locazione (art. 2 co. 2 n. 2 del DPR 633/72) e non al successivo momento di stipula del rogito notarile di trasferimento della proprietà (circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2011 n. 28, risposta 1.5).

Sebbene, infatti, le parti negoziali della locazione siano la cooperativa e i propri soci, ai fini dell’individuazione del momento impositivo deve farsi riferimento non già alla data di stipula del rogito, previsto per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci di cooperative edilizie a proprietà divisa, bensì al momento (anteriore) previsto per le locazioni con patto di futura vendita vincolante per ambedue le parti, coincidente con la stipula del contratto di locazione.

Attenzione

Ai fini della determinazione della base imponibile, l’IVA si applica sull’intero prezzo pattuito tra le parti per la futura vendita, mentre il pagamento dei canoni, considerati componenti del prezzo della cessione, è escluso da imposta.

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