DEFINIZIONE ► | Per i contratti di locazioni liberi o concordati sono previste detrazioni IRPEF nel caso in cui il conduttore utilizzi l’immobile come abitazione principale. Inoltre, sono previste detrazioni specifiche per i lavoratori dipendenti che abbiano trasferito la propria residenza per motivi di lavoro o per contribuenti che abbiano un’età compresa tra i 20 e i 30 anni. |
CONTRATTI DI LOCAZIONE LIBERI ► | La detrazione è graduata in ragione del reddito complessivo ed è prevista per tutte le tipologie contrattuali di immobili destinati ad abitazione principale a esclusione delle specifiche deroghe alla disciplina delle locazioni di immobili ad uso abitativo L. 431/98. |
CONTRATTI DI LOCAZIONE CONCORDATI ► | È riconosciuta la detrazione per i contratti di locazione a canone concordato o convenzionali, relativi a immobili destinati ad abitazione principale. L’importo è graduato al reddito complessivo e parametrato al periodo di utilizzo e alla percentuale di possesso. |
INQUILINI TRA I 20 E I 30 ANNI ► | La detrazione riguarda tutte le tipologie contrattuali. La detrazione è parametrata al periodo di destinazione dell’immobile ad abitazione principale a condizione che il reddito complessivo non sia superiore a 15.493,71 e al raggiungimento del trentesimo anno di età. La disciplina agevolativa è stata modificata a partire dall’1.1.2022 per opera dell’art. 1 co. 155 della legge di Bilancio 2022. |
STUDENTI FUORI SEDE ► | In relazione alle spese sostenute negli anni 2017 e 2018 è prevista una detrazione
IRPEF del 19% per i canoni di locazione sostenuti dagli studenti residenti in zone
montane e disagiate. Per quanto attiene l’anno 2019 e 2020, la detrazione spetta solamente qualora l’università sia ubicata in Comune distante almeno 100 km dalla residenza e in ogni caso in una Provincia diversa. |
DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA ► | La detrazione può essere usufruita solo nei primi 3 anni dal trasferimento della residenza. È parametrata al reddito complessivo, al periodo di destinazione dell’immobile ad abitazione principale e alla distanza con la nuova sede di lavoro (almeno 100 km). Per contratti cointestati spetta solo ai conduttori con la qualifica di lavoratore dipendente. |
DIVIETO DI CUMULO ► | È preclusa la possibilità di cumulo delle detrazioni spettanti, tuttavia è possibile optare per quella più favorevole. |
INCAPIENZA DELL’IRPEF LORDA ► | È riconosciuto un credito per la quota di detrazione eccedente l’imposta IRPEF dovuta. Tale credito verrà attribuito in sede di dichiarazione dei redditi. |
RIFERIMENTI ► | DPR 917/86 art. 16; L. 431/98. |
► DEFINIZIONE
Le specifiche detrazioni dall’IRPEF lorda, in misura fissa, sono disciplinate dall’art. 16 del TUIR, in relazione:
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a tutti i contribuenti che conducono in locazione l’abitazione principale con un contratto stipulato o rinnovato quindi sia un contratto “libero” che un contratto “concordato” (L. 9.12.98 n. 431 co. 1);
-
ai giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni che conducono in locazione l’abitazione principale con un contratto di locazione stipulato, quindi sia un contratto “libero” che un contratto “concordato” (L. 9.12.98 n. 431 co. 1-ter e L. 234/2021);
-
ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro e che pagano canoni di locazione in relazione alla nuova abitazione principale (L. 9.12.98 n. 43 co. 1-bis).
Attenzione
A partire dall’1.1.2014 è stata istituita l’obbligatorietà del pagamento con mezzi tracciabili dei canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (legge di Stabilità 2014 - art. 1 co. 50 della L. 27.12.2013 n. 147).
Attenzione
Nel caso in cui l’inquilino scelga di pagare l’affitto facendo ricorso al contante, sembra corretto sottolineare che, a seguito di una politica volta a contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro sporco e dell’evasione fiscale, negli ultimi anni si è vista la progressiva emanazione di norme volte a fissare obblighi, divieti e limiti all’uso dello stesso. Se, infatti, sino al 2015, la soglia massima era fissata in 999,99 euro, a partire dall’1.1.2016, con l’emanazione della L. 208/2015, essa è stata innalzata a 3.000,00 euro. A partire dall’1.7.2020, a seguito dell’emanazione del DL 124/2019, la soglia, nuovamente modificata, è scesa a 2.000,00 euro in una previsione normativa volta a portarla a 1.000,00 euro dall’1.1.2022.
1.Contratti di locazione interessati
La detrazione in esame riguarda, indistintamente, tutti i contratti di locazione previsti dalla L. 9.12.98 n. 431, e quindi:
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sia i contratti “liberi”, siglati ai sensi dell’art. 2 co. 1 della L. 431/98 (c.d. contratti “4+4”);
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sia i contratti “concordati” o “convenzionali”, stipulati ai sensi dell’art. 2 co. 3 o dell’art. 4 co. 2 e 3 della L. 431/98 (c.d. contratti “3+2”);
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sia i contratti di durata transitoria, anche redatti per soddisfare le esigenze abitative degli studenti universitari, ai sensi dell’art. 5 della L. 431/98 e del DM 10.3.2006 (pubblicato sulla GU 24.5.2006 n. 119).
Al fine della detrazione, pertanto, il contratto stipulato non deve far riferimento ad alcuna deroga alla disciplina delle locazioni di immobili a destinazione abitativa di cui alla L. 431/98, come ad esempio, per gli immobili vincolati quali beni culturali o agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i quali rimangono assoggettati alla relativa normativa vigente, statale e regionale (art. 1 co. 2 lett. b) della L. 9.12.98 n. 431).
Secondo la C.T.P. Torino 14.5.2010 n. 75, la detrazione di imposta si applica anche se il contratto di locazione riguarda un immobile di proprietà del Comune, il cui canone è stato concordato sulla base di quanto stabilito dall’Accordo integrativo locale definito tra le organizzazioni sindacali di categoria dei conduttori e il Comune stesso.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate (ris. 16.5.2008 n. 200) ha chiarito che la detrazione spetta anche ai soggetti titolari di un contratto di locazione riguardante l’abitazione principale:
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stipulato prima dell’entrata in vigore della L. 431/98 (avvenuta il 30.12.98), ai sensi della L. 27.7.78 n. 392 (c.d. “equo canone”) o dell’art. 11 del DL 11.7.92 n. 333, convertito nella L. 8.8.92 n. 359 (c.d. “patti in deroga”) e automaticamente prorogato per gli anni successivi, in quanto tali contratti, alla proroga, diventano automaticamente soggetti alla nuova disciplina delle locazioni (art. 2 co. 6 della L. 431/98);
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stipulato dopo l’entrata in vigore della L. 431/98, senza che nel contratto le parti facciano alcun riferimento alla suddetta legge, in quanto il contenuto del contratto non può comunque risultare contrario alle disposizioni della nuova legge (L. 431/98);
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stipulato dopo l’entrata in vigore della L. 431/98, ma in cui le parti si rife-riscano ancora alla disciplina di cui alla L. 392/87 in quanto il contratto deve comunque ritenersi disciplinato dalle disposizioni della nuova legge (L. 431/98).
2.Parametrazione al periodo di destinazione dell’immobile ad abitazione principale
Per determinare l’importo della detrazione effettivamente spettante, occorre rapportare l’ammontare massimo, come sopra definito, al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare presa in locazione viene destinata ad abitazione principale (art. 16 co. 1-quinquies del TUIR).
Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione (conduttore) o i suoi familiari dimorano abitualmente.
La nozione di abitazione principale così definita con riferimento al contribuente che la detiene in locazione ricalca quella contenuta nell’art. 10 co. 3-bis del TUIR con riferimento al contribuente che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale (es. usufrutto).
3.Contratto di locazione cointestato
Nell’ipotesi in cui il contratto di locazione risulti cointestato a più conduttori, la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto (art. 16 co. 1-quater del TUIR). Ad esempio, se il contratto è cointestato ai coniugi, a ciascuno di essi viene imputato il 50% della detrazione.
Attenzione
La norma non specifica con quale criterio si debba ripartire la detrazione. L’Agenzia delle Entrate nella ris. 14.2.2002 n. 44, in merito alla detrazione per i lavoratori dipendenti, ha stabilito un criterio proporzionale.
Inoltre, per stabilire l’importo della detrazione spettante, ciascuno dei cointestatari deve fare riferimento al proprio reddito complessivo (CM 29.12.99 n. 247/E).
► CONTRATTI DI LOCAZIONE LIBERI
L’ammontare massimo della detrazione d’imposta è graduato in ragione del reddito complessivo del contribuente (inquilino), parametrato al periodo dell’anno durante il quale l’immobile preso in locazione è adibito ad abitazione principale e ripartito tra gli aventi diritto.
L’importo è definito come segue:
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300,00 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
-
150,00 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro.
Attenzione
Ai fini in esame, nel “reddito complessivo” devono essere ricompresi anche i redditi dei fabbricati assoggettati alla “cedolare secca sulle locazioni” (art. 3 co. 7 del DLgs. 14.3.2011 n. 23) e l’agevolazione ACE utilizzata (ACE: disciplina abrogata dalla legge di Bilancio 2019 e reintrodotta dalla L. 160/2019).
Nel caso di un contribuente con reddito complessivo pari a 20.000,00 euro, che abbia adibito a propria abitazione principale un’unità immobiliare, presa in locazione ai sensi della L. 431/98, per soli 200 giorni nel periodo d’imposta, ha diritto ad una detrazione pari a 82,19 euro (150,00 x 200/365).
Due contribuenti con reddito complessivo pari, rispettivamente, a 14.000,00 e a 25.000,00 euro, che abbiano adibito a propria abitazione principale un’unità immobiliare presa in locazione ai sensi della L. 431/98, con contratto cointestato al 50%, per soli 150 giorni nel periodo d’imposta, hanno diritto:
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il primo a una detrazione di 61,64 euro (300,00 x 0,50 x 150/365);
-
il secondo a una detrazione di 30,82 euro (150,00 x 0,50 x 150/365).
► CONTRATTI DI LOCAZIONE CONCORDATI
1.Contratti di locazione interessati
I contratti di locazione considerati da tale disposizione sono quelli:
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stipulati recependo le condizioni contenute negli accordi definiti a livello locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori maggiormente rappresentative (c.d. “canale convenzionale”);
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oppure, nel caso in cui a livello locale si difetti di un accordo tra le organizzazioni dei proprietari e dei conduttori, definiti nel rispetto delle condizioni contenute nel DM 5.3.99 (pubblicato sulla GU 22.3.99 n. 67), nel DM 30.12.2002 (pubblicato sul S.O. n. 59 alla GU 11.4.2003 n. 85) e nel DM 14.7.2004 (pubblicato sulla GU 12.11.2004 n. 266).
Si tratta quindi dei contratti di locazione c.d. “concordati” o “convenzionali”. Per i contratti a canone concordato o convenzionali stipulati dal 15.3.2017, entrata in vigore del decreto 16.1.2017 del Ministero dei trasporti e infrastrutture, “non assistiti” dalle organizzazioni sindacali e associazioni degli inquilini, dovrà essere rilasciata dalle stesse l’attestazione con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’accordo territoriale. L’attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle detrazioni (circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2018 n. 7/E).
L’attestazione non è necessaria per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto o anche successivamente laddove non risultino stipulati accordi territoriali tra le organizzazioni sindacali e le associazioni degli inquilini che abbiano recepito le direttive previste dal decreto (ris. 20.4.2018 n. 31).
Non danno invece titolo alla detrazione d’imposta in esame i contratti di locazione stipulati prima dell’entrata in vigore della suddetta L. 431/98, vale a dire prima del 30.12.98, anche se nel rispetto degli accordi locali tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle degli inquilini (circ. Agenzia delle Entrate 14.6.2001 n. 55).

2.Determinazione della detrazione
L’ammontare massimo della detrazione d’imposta è graduato in ragione del reddito complessivo del contribuente (inquilino), parametrato al periodo dell’anno durante il quale immobile preso in locazione è stato adibito ad abitazione principale e ripartito tra gli aventi diritto.
L’importo è definito come segue:
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495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
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247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non supera i 30.987,41 euro.
Attenzione
Ai fini in esame, nel “reddito complessivo” devono essere ricompresi anche i redditi dei fabbricati assoggettati alla “cedolare secca sulle locazioni” (ai sensi dell’art. 3 co. 7 del DLgs. 14.3.2011 n. 23) e l’agevolazione ACE utilizzata (reintrodotta da L. 160/2019).
Il contribuente con reddito complessivo pari a 23.000,00 euro, che abbia adibito a propria abitazione principale un’unità immobiliare, presa in locazione con contratto “concordato”, per soli 105 giorni nel periodo d’imposta, ha diritto ad una detrazione pari a 71,31 euro (247,90 x 105/365).
Due contribuenti con reddito complessivo pari, rispettivamente, a 14.000,00 e a 23.000,00 euro, che abbiano adibito a propria abitazione principale un’unità immobiliare presa in locazione con contratto “concordato” cointestato al 50%, per soli 105 giorni nel periodo d’imposta, hanno diritto:
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il primo, ad una detrazione di 71,31 euro (495,80 x 0,50 x 105/365);
-
il secondo, ad una detrazione di 35,66 euro (247,90 x 0,50 x 105/365).
► INQUILINI DI ETÀ COMPRESA TRA I 20 E I 31 ANNI
La legge di Bilancio 2022 ha riscritto la previdente disciplina afferente la detrazione dall’IRPEF lorda per i giovani conduttori che stipulino un contratto di locazione ai sensi della L. 9.12.98 n. 431 in relazione all’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale (art. 16 co. 1-ter del TUIR).
1.Contratti di locazione interessati
La detrazione in esame riguarda tutti i contratti di locazione previsti dalla L. 9.12.98 n. 431, è pertanto sufficiente che il contratto non sia stipulato in deroga alla disciplina delle locazioni di immobili a destinazione abitativa di cui alla suddetta L. 431/98, secondo quanto previsto dall’art. 1 della stessa (deroghe possono aversi, ad esempio, per gli immobili vincolati quali beni culturali).
2.Altre condizioni per il riconoscimento della detrazione
La detrazione d’imposta viene riconosciuta a condizione che l’abitazione oggetto del contratto di locazione non costituisca abitazione principale:
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anche dei genitori;
-
ovvero dei soggetti cui i giovani risultino affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.
Data di stipulazione del contratto di locazione
La previdente disciplina afferente la detrazione in esame si applicava a decorrere dal periodo d’imposta 2007 (art. 1 co. 10 della L. 244/2007), come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2008 n. 34, la quale ha precisato che è necessario che il contratto di locazione sia stato stipulato a partire da tale periodo d’imposta.
Allo scopo di aver diritto alla “nuova versione” della disciplina, ovvero a quella varata dalla legge di Bilancio 2022, è necessario che i contratti di locazione siano sottoscritti a partire dall’1.1.2022.
3.Determinazione della detrazione
Per gli inquilini di età compresa tra 20 e 31 anni, la detrazione spettante è subordinata al reddito complessivo parametrata al periodo dell’anno durante il quale l’immobile preso in locazione, è stato adibito ad abitazione principale e ripartito tra gli aventi diritto.
L’importo della nuova detrazione “base” spettante è pari a 991,60 euro, se il reddito complessivo non risulta superiore a 15.493,71 euro, ma può arrivare fino a 2.000,00 euro, nel caso in cui, applicando la percentuale del 20% al canone pattuito, risulti un importo maggiore.
Si precisa che l’agevolazione, nella sua rimodulazione, è valida per i primi 4 anni di contratto, a condizione generale che il reddito complessivo dichiarato non superi i 15.493,72 euro, mentre dal quarto anno di locazione la misura dell’agevolazione scenderà a euro 300,00, in caso di reddito complessivo inferiore a 15.493,72 euro, o a euro 150,00, nell’eventualità in cui il dichiarato ecceda tale ammontare, ma non superi la soglia di 30.987,41 euro.
Attenzione
Ai fini in esame, nel “reddito complessivo” devono essere ricompresi anche i redditi dei fabbricati assoggettati alla “cedolare secca sulle locazioni” (ai sensi dell’art. 3 co. 7 del DLgs. 14.3.2011 n. 23) e l’agevolazione ACE utilizzata (restituita con la L. 160/2019).
Inoltre, per stabilire l’importo della detrazione spettante, ciascuno dei cointestatari deve fare riferimento al proprio reddito complessivo (CM 29.12.99 n. 247/E).
Ad esempio, il contribuente con 25 anni di età e con un reddito complessivo pari a 14.000,00 euro, che abbia adibito a propria abitazione principale un’unità immobiliare presa in locazione, ai sensi della L. 431/98, per soli 96 giorni nel periodo d’imposta, ha diritto ad una detrazione pari a 260,80 euro (991,60 x 96/365).
Ad esempio, se il contratto è cointestato ai coniugi, entrambi in possesso dei requisiti, a ciascuno di essi viene imputato il 50% della detrazione.
Se uno solo dei cointestatari rispetta i requisiti, può beneficiare del 50% della detrazione.
4.Durata della detrazione
La detrazione in esame spetta per i primi 4 anni, vale a dire per quello di stipula del contratto di locazione (2022) e per i tre successivi.
5.Verifica del requisito di età
In merito al requisito dell’età anagrafica del conduttore, che deve risultare compresa tra i 20 e i 31 anni (non compiuti), l’Agenzia delle Entrate con la circ. 4.4.2008 n. 34 aveva chiarito che:
-
doveva essere verificato in ciascuno dei 3 anni di durata della detrazione;
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si considera soddisfatto anche qualora ricorra per una sola parte del periodo d’imposta nel quale si intende fruire della detrazione.
Alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022, si ritiene che quanto affermato per la previgente versione della disciplina sia da ritenere valido altresì per quella attualmente in vigore.
Pertanto, ad esempio:
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non è sufficiente che il conduttore abbia un’età compresa tra i 20 e i 31 anni alla data di stipulazione del contratto di locazione, ma è necessario che tale requisito permanga nei successivi anni di applicazione della detrazione;
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nel periodo d’imposta nel corso del quale il giovane conduttore compie il 31° anno di età, la detrazione spetta per intero, senza necessità di ragguaglio al periodo anteriore al compimento dei 31 anni.
► STUDENTI “FUORI SEDE”
La legge di Bilancio 2018 ha introdotto una detrazione IRPEF del 19% per i canoni di locazione sostenuti dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea ubicata in un comune diverso da quello di residenza distante almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa (circ. 27.4.2018 n. 7/E).
La detrazione spetta anche agli iscritti (circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2018 n. 7/E):
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a Istituti tecnici superiori (ITS) in quanto ai fini della detrazione delle spese sostenute per la frequenza di tali istituti, le spese sono ammissibili a quelle per la frequenza di corsi universitari (nota DGOSV prot. 13.6.2016 n. 6578);
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ai nuovi corsi presso i Conservatori di Musica (DPR 212/2005) e gli istituti musicali pareggiati (circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2011 n. 20).
La detrazione non spetta per gli studenti che frequentano corsi post laurea quali master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione in Italia e all’estero. Il requisito della distanza, limitatamente ai periodi 2017-2018, è ridotta a 50 chilometri, anche all’interno della stessa provincia, per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.
Tale detrazione compete a condizione che l’Università sia ubicata in un Comune diverso da quello in cui lo studente ha la propria residenza.
La detrazione spetta anche a studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università ubicata in uno degli Stati dell’Unione Europea, ovvero in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo dei canoni pagati in ciascun periodo d’imposta per un importo non superiore a 2.633 euro. Tale detrazione non spetta per il deposito cauzionale, le spese condominiali e/o riscaldamento comprese nel canone di locazione e per i costi di intermediazione. (circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2018 n. 7/E).
Nel caso in cui il contratto di locazione sia cointestato a più soggetti, ad esempio entrambi i genitori, il canone è attribuito pro quota a ciascun intestatario lo stesso e possono beneficiare di tale detrazione solo i conduttori aventi i requisiti richiesti dalla norma; così pure spetta al familiare di cui lo studente risulti a carico e ha sostenuto il pagamento del canone di locazione (circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2018 n. 7/E).
La detrazione eccedente l’imposta lorda non può essere recuperata.
Sono ammessi in detrazione i canoni corrisposti da studenti universitari in dipendenza di (circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2018 n. 7/E):
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contratti di locazione (L. 431/98) di qualsiasi tipo relativo a un’unità immobiliare destinata a uso abitativo, pertanto, anche i contratti a uso transitorio o quelli relativi a un posto letto singolo redatti in conformità alla legge senza che sia necessaria la stipula di un contratto specifico per studenti;
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i contratti di ospitalità e gli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza scopo di lucro e cooperative.
-
Il beneficio non può essere esteso nell’ipotesi di subcontratto.
Le condizioni sopradescritte atte a godere della detrazione dei canoni di locazioni delle unità abitative destinate a studenti “fuori sede” sono confermate anche per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 da inserire nei modelli dichiarativi 730/2021 – 730/2022 e Mod. REDDITI PF 2021 e 2022.
Attenzione
In relazione all’emergenza pandemica in atto si evidenzia che il legislatore, con il co. 526 dell’articolo 1 della L. 178/2020, ha introdotto il bonus affitto per studenti fuori sede, che consta nell’istituzione di un fondo specifico statale atto a “rimborsare” gli studenti dei canoni di locazione pagati nel 2020 e 2021 e mai goduti a causa della situazione sanitaria. A detto fondo si accede solo rispondendo a stringenti requisiti reddituali.
► DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO
La normativa riconosce una detrazione dall’IRPEF lorda (art. 16 co. 1-bis del TUIR) a favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro, prendendo in locazione un’unità immobiliare destinata a propria abitazione principale:
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nel nuovo Comune di lavoro;
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ovvero in un Comune limitrofo al nuovo Comune di lavoro.
1.Lavoratori interessati
Poiché la disposizione in esame fa espresso riferimento solo ai “lavoratori dipendenti” (confermato dalla circ. dell’Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 7/E e 27.4.2018 n. 7/E), la detrazione non spetta ai lavoratori con diverso contratto di lavoro, in particolare ai titolari di redditi di collaborazione coordinata e continuativa (compresi i “lavoratori a progetto”) e agli altri percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (circ. Agenzia delle Entrate 12.6.2002 n. 50).
Lavoratori dipendenti neoassunti
La suddetta circolare ha precisato che il beneficio della detrazione si applica anche a favore dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza in conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato.
2.Variazione della residenza
Il trasferimento della residenza per motivi di lavoro deve avvenire nei 3 anni antecedenti alla richiesta della detrazione.
Tale termine decorre dalla data di variazione della residenza (circ. Agenzia delle Entrate 18.6.2001 n. 58, e 12.6.2002 n. 50).
3.Contratti di locazione interessati
Ai fini in esame, i lavoratori dipendenti trasferitisi per motivi di lavoro possono essere titolari di qualunque tipologia di contratto di locazione, in relazione all’unità immobiliare che viene adibita a nuova abitazione principale.
4.Altre condizioni per il riconoscimento della detrazione
La detrazione d’imposta viene riconosciuta alle seguenti ulteriori condizioni:
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il contratto di locazione deve essere stipulato a nome del lavoratore dipendente;
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il lavoratore dipendente deve adibire a propria abitazione principale l’unità immobiliare presa in locazione nel nuovo Comune di lavoro (o in un Comune a esso limitrofo);
-
il nuovo Comune di lavoro (o il Comune a esso limitrofo in cui è ubicata l’abitazione) deve distare almeno 100 Km dal precedente Comune di residenza del dipendente e deve in ogni caso situarsi in un’altra Regione.
Attenzione
La detrazione in commento è riconosciuta altresì al soggetto che trasferisce, per motivi di lavoro, la propria residenza all’estero con contestuale iscrizione all’AIRE. Si evidenzia, in particolare, che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 288/2020, nel caso in cui il lavoratore, pur avendo effettuato l’iscrizione all’AIRE risulti ancora fiscalmente residente in Italia in base al co. 2 dell’art. 1 del TUIR, per l’anno “di transizione” potrà godere dell’agevolazione in commento.
5.Durata della detrazione
La detrazione in esame può essere usufruita dal lavoratore dipendente per i primi 3 anni dalla data di trasferimento della residenza, intendendo per anno il periodo d’imposta (circ. Agenzia delle Entrate 12.6.2002 n. 50).
Se il trasferimento della residenza avviene nel 2021, i periodi d’imposta agevolabili sono il 2021, il 2022 e il 2023, indipendentemente dalla data nella quale sorge il diritto alla detrazione.
Perdita della qualifica di lavoratore dipendente
Se viene meno la qualifica di lavoratore dipendente, il contribuente perde il diritto alla detrazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica (circ. Agenzia delle Entrate 12.6.2002 n. 50, § 6.2).
6.Determinazione della detrazione
L’ammontare massimo della detrazione riconosciuta in ciascun periodo d’imposta, ricadente nel triennio agevolato, è graduato in ragione del reddito complessivo del contribuente (inquilino) e parametrato al periodo dell’anno durante il quale l’immobile preso in locazione è stato adibito ad abitazione principale (art. 16 co 1-bis TUIR).
L’importo spettante è il seguente:
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991,60 euro, se il reddito complessivo del dipendente non supera 15.493,71 euro;
-
495,80 euro, se il reddito complessivo del dipendente supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro.
Il contribuente con reddito complessivo pari a 27.000,00 euro, che si sia trasferito per motivi di lavoro e abbia adibito a propria abitazione principale un’unità immobiliare presa in locazione nel nuovo Comune di lavoro, per soli 105 giorni nel periodo d’imposta, ha diritto ad una detrazione pari a 142,63 euro (495,80 x 105/365).
Esclusione della parametrazione al periodo di lavoro dipendente
Nessuna parametrazione deve invece essere effettuata in relazione al periodo di lavoro dipendente nel corso del periodo d’imposta.
Pertanto, la detrazione spetta nell’ammontare determinato sulla base del reddito complessivo del contribuente e del periodo di destinazione dell’immobile locato ad abitazione principale, anche in caso di inizio o di cessazione dell’attività lavorativa dipendente in corso d’anno.
Contratto di locazione cointestato
Nell’ipotesi in cui il contratto di locazione risulti cointestato a più conduttori, la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto (art. 16 co. 1-quater del TUIR).
Al riguardo, è stato chiarito che la detrazione deve essere suddivisa tra i soli intestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratori dipendenti, nella misura a ciascuno spettante in relazione al proprio reddito complessivo (ris. Agenzia delle Entrate 14.2.2002 n. 44 e circ. Agenzia delle Entrate 10.6.2004 n. 24).
Si ipotizzi un contratto di locazione cointestato a tre soggetti (A, B e C), di cui solo due (A e B) lavoratori dipendenti trasferitisi per motivi di lavoro nei termini e alle condizioni di cui all’art. 16 co. 1-bis del TUIR. Per comodità, si ipotizza che l’unità immobiliare locata sia destinata ad abitazione principale da entrambi per l’intera durata dell’anno.
Il reddito complessivo dei suddetti lavoratori è:
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superiore a 15.493,71 euro, ma non a 30.987,41 euro, per il lavoratore A;
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non superiore a 15.493,71 euro, per il lavoratore B.
La detrazione spetta soltanto ai lavoratori A e B, per i seguenti importi:
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al lavoratore A, per euro 247,90 (il 50% della detrazione di 495,80 euro spettante all’unico intestatario con quel reddito complessivo);
-
al lavoratore B, per euro 495,80 (il 50% della detrazione di 991,60 euro spettante all’unico intestatario con quel reddito complessivo).
Qualora solo uno degli intestatari sia in possesso dei requisiti, la detrazione spetta unicamente a quest’ultimo, nella misura del 100%, in relazione al proprio reddito complessivo.
► DIVIETO DI CUMULO DELLE DETRAZIONI E OPZIONE PER QUELLA PIÙ FAVOREVOLE
Il contribuente che conduce in locazione la propria abitazione principale, tro-vandosi nelle condizioni previste dalla norma (art. 16 co. 1 del TUIR):
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può fruire soltanto di una sola delle quattro detrazioni ivi previste, risultando espressamente precluso il relativo cumulo;
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può tuttavia liberamente scegliere di applicare, tra le detrazioni per cui sussistano i relativi presupposti, quella più favorevole.
Si ipotizzi il caso di un contribuente che:
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all’età di 26 anni, il 1.1.2022 stipuli un contratto di locazione concordato ai sensi dell’art. 4 co. 3 della L. 431/98, avente a oggetto la propria abitazione principale (contratto “3+2”);
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il suo reddito complessivo non sia superiore a 15.493,71 euro;
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al momento della stipulazione del contratto e negli anni successivi, abbia un reddito complessivo pari a 4.800,00 euro annui.
Nel caso ipotizzato sussistono le condizioni necessarie per fruire di ben tre su quattro delle detrazioni di cui all’art. 16 del TUIR, e segnatamente:
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della detrazione di cui al co. 01 (in quanto il contribuente risulta titolare di un contratto di locazione stipulato ai sensi della L. 431/98); la detrazione spettante su base annua è in tal caso pari a 300,00 euro;
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della detrazione di cui al co. 1 (in quanto, nello specifico, il contribuente risulta titolare di un contratto di locazione concordato, stipulato ai sensi dell’art. 4 co. 3 della L. 431/98); la detrazione su base annua è in tal caso pari a 495,80 euro;
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della detrazione di cui al co. 1-ter (in quanto il contribuente ha stipulato un contratto di locazione ai sensi della L. 431/98 in età compresa tra i 20 ed i 31 anni); la detrazione su base annua è in tal caso pari a 991,60 euro.
Per i primi 4 anni di durata del contratto, il contribuente potrà avvalersi della detrazione di 991,60 euro, poiché il 20% di 4.800,00 risulta pari a 960,00 euro, cifra inferiore alla “misura base”. In costanza di reddito complessivo per il residuo anno di validità della proroga automatica il contribuente potrà avvalersi della detrazione di 495,80 euro, ovvero quella più conveniente tra le due per cui continuano a sussistere i presupposti di applicazione.
1.Diritto a diverse detrazioni per differenti periodi dell’anno
Le istruzioni ai modelli 730 e REDDITI PF hanno chiarito che è possibile beneficiare di più detrazioni, qualora durante una parte dell’anno ci si trovi in una delle previste situazioni e nella restante parte dell’anno in una delle altre.
In pratica, è possibile cumulare “parti” di detrazioni diverse, applicabili in relazione a periodi dell’anno non coincidenti, purché la somma dei giorni di spettanza delle diverse detrazioni non sia superiore a 365.
Ad esempio, si consideri un contribuente:
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titolare di un contratto di locazione “libero”, stipulato ai sensi dell’art. 2 co. 1 della L. 431/98, che scade il 15.9.2019, in relazione all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
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che dal 16.9.2019 ha trasferito la propria abitazione principale in un’altra unità immobiliare locata, ma con un contratto “concordato” stipulato ai sensi dell’art. 4 co. 3 della L. 431/98;
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possessore di un reddito complessivo di 25.000,00 euro.
Tale contribuente ha quindi diritto:
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ai sensi del co. 1 dell’art. 16 del TUIR, alla detrazione d’imposta di euro 106,02 (150,00 x 258/365);
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ai sensi del co. 1 dell’art. 16 del TUIR, alla detrazione d’imposta di euro 72,97 (247,90 x 107/365).
2.Possibile incompatibilità con abitazione principale nel quadro B
Alcuni uffici dell’Agenzia delle Entrate, nel corso del 2013, hanno messo in discussione la contemporanea spettanza delle detrazioni per canoni di locazione e la deduzione per abitazione principale. È il caso di coloro che:
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hanno concesso in uso gratuito ai familiari il proprio immobile, adibito, quindi, a dimora abituale degli stessi;
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e nel contempo hanno preso in locazione un altro immobile, adibito a loro abitazione principale.
Attenzione
Negli avvisi emessi dall’Agenzia delle entrate viene recuperata la detrazione IRPEF sui canoni di locazione.
Secondo l’Amministrazione finanziaria non è compatibile l’indicazione del codice “1” nel quadro B (relativo all’immobile dato in uso gratuito a familiari) con la detrazione per canoni di locazione di altro immobile adibito ad abitazione principale. Sarebbe configurabile una sorta di “duplicazione di agevolazione” dal momento che lo stesso contribuente usufruirebbe:
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della deduzione per abitazione principale sull’immobile di cui è proprietario;
-
della detrazione come inquilino di immobili.
Sulla questione non c’è un’espressa indicazione normativa circa l’incompatibilità tra le due agevolazioni e neppure una presa di posizione in alcun documento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.
Da un punto di vista normativo non si verrebbe quindi a creare nessun contrasto in quanto la detrazione spettante per l’abitazione principale è regolamentata dell’art. 10 co. 3-bis del TUIR a differenza di quella per canoni di locazione prevista dall’art. 16, TUIR.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, nelle istruzioni alla compilazione del quadro B, precisa che “se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l’altro utilizzato da un proprio familiare, il codice 1 (da utilizzare per gli immobili adibiti ad abitazione principale) può essere indicato solo per l’immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale”.
In questo caso (due immobili di proprietà), l’Amministrazione finanziaria ha obbligato il contribuente ad applicare una sola volta l’agevolazione per abitazione principale. Pare quindi che questo principio sia stato esteso dall’Agenzia delle Entrate anche al caso in esame.
Seguendo questo ragionamento, il codice da utilizzare per l’immobile concesso in comodato a un proprio familiare è il “10”, se il contribuente proprietario dell’abitazione decide di avvalersi dell’agevolazione per inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale; in alternativa potrà essere indicato il codice “1” nel quadro B, ma non si potrà beneficiare della detrazione per canoni di locazione.
3.Incumulabilità con i contributi del “Fondo affitti”
Le circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2008 n. 34 e 27.4.2018 n. 7 hanno chiarito che tutte le detrazioni di cui all’art. 16 del TUIR non possono essere cumulate con i contributi integrativi dei canoni di locazione erogati in favore di determinate categorie di conduttori dal “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”, di cui all’art. 11 della L. 9.12.98 n. 431 (c.d. “Fondo affitti”).
► INCAPIENZA DELL’IRPEF LORDA
Al fine di evitare fenomeni di “incapienza” che non consentano di usufruire in tutto o in parte delle detrazioni d’imposta in esame, qualora l’IRPEF lorda non sia capiente, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza (co. 1-sexies dell’art. 16 del TUIR).
A tali fini, viene stabilito che occorre considerare l’IRPEF lorda diminuita delle detrazioni d’imposta spettanti, nell’ordine:
-
per i familiari a carico (art. 12 del TUIR);
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per tipologie reddituali (art. 13 del TUIR).
Attenzione
Si tratta, quindi, di una previsione analoga a quella contenuta, in relazione all’ulteriore detrazione d’imposta per i contribuenti con almeno quattro figli a carico (art. 12 co. 3 del TUIR).
Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2008 n. 34, non può essere considerato “incapiente” un soggetto privo di redditi, in quanto è necessario che vi sia un’imposta lorda.
Pertanto, l’ammontare del credito in esame è pari alla quota della detrazione spettante agli inquilini che non trova più capienza nell’IRPEF lorda, dopo aver già scomputato le suddette detrazioni.
Ad esempio, considerando un conduttore con meno di 31 anni che abbia un ammontare di IRPEF lorda residua pari a 600,00 euro, avrà diritto ad un credito di 391,60 euro (detrazione di 991,60 euro ex co. 1-ter - 600,00 euro di IRPEF residua).
Disposizioni attuative
La definizione delle modalità di erogazione del predetto ammontare ai contribuenti con imposta lorda incapiente è stata regolamentata dal DM 11.2.2008, il quale prevede l’erogazione del credito:
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mediante il sostituto d’imposta, per i titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilati;
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oppure in sede di dichiarazione dei redditi.
Attenzione
Qualora l’incapienza riguardi solo l’imposta lorda di uno dei cointestatari, non è possibile attribuire la detrazione all’altro cointestatario, ma occorre seguire le procedure previste dal suddetto DM 11.2.2008 (circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2008 n. 34).
1.Attribuzione del credito da parte del sostituto d’imposta
In relazione ai contribuenti che percepiscono redditi di lavoro dipendente o assimilati, (artt. 49 e 50 del TUIR), il sostituto d’imposta riconosce, in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio:
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la detrazione d’imposta spettante (art. 16 co. 01 - 1-ter del TUIR), nei limiti e alle condizioni ivi previste;
-
l’importo dell’eventuale credito che non ha trovato capienza nell’IRPEF lorda del contribuente.
Al fine di ottenere le suddette attribuzioni, l’avente diritto deve presentare al sostituto d’imposta un’apposita dichiarazione contenente:
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gli estremi di registrazione del contratto di locazione;
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l’indicazione dei requisiti richiesti (art. 16 del TUIR), compreso il numero dei mesi per i quali l’immobile oggetto del contratto di locazione è adibito ad abitazione principale;
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l’attestazione dell’assenza di ulteriori redditi rispetto a quelli di lavoro dipendente e assimilati.
Per il riconoscimento del credito, il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile nel periodo di paga nel quale sono effettuate le operazioni di conguaglio.
L’importo non attribuito all’avente diritto per insufficienza del suddetto “monte ritenute” è indicato nel Modello CU, al fine di consentirne il recupero in sede di dichiarazione dei redditi.
2.Attribuzione del credito in sede di dichiarazione dei redditi
L’attribuzione del credito avviene in sede di dichiarazione dei redditi (Modello 730 o REDDITI Persone fisiche) in favore:
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degli aventi diritto non titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilati, (artt. 49 e 50 del TUIR);
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ovvero degli aventi diritto titolari dei suddetti redditi, qualora il credito non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dai sostituti d’imposta.
Il credito evidenziato nella dichiarazione dei redditi può essere:
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utilizzato in compensazione nel Modello F24, (art. 17 del DLgs. 9.7.97 n. 241), anche con l’eventuale IMU dovuta;
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oppure computato in diminuzione dell’IRPEF relativa al periodo d’imposta successivo;
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oppure chiesto a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.