Vai al contenuto principale
La Mia Biblioteca

Accedi

Menu
  • Home
  • Cerca
  • Libreria
    • Indice degli argomenti
    • Libro

IMMOBILI 2022

Indici

Torna all'inizio

Footer

La Mia Biblioteca

  • Accedi
  • Informazioni
  • A chi si rivolge
  • Richiedi una prova
  • Guarda il video
  • Certificazione di qualità

CONTENUTI E OPERE

  • CEDAM
  • il fisco
  • IPSOA
  • UTET Giuridica
  • Wolters Kluwer

NETWORK

  • One
  • ilQG – Il Quotidiano Giuridico
  • IPSOA Quotidiano
  • Quotidiano HSE+
  • ShopWKI

HELP

  • Come utilizzarla
  • Scarica il manuale d'uso
  • Contatti
  • Note legali
  • Privacy
    • Linkedin
    • X
    • Facebook

© 2025 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti diritti riservati. UTET Giuridica © è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Briciole di navigazione

Indietro

    Informazione

    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Angelo Busani

    Editore:

    IPSOA

    Open
      • Stampa
      • Condividi via email
      • Visualizza PDF
      • Vai a pagina

    IMMOBILI 2022

    6. ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI RURALI

    Precedente 5. AGGIORNAMENTO DEL CATASTO DEI FABBRICATI
    Successivo 7. DECORRENZA DEGLI EFFETTI FISCALI DELLE RENDITE DEI FABBRICATI
    Mostra tutte le note
    INQUADRAMENTO GENERALE ► Il fabbricato, per qualificarsi come rurale ai fini fiscali, deve possedere specifici requisiti che sono definiti distintamente rispetto alle case di abitazione e ai fabbricati strumentali all’esercizio delle attività agricole.
    Il fabbricato ad uso abitativo può essere qualificato come rurale se sussistono specifici requisiti. Anzitutto deve essere utilizzato come abitazione dal soggetto titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all’attività agricola svolta; dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l’immobile è asservito; dai familiari conviventi a carico dei soggetti appena menzionati risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura.
    Il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito nel catasto terreni con attribuzione del reddito agrario.
    Il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo, esclusi i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura e non deve trattarsi di immobili di pregio (A/1 e A/8) o di fabbricati di “lusso”.
    Anche per i fabbricati strumentali all’attività agricola devono sussistere dei requisiti affinché possano qualificarsi come rurali dal punto di vista fiscale. In particolare, sono considerate tali le costruzioni necessarie allo svolgimento dell’attività agricola che destinate, tra l’altro, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte correnti per la coltivazione e l’allevamento; all’allevamento e al ricovero degli animali (ecc.).
    RURALITÀ AI FINI FISCALI ► La ruralità comporta agevolazioni ai fini fiscali. I fabbricati rurali, infatti, ai fini fiscali non rilevano autonomamente in quanto fabbricati. Ai fini delle imposte dirette non si considerano produttivi di reddito di fabbricati e il relativo reddito è assorbito da quello del fondo.
    Ai fini delle imposte indirette, in caso di trasferimenti di diritti reali su fondi rustici con annesse costruzioni rurali, il valore catastale deve computarsi sul solo terreno (rileva il solo reddito dominicale). Infine, ai fini IMU i fabbricati rurali rilevano in via autonoma e disgiunta rispetto al terreno agricolo.
    INVENTARIAZIONE DEI FABBRICATI RURALI ► Prima del 1998 i fabbricati rurali erano censiti nel Catasto Terreni. Con il DM 2.1.98 è stato introdotto l’obbligo di censire nel nuovo Catasto Fabbricati anche i fabbricati rurali di nuova costruzione; quelli oggetto di variazioni edilizie e quelli divenuti privi dei requisiti della ruralità fiscale (fuori di tali ipotesi i fabbricati potevano restare legittimamente censiti al Catasto Terreni). Il DL 201/2011, conv. L. 214/2011, ha sancito l’obbligo generalizzato di iscrivere al Catasto Edilizio Urbano, entro il 30.11.2012, anche i fabbricati rurali ancora legittimamente iscritti nel Catasto Terreni. Ad oggi, la ricorrenza dei requisiti per definire la ruralità fiscale di un fabbricato non è più sufficiente per conservarne l’iscrizione al Catasto Terreni.
    RIFERIMENTI ► L. 557/93; DM 28/98; DM 26.7.2012; DPR 139/98.

    ► INQUADRAMENTO GENERALE

    La L. 26.2.94 n. 133, di conversione del DL 30.12.93 n. 557, ha stabilito, all’art. 9, l’obbligo di iscrizione nel catasto edilizio urbano anche dei fabbricati rurali, che precedentemente risultavano iscritti al catasto terreni e senza attribuzione di autonoma categoria e rendita catastale. La nuova inventariazione catastale è entrata in vigore l’11.3.98 (DM 2.1.98).

    Tuttavia, è solo con l’art. 13 co. 14-ter del DL 201/2011, conv. L. 214/2011, che è stato sancito l’obbligo generalizzato di iscrivere al Catasto Fabbricati anche i fabbricati rurali ancora legittimamente iscritti nel Catasto Terreni di modo che la ricorrenza dei requisiti per definire la ruralità fiscale di un fabbricato non è più sufficiente per conservarne l’iscrizione al Catasto Terreni.

    Nel corso degli ultimi decenni, anche in ragione del sovrapporsi delle norme, la materia è stata oggetto di incerte interpretazioni da parte della prassi e della dottrina, soprattutto in ordine ai criteri attraverso cui attribuire il carattere di ruralità ai fabbricati.

    Ad oggi, le incertezze interpretative sono sostanzialmente superate e permangono talune criticità circoscritte agli immobili già censiti come rurali al Catasto dei Fabbricati, ai soli fini della cancellazione di ogni annotazione riferita alla ruralità, nei casi in cui l’unità immobiliare ha perso i previsti requisiti (cfr. Agenzia delle Entrate - Comunicato stampa 16.1.2017).

    Per connotarsi quale rurale ai fini fiscali, il fabbricato deve possedere i requisiti di cui all’art. 9 co. 3 - 5 del DL 557/93, conv. L. 133/94, come riformulati, da ultimo, dall’art. 42-bis del DL 159/2007, conv. L. 222/2007.

    Di seguito viene svolta l’analisi dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per configurare la ruralità fiscale dei fabbricati.

    1.Riformulazione dei requisiti per la ruralità fiscale

    I requisiti necessari per configurare la ruralità fiscale dei fabbricati sono definiti con distinto riferimento, rispettivamente:

    • alle case di abitazione. In tal senso, rileva l’art. 9 co. 3 del DL 30.12.93 n. 557, conv. L. 26.2.94 n. 133, già novellato dall’art. 2 del DPR 23.3.98 n. 139 e poi integrato dall’art. 2 co. 37 del DL 3.10.2006 n. 262, conv. L. 24.11.2006 n. 286. La disposizione è stata da ultimo riformulata dall’art. 42-bis del DL 1.10.2007 n. 159, conv. L. 29.11.2007 n. 222;

    • ai fabbricati strumentali all’esercizio delle attività agricole. In tale ambito, rileva l’art. 9 co. 3-bis del DL 30.12.93 n. 557 conv. L. 26.2.94 n. 133, già novellato dall’art. 2 del DPR 23.3.98 n. 139, e lo stesso art. 9 co. 3-ter dello stesso DL, inserito ex novo dall’art. 42-bis del DL 1.10.2007 n. 159, conv. L. 29.11.2007 n. 222.

    Come rilevato, la normativa di riferimento è stata oggetto di riordino, da ultimo, ad opera dell’art. 42-bis del DL 1.10.2007 n. 159, conv. L. 29.11.2007 n. 222.

    1.1Recepimento normativo degli orientamenti espressi dall’amministrazione

    Le modifiche hanno determinato il recepimento sul piano normativo - tra l’altro - dei chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia del Territorio 15.6.2007 n. 7. In merito ai requisiti atti a configurare i fabbricati abitativi come rurali, il citato intervento di prassi ha infatti fornito chiarimenti riguardanti:

    • la qualifica di imprenditore agricolo da accertare in capo al possessore o detentore del terreno cui risulta asservito il fabbricato (condizione posta dall’art. 2 co. 37 del DL 3.10.2006 n. 262, conv. L. 24.11.2006 n. 286);

    • l’utilizzo del fabbricato quale abitazione dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli professionali soci di società agricole di cui all’art. 2 del DLgs. 29.3.2004 n. 99;

    • l’utilizzo del fabbricato da parte di chi detenga i terreni costituenti il fondo in forza di comodato;

    • il rapporto tra il volume d’affari derivante dall’attività agricola ed il reddito complessivo, per le abitazioni utilizzate da titolari di trattamenti pensionistici da attività agricola con terreni affittati a terzi.

    1.2Ampliamento dell’ambito della ruralità fiscale

    Le modifiche apportate dall’art. 42-bis del DL 159/2007, conv. L. 222/2007, hanno ampliato l’ambito della ruralità fiscale. Per effetto della novella, la ruralità fiscale è venuta ad interessare un maggior numero di fabbricati.

    1.3Decorrenza della nuova nozione di ruralità fiscale

    L’attuale disciplina della ruralità fiscale (art. 9 del DL 557/93, conv. L. 133/94) opera a decorrere dall’1.12.2007, data di entrata in vigore della L. 222/2007.

    Pertanto, i fabbricati che vengano a configurarsi come rurali per effetto della riformulazione dei requisiti a tal fine necessari, operata dall’art. 42-bis del DL 159/2007:

    • a partire dall’1.12.2007, cessano di produrre un autonomo reddito fondiario (reddito di fabbricati), giusta il disposto dell’art. 42 del TUIR. Tale norma dispone che i fabbricati rurali non si considerano produttivi di reddito di fabbricati. L’assunzione della ruralità comporta quindi automaticamente, ex lege, il venir meno della rilevanza del fabbricato, senza necessità di riferirne gli effetti al periodo d’imposta successivo (nella fattispecie, il 2008). Infatti, non configurandosi una revisione degli estimi o della rendita del fabbricato, non trova applicazione l’art. 37 co. 3 del TUIR che, ai fini delle imposte sui redditi, riferisce al periodo d’imposta successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o della notifica al contribuente gli effetti della revisione degli estimi o della rendita catastale, qualora la pubblicazione o la notifica intervengano dopo il 31 ottobre;

    • a partire dal mese di dicembre 2007, non scontano più l’IMU.

    La rendita di tali fabbricati, seppure iscritta al Catasto Fabbricati, appare espressione di una redditività solo potenziale, avente mera rilevanza inventariale.

    Quanto detto continua a valere ai fini dell’imposizione diretta, alla luce dell’art. 42 del TUIR. Rispetto all’IMU, ai sensi dell’art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201, conv. L. 22.12.2011 n. 214, i fabbricati rurali assumono invece una rilevanza autonoma ed ulteriore rispetto al fondo agricolo e la relativa rendita iscritta in Catasto rappresenta il dato di partenza per il computo della base imponibile del tributo.

    2.Novità relative alla ruralità fiscale delle case di abitazione

    Per configurare come rurale un fabbricato (o porzione di fabbricato) ad uso abitativo, occorre che siano soddisfatti congiuntamente i presupposti definiti dall’art. 9 co. 3 del DL 30.12.93 n. 557, conv. L. 26.2.94 n. 133.

    Nel prosieguo, tali requisiti vengono sinteticamente richiamati, distinguendo tra quelli interessati e quelli non interessati dalle modifiche apportate dall’art. 42-bis del DL 159/2007 conv. L. 222/2007.

    2.1Requisiti del possesso e dell’utilizzo dell’abitazione (fino al 30.11.2007)

    Le modifiche dell’art. 42-bis del DL 159/2007, conv. L. 222/2007, riguardano i requisiti del possesso e dell’utilizzo dell’abitazione.

    Prima delle modifiche apportate dal suddetto art. 42-bis, ai fini della ruralità erano prescritti due distinti requisiti, afferenti, rispettivamente:

    • il possesso, e

    • l’utilizzo dell’abitazione.

    Possesso dell’abitazione

    Quanto al primo punto, ai fini della ruralità si richiedeva che l’abitazione fosse posseduta o detenuta da uno dei seguenti soggetti:

    • titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale (es. usufrutto, enfiteusi) sul terreno;

    • affittuario o soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui il fabbricato stesso è asservito;

    • familiari conviventi del soggetto che possiede o detiene il terreno al quale è asservito il fabbricato, risultanti dalle certificazioni anagrafiche;

    • titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

    • coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali.

    A seguito dell’integrazione apportata dall’art. 2 co. 37 del DL 3.10.2006 n. 262, conv. L. 24.11.2006 n. 286, quando a possedere o detenere la casa di abitazione è:

    • il titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale (es. usufrutto, enfiteusi) sul terreno cui l’abitazione è asservita;

    • ovvero l’affittuario o il soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l’abitazione è asservita,

    affinché l’abitazione si configuri come casa rurale, era divenuto necessario che tale soggetto fosse un imprenditore agricolo iscritto nel Registro delle imprese di cui all’art. 8 della L. 29.12.93 n. 580.

    Soggetto iscritto al Registro delle imprese

    L’iscrizione al Registro delle imprese deve sussistere in capo al soggetto che conduce l’azienda(coltivatore diretto, affittuario, ecc.) ed occupa un’abitazione, come ha precisato la circ. Agenzia del Territorio 15.6.2007 n. 7 (§ 3.1). Al contrario, non è necessario che risultino iscritti al Registro delle imprese:

    • i familiari conviventi a carico di tale soggetto;

    • i titolari di trattamenti pensionistici da attività lavorativa svolta in agricoltura;

    • i lavoratori agricoli subordinati; i coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali.

    Utilizzo dell’abitazione

    In merito all’utilizzo dell’abitazione, prima della novella, disponeva la lett. b) dell’art. 9 co. 3 del DL 557/93 (ora abrogata dall’art. 42-bis co. 1 lett. b) del DL 159/2007, conv. L. 222/2007), secondo la quale, ai fini della ruralità fiscale, era necessario che l’abitazione venisse utilizzata, in alternativa:

    • dai soggetti già elencati in precedenza, con il possesso o la detenzione dell’abitazione sulla base di un titolo idoneo;

    • dai dipendenti esercitanti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato;

    • dai dipendenti esercitanti attività agricole nell’azienda a tempo determinato, per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento;

    • dalle persone addette all’attività di alpeggio nelle zone di montagna. Come chiarito dalla circ. Agenzia del Territorio 15.6.2007 n. 7, si considerano Comuni montani quelli individuati dalla L. 31.1.94 n. 97.

    Titolo atto a fondare l’utilizzo dell’abitazione da parte del possessore o detentore del fondo

    Riguardo al titolo idoneo a fondare l’utilizzo dell’abitazione da parte del possessore o detentore del fondo, la circ. Agenzia del Territorio 15.6.2007 n. 7 (§ 3.1) ha chiarito che:

    • per gli affittuari, la titolarità del terreno deve essere comprovata da apposito contratto registrato;

    • in caso di detenzione dell’immobile basata su altro diritto personale diverso dall’affitto, quale il comodato, occorre verificare se ricorrano le condizioni per l’esonero dall’obbligo della registrazione del contratto.

    Nel caso specifico del comodato di beni immobili, si ricorda che, come chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 6.2.2001 n. 14, l’obbligo di registrare il contratto si configura solo qualora quest’ultimo sia stipulato in forma scritta.

    L’adempimento deve in tal caso essere espletato:

    • in termine fisso (entro 20 giorni dalla stipula);

    • con applicazione dell’imposta nella misura fissa di 200,00 euro (art. 5 co. 4 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 26.4.86 n. 131).

    Al contrario, l’obbligo non si configura se il contratto è stipulato in forma verbale, salvo che la pattuizione risulti enunciata in altri atti, nel qual caso l’obbligo di registrazione si ripropone ai sensi dell’art. 22 del DPR 26.4.86 n. 131. Si desume quindi che l’obbligo di comprovare la sussistenza del titolo di comodato tramite il contratto debitamente registrato sussiste solo nel caso in cui quest’ultimo sia stato stipulato in forma scritta, mentre non sussiste per il comodato verbale.

    2.2Requisito unico relativo all’utilizzo dell’abitazione (dall’1.12.2007)

    Viene richiesto che il fabbricato, al fine di essere configurato come rurale, sia utilizzato come abitazione, in alternativa:

    • caso 1): dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all’attività agricola svolta;

    • caso 2): dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno cui l’immobile è asservito;

    • caso 3): dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai punti 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

    • caso 4): da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

    • caso 5): da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all’art. 2 del DLgs. 29.3.2004 n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP).

    A seguito della novella operata dall’art. 42-bis del DL 159/2007, conv. L. 222/2007, il requisito del possesso e quello dell’utilizzo risultano sintetizzati ed unificati nella nuova lett. a) dell’art. 9 co. 3 del DL 30.12.93 n. 557.

    2.3Requisiti rimasti invariati a seguito della modifica normativa

    L’intervento del DL 159/2007 non riguarda gli altri requisiti che, ai fini della ruralità fiscale dei fabbricati abitativi, devono necessariamente sussistere, insieme a quello afferente la natura dei soggetti che utilizzano l’immobile. Si tratta dei requisiti di cui all’art. 9 co. 3 lett. c), d) ed e), del DL 557/93, riguardanti, rispettivamente:

    • l’iscrizione del terreno in Catasto, con attribuzione di reddito agrario;

    • la superficie minima poderale, che deve essere almeno pari a:

      • 3.000 mq. se:

        • sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o funghicoltura, o altra coltura intensiva;

        • ovvero il terreno è ubicato in un Comune considerato montano ai sensi della L. 31.1.94 n. 97;

      • 10.000 mq. in tutti gli altri casi;

    • il rapporto tra il volume d’affari derivante al soggetto che conduce il fondo ed il suo reddito complessivo, considerato al netto dei trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, che deve essere almeno pari a 0,50 (ovvero a 0,25, se i terreni sono situati in Comuni considerati montani ai sensi della L. 31.1.94 n. 97). Per i soggetti che non presentano la dichiarazione IVA, il volume d’affari si presume pari a 7.000,00 euro;

    • la natura di immobile non di pregio, che si riscontra quando il fabbricato non possiede le caratteristiche:

      • proprie delle categorie catastali A/1 (“Abitazioni di tipo signorile”) e A/8 (“Abitazioni in ville”);

      • ovvero atte a qualificarlo come fabbricato “di lusso” ai sensi del DM 2.8.69.

    Tali requisiti restano invariati. Per poter configurare la ruralità fiscale delle case di abitazione, essi devono risultare soddisfatti, unitamente al nuovo requisito relativo all’utilizzo dell’abitazione.

    Requisito reddituale in caso di affitto del fondo da parte di agricoltori in pensione

    In merito al requisito reddituale, vale quanto chiarito dalla circ. Agenzia del Territorio 7/2007, secondo la quale, nel caso in cui, nello stesso tempo:

    • l’abitazione sia utilizzata da un soggetto titolare di trattamento pensionistico conseguente ad attività lavorativa svolta in agricoltura;

    • i terreni siano affittati ad un terzo,

    il rispetto di tale requisito deve essere verificato in capo all’affittuario.

    Collocazione geografica del fabbricato rispetto al terreno

    Sotto altro profilo, resta in vigore il disposto dell’art. 9 co. 4 del DL 557/93, relativo all’ubicazione geografica del fabbricato ed alla sua collocazione rispetto al terreno cui è asservito.

    Si ricorda che, in base a tale disposizione, per configurare la ruralità ai fini fiscali:

    • è sufficiente che il fabbricato ed il terreno siano ubicati nello stesso Comune o in Comuni confinanti;

    • non è necessario che il fabbricato insista sul terreno cui è stato dichiarato asservito.

    Utilizzo della stessa abitazione da parte di più soggetti

    Qualora più soggetti (proprietari, titolari di diritti reali o affittuari, ovvero ancora conduttori del fondo in base a titolo idoneo) utilizzino congiuntamente il fabbricato abitativo, è sufficiente che i requisiti soggettivi atti a configurarne la ruralità sussistano in capo ad almeno un soggetto (art. 9 co. 5 del DL 557/93).

    Pluralità di abitazioni insistenti sullo stesso fondo

    Se sul medesimo terreno su cui è esercitata l’attività agricola insistono più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono sussistere distintamente per ciascuna di esse (art. 9 co. 5 del DL 557/93).

    Utilizzo di più abitazioni da parte dello stesso nucleo familiare

    Nel caso in cui i componenti dello stesso nucleo familiare utilizzino più unità immobiliari ad uso abitativo, occorre inoltre non superare il limite pari a (art. 9 co. 5 del DL 557/93):

    • cinque vani catastali (o comunque 80 mq.) per il primo abitante componente del nucleo familiare;

    • ed un vano catastale (o comunque 20 mq.) per ogni ulteriore abitante oltre il primo.

    2.4Autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di ruralità

    Si ricorda, infine, che la circ. Agenzia del Territorio 7/2007 ha chiarito che la sussistenza dei requisiti soggettivi può essere dimostrata anche attraverso la presentazione di dichiarazioni sostitutive di notorietà rese dal soggetto dichiarante ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, secondo il modello allegato alla stessa circolare. Su tali dichiarazioni gli uffici provinciali dell’Agenzia esplicano i controlli di rito.

    3.Ruralità fiscale dei fabbricati strumentali all’attività agricola

    Le condizioni necessarie al fine di configurare la ruralità fiscale dei fabbricati strumentali all’attività agricola sono state ridefinite dall’art. 42-bis del DL 159/2007, conv. L. 222/2007, a decorrere dall’1.12.2007.

    Si considerano tali, in base al nuovo art. 9 co. 3-bis del DL 557/93 (come sostituito dall’art. 42-bis co. 1 lett. c del DL 159/2007, conv. L. 222/2007), le costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 c.c. che siano destinate:

    • alla protezione delle piante;

    • alla conservazione dei prodotti agricoli;

    • alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;

    • all’allevamento e al ricovero degli animali;

    • all’agriturismo;

    • ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

    • alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;

    • ad ufficio dell’azienda agricola;

    • alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’art. 1 co. 2 del DLgs. 18.5.2001 n. 228;

    • all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.

    3.1Nuove ipotesi di fabbricati strumentali rurali

    Rispetto a prima, vengono inclusi nell’ambito dei fabbricati strumentali rurali:

    • le costruzioni utilizzate dalle cooperative agricole o loro consorzi di cui all’art. 1 co. 2 del DLgs. 18.5.2001 n. 228 per lo svolgimento di processi di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli dei soci o consorziati (es. cooperative vinicole);

    • le abitazioni concesse in uso ai dipendenti (la loro inclusione tra i fabbricati strumentali rileva ai soli fini dell’individuazione dei requisiti di ruralità fiscale);

    • i fabbricati destinati all’allevamento e al ricovero degli animali, all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso, ad ufficio dell’azienda agricola (la novità ha un’impronta più formale che sostanziale);

    • le serre con impianti fotovoltaici infissi sul tetto.

    Fabbricati utilizzati dalle cooperative agricole

    La modifica normativa pone fine ad una questione molto dibattuta, che in passato ha alimentato un cospicuo contenzioso, sancendo l’inapplicabilità dell’ICI ai fabbricati delle cooperative edilizie che effettuano la raccolta dei prodotti agricoli presso i soci (possessori o detentori, e comunque coltivatori dei fondi agricoli nei quali sono ottenuti i prodotti che la cooperativa trasforma) per effettuarne processi di lavorazione a livello accentrato. Si tratta, a titolo esemplificativo, delle cooperative agricole che raccolgono le uve presso i soci coltivatori dei fondi di una determinata zona per la produzione di vini.

    Prima di tale intervento legislativo, la giurisprudenza si era a lungo divisa in due orientamenti contrapposti. In discussione si poneva l’autonoma assoggettabilità all’ICI di tali fabbricati: negandone la ruralità, si affermava nei fatti l’obbligo di assoggettarli al tributo comunale e viceversa.

    Attenzione

    A favore della ruralità, e quindi dell’esclusione dall’ICI e quindi dell’IMU, dei fabbricati delle cooperative agricole vinicole e delle cantine sociali, e più in generale dei fabbricati utilizzati dalle cooperative agricole per la trasformazione, manipolazione, eccetera, dei prodotti dei soci, si erano pronunciate sia il giudice tributario che la Corte di Cassazione. Per tutte, si vedano: Cass. 21.1.2005 n. 1330, Cass. 1.4.2005 n. 6884, C.T.P. Lecce 24.5.2002 n. 160 e C.T.P. Treviso 8.11.2000 n. 112; contra, invece, per la negazione della ruralità e per l’autonoma assoggettabilità all’ICI dei fabbricati delle cooperative agricole, si vedano, fra le altre: C.T.P. Reggio Emilia 19.3.2001 n. 10, C.T.P. Ravenna 23.3.2001 n. 34 e C.T.P. Verona 19.4.2002 n. 39.

    L’intervento normativo (L. 222/2007) fa segnare il definitivo superamento del contrasto giurisprudenziale: i fabbricati delle cooperative e dei consorzi agricoli nei quali si svolgono processi di lavorazione su prodotti dei soci sono rurali. Di conseguenza, tali fabbricati non scontano autonomamente l’ICI. La soluzione riferita riguarda tuttavia il futuro, in quanto la norma non ha natura interpretativa e non può dispiegare i propri effetti per il passato.

    3.2Rilevanza delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c.

    Il nuovo co. 3-bis dell’art. 9 del DL 557/93 riferisce la ruralità fiscale all’impiego dei fabbricati strumentali:

    • non già - come in precedenza - nelle attività agricole di cui all’art. 29 del TUIR;

    • bensì in quelle “necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del codice civile”, che abbiano le destinazioni di cui all’art. 9 co. 3-bis del DL 557/93 richiamate in precedenza.

    L’ambito delle attività che connota la qualifica di imprenditore agricolo, definito dall’art. 2135 c.c., risulta più ampio di quello proprio delle attività di cui all’art. 29 del TUIR.

    Quest’ultimo, nel definire quali attività, se svolte sul terreno, vedono assorbita ed espressa la propria redditività nel reddito agrario (figurativo), pone limiti (ad esempio per l’attività di allevamento, per la coltivazione intensiva in serra) che non trovano un analogo riscontro nella norma civilistica.

    A titolo esemplificativo, per effetto di tale modifica, ai fini della ruralità fiscale assume rilievo l’impiego del fabbricato strumentale nell’esercizio di:

    • attività di allevamento senza terreno o con terreno inferiore a quello sufficiente a fornire mangime per almeno il 25% del fabbisogno;

    • attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione aventi ad oggetto prodotti non inclusi nell’elenco allegato all’apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze aggiornato con cadenza biennale.

    Da ultimo, si veda il DM 17.6.2011 (GU 27.6.2011 n. 147).

    3.3Autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di ruralità

    La sussistenza dei requisiti atti a configurare la ruralità dei fabbricati strumentali all’attività agricola, come chiarito dalla circ. Agenzia del Territorio 7/2007, può essere dimostrata anche attraverso la presentazione di dichiarazioni sostitutive di notorietà rese dal soggetto dichiarante ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, secondo il modello allegato alla stessa circolare. Su tali dichiarazioni gli uffici provinciali dell’Agenzia esplicano i controlli di rito.

    ► RURALITÀ AI FINI FISCALI

    La nozione di fabbricato rurale si definisce sotto un profilo eminentemente fiscale, con chiare finalità agevolative.

    Infatti, i fabbricati che assumono la connotazione della ruralità, ai fini fiscali, non rilevano autonomamente in quanto fabbricati.

    La neutralità fiscale dei fabbricati rurali trova oggi un’eccezione sistematica ai fini dell’IMU (art. 13 del DL 201/2011, conv. L. 214/2011).

    1.Imposte dirette

    Ai fini dell’IRPEF, al ricorrere delle condizioni statuite dall’art. 42 del TUIR:

    • le costruzioni rurali non si considerano produttive di reddito di fabbricati;

    • il relativo reddito è assorbito ed espresso da quello (dominicale ed agrario) del fondo al quale sono asservite, che resta unico oggetto di imposizione.

    La ruralità, ai fini fiscali, definisce quindi una sorta di “pertinenzialità rovesciata” del fabbricato rispetto al fondo agricolo, instaurando un rapporto di segno diametralmente opposto a quello che ordinariamente corre tra il fabbricato urbano ed il terreno su cui esso insiste.

    Attenzione

    I terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, ai sensi dell’art. 27 co. 3 del TUIR, non si considerano produttivi di reddito dominicale. Il relativo reddito, infatti, risulta assorbito ed espresso dal reddito del fabbricato.

    2.Imposte indirette

    La CM 20.3.2000 n. 50/E ha chiarito che, in relazione al trasferimento di diritti reali su fondi rustici con annesse costruzioni rurali, il valore catastale di cui all’art. 52 co. 4 e 5 del DPR 131/86 deve essere computato sul solo terreno, rilevando quindi esclusivamente il relativo reddito dominicale.

    Quest’ultimo, infatti, esprime la redditività del fondo, comprensivo dei fabbricati sovrastanti, sempre che questi ultimi siano strumentalmente funzionali alle necessità del fondo e vengano trasferiti unitamente al fondo stesso, conservando i requisiti necessari ai fini della ruralità fiscale di cui all’art. 9 co. 3 - 5 del DL 557/93, conv. L. 133/94, come modificato dall’art. 2 del DPR 23.3.98 n. 139.

    Secondo il soppresso Dipartimento delle Entrate, “la rendita attribuita ai fabbricati in argomento assume quindi un’autonoma rilevanza fiscale unicamente nel caso in cui vengono a mancare i requisiti per il riconoscimento della ruralità”.

    In tal senso, la rendita attribuita al fabbricato rurale iscritto al Catasto Fabbricati deve essere intesa semplicemente come “un elemento indicativo della potenzialità reddituale autonoma dell’edificio”.

    Con specifico riferimento all’ambito dell’imposta sulle successioni e donazioni, il principio è stato ribadito dalla CM 24.5.2000 n. 109/E.

    Attenzione

    Si rileva come ad oggi, per effetto dell’art. 35 co. 23-ter del DL 4.7.2006 n. 223, conv. L. 4.8.2006 n. 248, agli atti aventi ad oggetto il trasferimento o la costituzione di diritti reali immobiliari su terreni e fondi rustici, l’istituto della valutazione automatica di cui all’art. 52 co. 4 del DPR 131/86, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, non risulti più applicabile. La disposizione citata, aggiungendo il co. 5-bis in calce all’art. 52 del DPR 26.4.86 n. 131, ha circoscritto l’ambito applicativo dell’istituto della c.d. “valutazione automatica su base catastale” alle sole cessioni di immobili e relative pertinenze disciplinate dall’art. 1 co. 497 della L. 23.12.2005 n. 266 e successive modificazioni. La valutazione automatica resta tuttavia applicabile rispetto alle imposte sulle successioni e donazioni. In tale ambito, occorrerà valutare il comportamento degli uffici in merito ai fabbricati ancora legittimamente censiti al Catasto Terreni, per i quali l’art. 13 co. 14-ter del DL 201/2011, conv. L. 214/2011, ha sancito l’obbligo di iscrizione al Catasto Edilizio Urbano entro il 30.11.2012. Infatti, da un lato è chiaro che l’attribuzione della rendita a tali fabbricati comporta apprezzabili conseguenze fiscali ai fini dell’IMU (anche i fabbricati rurali scontano in tal modo il tributo comunale). Altrettanto chiaro è che invece, ai fini dell’IRPEF, la rendita iscritta in Catasto per tali fabbricati non assume una concreta rilevanza, stante il chiaro disposto dell’art. 42 del TUIR. Meno chiara è la sorte di tali fabbricati ai fini delle imposte sulle successioni e donazioni: se cioè essi, in quanto ora dotati di rendita, vengano a rilevare in via autonoma ed ulteriore rispetto al terreno cui risultano asserviti, ovvero se, in continuità con la prassi storica degli uffici (CM 24.5.2000 n. 109/E, § 2.2), vista l’acclarata - ora anche catastalmente - ruralità di tali fabbricati, il valore del fondo rustico, rilevante ai fini della c.d. “valutazione automatica”, continui a determinarsi assumendo unicamente il reddito dominicale dei terreni. A ben vedere, non parrebbero sussistere fondate ragioni per mutare orientamento rispetto al passato. Tuttavia, sul punto, risulterebbe opportuna una conferma di fonte ufficiale.

    3.ICI

    Considerazioni analoghe valevano ai fini dell’ICI: ai fabbricati rurali l’imposta si applicava sul valore dei terreni agricoli cui erano asserviti, determinato moltiplicando per il coefficiente pari a 75 il reddito dominicale iscritto in Catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%.

    Attenzione

    L’applicazione della “pertinenzialità rovesciata” in ambito ICI discendeva dalla considerazione che, come rilevato dalla CM 7.6.2000 n. 118/E (§ 3), “il reddito dominicale dei terreni agricoli è comprensivo anche della redditività delle costruzioni rurali sovrastanti (…)”. Il chiarimento riferito confermava l’orientamento già espresso in una precedente occasione (CM 20.3.2000 n. 50/E).

    Tuttavia, in tempi recenti, prima che l’IMU “sperimentale” sostituisse l’ICI, la giurisprudenza della Corte di Cassazione aveva a più riprese individuato nel classamento catastale dei fabbricati rurali un elemento indicativo della loro autonoma (rispetto al fondo agricolo) rilevanza ai fini del tributo comunale.

    Ad ogni modo a decorrere dal 2014, per i fabbricati rurali a uso strumentale l’IMU non è dovuta (art. 1 co. 708 L. 147/2013). Nei 2 anni precedenti infatti erano esenti dall’IMU solamente i fabbricati rurali strumentali situati nei Comuni che secondo l’elenco Istat erano classificati montani o parzialmente montani.

    Ai fini dell’applicabilità dell’esenzione per i fabbricati rurali, prevista dal combinato disposto dell’art. 23 co. 1-bis del DL 207/2008 (conv., con modif., dalla L. 14/2009), e dell’art. 2 co. 1, lett. a) del DLgs. 504/92, è rilevante l’oggettiva classificazione catastale, senza che assuma rilevanza la strumentalità dell’immobile all’attività agricola, come confermato sia dall’art. 9 del DL 557/93 (conv., con modif., dalla L. 133/94), sia dalla disciplina inerente le modalità di variazione-annotazione attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione, anche retroattiva, dei fabbricati come rurali, onde beneficiare dell’esenzione, di cui agli artt. 7 co. 2-bis del DL 70/2011 (conv., con modif., dalla L. 106/2011), 13, co. 14-bis, del DL 201/2011 (conv., con modif., dalla L. 214/2011), 2, co. 5 ter, del DL 102/2013 (conv., con modif., dalla L. 124/2013), nonché dagli artt. 1 e 2 del DM dell’Economia e delle Finanze del 26 luglio 2012 (Cass. 23.10.2018 n. 26735).

    3.1Prima fase dell’elaborazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione

    In una prima fase (Cass. 15.9.2008 n. 23596 e 10.6.2008 n. 15321), l’iscrizione del fabbricato rurale al Catasto Fabbricati, con attribuzione della rendita catastale, era stata ritenuta condizione necessaria ma anche sufficiente ai fini del suo assoggettamento all’ICI, su una base imponibile determinata ai sensi dell’art. 5 co. 2 del DLgs. 504/92, assumendo la rendita del fabbricato iscritta in Catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione.

    Attenzione

    La circ. IFEL (Istituto per la Finanze e l’Economia Locale, fondazione dell’AN-CI) 24.11.2008 prot. n. 141/DS/SS/FP si era poi spinta oltre: muovendo dall’impostazione esegetica adottata dalle citate sentenze, aveva invitato i Comuni a recuperare l’imposta in relazione a tutti i fabbricati dotati dei requisiti di ruralità fiscale, a prescindere dalla circostanza che gli stessi risultassero o meno iscritti al Catasto degli Immobili Urbani con attribuzione di rendita.

    3.2Soluzione legislativa

    Le richiamate sentenze della Corte di Cassazione si ponevano in contrasto:

    • con il principio dell’autonomia della materia catastale rispetto a quella fiscale (o se si preferisce, dell’accatastamento rispetto alla ruralità fiscale), riaffermato, da ultimo, dalla ris. Agenzia delle Entrate 22.5.2007 n. 111;

    • con i chiarimenti ufficiali diramati in passato dall’Amministrazione finanziaria (CM 50/2000/E, CM 24.5.2000 n. 109/E e CM 118/2000/E) in merito all’irrilevanza, ai fini fiscali, della rendita catastale attribuita ai fabbricati dotati dei requisiti di ruralità ex art. 9 co. 3 - 5 del DL 557/93, conv. L. 133/94;

    • con altre sentenze della stessa Corte di Cassazione (con riferimento ai fabbricati rurali strumentali, cfr. Cass. 21.6.2002 n. 124);

    • con le risposte alle questioni parlamentari fornite in merito durante il “que-stion time” (8.10.2008).

    L’art. 23 co. 1-bis del DL 30.12.2008 n. 207, inserito in sede di conversione ad opera della L. 27.2.2009 n. 14, aveva quindi risolto il contrasto interpretativo precisando che, ai fini dell’ICI, non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel Catasto Fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità stabiliti dall’art. 9 del DL 557/93, conv. L. 133/94.

    3.3Seconda fase dell’elaborazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione

    In seguito, alcune sentenze della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. 21.8.2009 n. 18565, Cass. SS.UU. 21.8.2009 n. 18570, Cass. SS.UU. 22.6.2010 n. 14967 e Cass. 22.6.2010 n. 15048), ponendosi nuovamente in contrasto con il principio dell’autonomia della materia catastale, hanno elaborato e condiviso un nuovo orientamento restrittivo, volto a circoscrivere il riconoscimento dei benefici fiscali legati alla ruralità fiscale alle sole unità immobiliari censite al Catasto Urbano, rispettivamente, nelle categorie:

    • A/6 (Abitazioni di tipo rurale);

    • D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole).

    Attenzione

    Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella risposta all’interrogazione parlamentare 19.1.2011 n. 5-04067, aveva accreditato l’orientamento della Cassazione.

    In merito al nuovo filone giurisprudenziale, durante un’audizione alla Camera dei Deputati tenutasi in data 22.2.2011, il Direttore dell’Agenzia del Territorio aveva ribadito il proprio allineamento alla norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 23 co. 1-bis del DL 30.12.2008 n. 207, inserito in sede di conversione ad opera della L. 27.2.2009 n. 14, individuando la soluzione alla questione “in una specifica norma volta a consentire la piena ed omogenea attuazione del processo di riforma già delineato dal Legislatore con il citato art. 9 del decreto legge 30.12.1993, n. 557”.

    Attenzione

    La ris. della Camera dei Deputati 16.3.2011 n. 7-00505 riferiva di un’iniziativa legislativa già in corso che, sostanziandosi in una novella del già citato art. 23 co. 1-bis del DL 207/2008, mirava a chiarire “che non si considerano fabbricati, e non sono dunque assoggettati all’ICI, le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all’art. 9 del decreto-legge 557 del 1993, fermo restando che non possono comunque essere riconosciuti rurali i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero caratteristiche di lusso”.

    3.4Riclassamento dei rurali nelle categorie A/6, classe R, e D/10

    L’appello alla valorizzazione dei requisiti normativi atti a configurare la ruralità fiscale dei fabbricati, che prescindono dall’inventariazione catastale, ed in special modo dal classamento del fabbricato in determinate categorie catastali, è rimasto inascoltato.

    Né pare che nell’art. 7 co. 2-bis, 2-ter e 2-quater del DL 13.5.2011 n. 70, conv. L. 12.7.2011 n. 106, e nel relativo provvedimento attuativo (DM 14.9.2011) abbia trovato espressione la più mirata iniziativa legislativa già in atto di cui si riferisce nella ris. Camera dei Deputati 16.3.2011 n. 7-00505.

    Anzi, accogliendo nella sostanza le pressanti indicazioni della Cassazione, si è inteso consentire ai possessori di fabbricati rurali di ottenerne, dietro apposita istanza da presentare all’Agenzia dell’Entrate, il riclassamento in una categoria catastale rievocativa della connotazione agricola (A/6 o D/10), nonché la convalida di un’autodichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di ruralità fiscale.

    3.5Ritorno ai criteri di classamento ordinari

    Con l’abrogazione dell’art. 7 co. 2-bis, 2-ter e 2-quater del DL 13.5.2011 n. 70, conv. L. 12.7.2011 n. 106 (ad opera dell’art. 13 co. 14 lett. d-bis del DL 201/2011, conv. L. 214/2011) e l’adozione del DM 26.7.2012, si è inteso porre rimedio all’eccesso di commistione ingeneratosi tra materia catastale e materia fiscale. In particolare, il nuovo corso legislativo pare orientato a lasciare che il classamento avvenga, anche per i fabbricati rurali, secondo i criteri ordinari, e quindi in ossequio alla sola legislazione catastale.

    Attenzione

    Espressione di tale orientamento legislativo è l’art. 1 co. 1 del DM 26.7.2012, in base al quale “ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione”. La circ. Agenzia del Territorio 7.8.2012 n. 2 richiama poi la validità, anche per i fabbricati rurali, delle regole ordinarie di classamento richiamate dall’art. 61 del regolamento approvato con DPR 1.12.49 n. 1142.

    Mentre il classamento segue le sue regole, è tuttavia sancito l’obbligo di richiedere l’annotazione attestante la sussistenza della ruralità fiscale, producendo l’istanza e le autocertificazioni ad hoc redatte in conformità ai modelli allegati al DM 26.7.2012.

    4.IMU

    Ai fini dell’IMU, i fabbricati abitativi dotati dei requisiti di ruralità fiscale rilevano in via autonoma e disgiunta rispetto al terreno agricolo.

    Lo si evince chiaramente dai seguenti passi normativi, immanenti all’art. 13 del DL 201/2011, conv. L. 214/2011:

    • la previsione di un’aliquota ad hoc (0,2%, ulteriormente riducibile fino allo 0,1% dai Comuni) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 co. 3-bis del DL 30.12.93 n. 557, conv. L. 133/94 (co. 8);

    • l’introduzione dell’obbligo di denunciare al Catasto Edilizio Urbano (con conseguente iscrizione di rendita), entro il 30.11.2012, i fabbricati rurali iscritti al Catasto Terreni (art. 14-ter);

    • la previsione in base alla quale, nelle more della loro denuncia al Catasto Edilizio Urbano, i fabbricati rurali saranno assoggettati al tributo, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità immobiliari similari già iscritte in Catasto. L’imposta dovrà quindi essere riliquidata, a posteriori, sulla base della rendita catastale attribuita, con computo del conguaglio rispetto all’acconto già versato.

    A decorrere dall’anno 2014 e fino all’anno 2019, per tutti i fabbricati rurali a uso strumentale l’IMU non è dovuta (art. 1 co. 708 L. 147/2013). Nei 2 anni precedenti al 2014 infatti erano esenti dall’IMU solamente i fabbricati rurali strumentali situati nei Comuni che secondo l’elenco Istat erano classificati montani o parzialmente montani.

    Dall’anno 2020 i fabbricati rurali ad uso strumentale sono stati invece assoggettati nuovamente all’IMU con aliquota massima pari allo 0,1% che può essere ridotta o azzerata dai Comuni solo con espressa deliberazione. In mancanza di delibera o di specifica indicazione in delibera, si applica automaticamente l’aliquota di base pari allo 0,1% (art. 1 co. 750 L. 160/2019 – legge di Stabilità 2020).

    5.Attività di verifica demandata all’Agenzia delle Entrate

    L’applicazione dei tributi (es. IRPEF, IMU) ai fabbricati che soddisfano i requisiti della ruralità, basata sull’assunzione della redditività del terreno, ancorché il fabbricato sia iscritto al Catasto Urbano e dotato di rendita catastale, è competenza degli uffici preposti all’accertamento dei vari tributi.

    La circ. 7/2007/T chiarisce che:

    • la verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento della ruralità, al fine di discernere se dare rilievo, in sede di applicazione dei tributi di competenza, alla rendita catastale del fabbricato ovvero al reddito (dominicale, agrario) del terreno, è attività demandata agli uffici fiscali, vale a dire a quelli dell’Agenzia delle Entrate (IRPEF) e a quelli comunali (IMU);

    • su richiesta di questi ultimi, gli uffici provinciali del Territorio forniscono la consulenza tecnica per la verifica della sussistenza o meno dei caratteri oggettivi delle costruzioni e dei terreni asserviti.

    6.Riclassamento in A/6 o D/10 dei rurali già iscritti al catasto fabbricati

    L’art. 7 co. 2-bis, 2-ter e 2-quater del DL 13.5.2001 n. 70, conv. L. 12.7.2011 n. 106, ed il relativo provvedimento attuativo (DM 14.9.2011), avevano apportato profonde novità in merito alla disciplina dell’iscrizione nel Catasto Urbano dei Fabbricati dotati dei requisiti di ruralità fiscale ai sensi dell’art. 9 del DL 557/93, conv. L. 133/94.

    Per i fabbricati rurali già iscritti in Catasto, era infatti prevista un’apposita procedura di riclassamento catastale, con attribuzione delle categorie:

    • A/6, classe R (senza rendita), se abitativi;

    • e D/10, se strumentali.

    Il riclassamento catastale, il cui termine era scaduto il 30.9.2011, costituiva presupposto inderogabile per la convalida della ruralità fiscale dei fabbricati rurali, che trovava il proprio supporto documentale nell’autocertificazione allegata all’istanza di riclassamento, attestante il possesso dei requisiti di ruralità fiscale nel quinquennio anteriore.

    7.Ostacoli tecnico-estimali

    L’iniziativa legislativa:

    • era ispirata dalla più recente elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. 21.8.2009 n. 18565, Cass. 22.6.2010 n. 14967 e Cass. 22.6.2010 n. 15048);

    • non aveva tardato a mostrare i propri limiti sotto il profilo della congruità tecnico-catastale, legati in particolare all’inadeguatezza della categoria A/6 a “fotografare” le moderne case rurali, nonché della categoria D/10 a rappresentare idonea sede di classamento per unità immobiliari pertinenziali alle case rurali o comunque, ancorché accessorie allo svolgimento dell’attività agricola, non rigidamente preordinate, per caratteristiche tipologiche e di destinazione, al mero svolgimento di attività agricole. Il riferimento corre, a titolo meramente esemplificativo, alle autorimesse (C/6), alle cantine e ai piccoli magazzini (C/2), ecc.

    8.Classamento ordinario e annotazione di ruralità fiscale

    8.1Istanza di annotazione catastale per i rurali già iscritti al Catasto Urbano (entro il 30.9.2012)

    L’art. 14-bis del DL 201/2011, conv. L. 214/2011, ed il relativo provvedimento attuativo (DM 26.7.2012) hanno inteso porre rimedio all’eccesso di commistione ingeneratosi tra materia catastale e materia fiscale. In particolare, il nuovo corso legislativo pare orientato a lasciare che il classamento avvenga, anche per i fabbricati rurali, secondo i criteri ordinari, e quindi in ossequio alla sola legislazione catastale.

    Attenzione

    Depone in tal senso l’art. 1 co. 1 del DM 26.7.2012, a norma del quale “ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione”. La circ. Agenzia del Territorio 7.8.2012 n. 2 (§ 8) richiama in particolare la validità, anche per i fabbricati rurali, delle regole ordinarie di classamento richiamate dall’art. 61 del regolamento approvato con DPR 1.12.49 n. 1142.

    Rispetto ai fabbricati rurali già censiti al Catasto Urbano, ai sensi della nuova disciplina, entro il 30.9.2012, occorreva richiedere l’annotazione della ruralità fiscale negli atti catastali, allegando un’autocertificazione attestante la sussistenza dei relativi requisiti di cui all’art. 9 co. 3 - 5 del DL 557/93, conv. L. 133/94, il tutto redatto su modulistica conforme a quella allegata al DM 26.7.2012, ovvero al DM 14.9.2011. L’obbligo non si profilava in relazione:

    • ai fabbricati già accertati in Catasto nella categoria D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), per cui la ruralità, da intendersi sempre nei termini definiti dall’art. 9 del DL 557/93, conv. L. 133/94, sussiste indefettibilmente, di modo che non necessita di essere ulteriormente evidenziata con specifiche annotazioni negli atti catastali (artt. 1 co. 2 e 2 co. 3 del DM 26.7.2012);

    • ai fabbricati già oggetto di istanza di riclassamento catastale in A/6 o D/10, effettuato a norma degli artt. 2-bis, 2-ter e 2-quater del DL 13.5.2001 n. 70, conv. L. 12.7.2011 n. 106, secondo le modalità definite dal DM 14.9.2011.

    Attenzione

    Anche le istanze di cui al secondo punto, a norma dell’art. 7 co. 2 del DM 26.7.2012, ancorché presentate successivamente al termine del 30.9.2011, hanno effetto ai fini della convalida della ruralità fiscale, “fermo restando il classamento originario degli immobili rurali già censiti nei gruppi ordinari”. La circ. Agenzia del Territorio 7.8.2012 n. 2 ha diramato agli uffici le istruzioni per trattare tali istanze, lasciando immutati i classamenti originari (es. A/3, A/4) delle abitazioni, per cui sia stata presentata l’istanza di riclassamento in A/6, al pari di quello dei rurali strumentali censiti in categorie dei gruppi a destinazione ordinaria (es. autorimesse - C/6; piccoli magazzini - C/2) per cui sia stata presentata istanza di riclassamento in D/10.

    ► INVENTARIAZIONE DEI FABBRICATI RURALI

    1.Disciplina (iscrizione al Catasto Fabbricati)

    1.1Denuncia dei fabbricati rurali di nuova costruzione

    L’iscrizione in Catasto dei Fabbricati dotati dei requisiti di ruralità avviene secondo la procedura DOCFA di cui al DM 19.4.94 n. 701. In caso di omessa o ritardata denuncia, si applica la sanzione prevista dall’art. 31 del RDL 652/39, conv. L. 1249/39.

    Sanzioni

    Nella misura aggiornata dall’art. 1 co. 338 della L. 30.12.2004 n. 311, tale sanzione era compresa tra un minimo di 258,00 ed un massimo di 2.066,00 euro. Per le violazioni commesse dall’1.7.2011 (art. 5 co. 12 del DL 70/2011), la sanzione è stata innalzata, e risulta compresa tra un minimo di euro 1.032,00 ed un massimo di euro 8.264,00. Trovano comunque applicazione gli istituti del ravvedimento operoso e della definizione agevolata di cui agli artt. 13 e 16 del DLgs. 472/97.

    Prima della denuncia DOCFA, devono essere presentati gli opportuni atti di aggiornamento topografico al Catasto Terreni (es. tipo di frazionamento), tramite la procedura PREGEO.

    Alla denuncia catastale di nuova iscrizione (art. 28 del RDL 652/39, conv. L. 1249/39), predisposta con la procedura DOCFA di cui al DM 701/94, deve essere allegata un’autocertificazione redatta in conformità ai modelli allegati allo stesso DM 26.7.2012 (Allegati B e C), ai sensi dell’art. 2 co. 5 del DM 26.7.2012. Tale ulteriore adempimento è finalizzato a consentire l’annotazione della ruralità fiscale del fabbricato negli atti del Catasto.

    1.2Denuncia dei rurali per cui ricorre l’obbligo di variazione catastale DOCFA

    L’obbligo di effettuare una denuncia di variazione DOCFA, per i fabbricati rurali iscritti al Catasto Fabbricati, si pone comunque nei seguenti casi:

    • quando il fabbricato subisce variazioni oggettive (ampliamenti, ristrutturazioni edilizie, cambi di destinazione d’uso, ecc.);

    • quando il fabbricato rurale iscritto al Catasto Fabbricati come D/10 (“Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole”) perde i requisiti necessari a fondarne il censimento in tale categoria.

    Attenzione

    Si ricorda che, prima della modifica apportata all’art. 20 del RDL 652/39, conv. L. 1249/39, ad opera dell’art. 34-quinquies del DL 10.1.2006 n. 4, conv. L. 9.3.2006 n. 80, il termine per la denuncia in Catasto delle nuove costruzioni coincideva con il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di ultimazione.

    Cfr. in tal senso l’art. 20 del RDL 13.4.39 n. 652, conv. con modificazioni L. 11.8.39 n. 1249 (formazione del NCEU), applicabile al Catasto dei Fabbricati ai sensi dell’art. 5 del DM 2.1.98 n. 28.

    Se del caso, prima della denuncia DOCFA, devono essere presentati gli opportuni atti di aggiornamento topografico al Catasto Terreni (es. tipo di frazionamento), tramite la procedura PREGEO.

    1.3Denuncia in Catasto relativa all’acquisto o alla perdita della ruralità fiscale

    A tal riguardo, occorre distinguere a seconda che, a seguito della perdita o dell’acquisizione dei requisiti di ruralità fiscale, l’unità immobiliare necessiti o meno dell’attribuzione di un nuovo classamento e di una nuova rendita:

    • nel primo caso, permane l’obbligo di presentare al Catasto una denuncia di variazione catastale o di nuova costruzione, ai sensi degli artt. 20 e 28 del RDL 652/39, conv. L. 1249/39, con la procedura DOCFA di cui al DM 19.4.94 n. 701. Il termine per la denuncia di variazione o di nuova costruzione è quello ordinario di 30 giorni dalla perdita o dall’acquisizione dei requisiti che connotano la ruralità fiscale;

    • nel secondo caso, è sufficiente che il possessore dell’unità immobiliare che ha acquisito o perduto i requisiti atti a configurare la ruralità fiscale presenti al competente ufficio provinciale del Territorio, entro 30 giorni dall’acquisto o dalla perdita dei requisiti della ruralità fiscale, apposita richiesta volta ad ottenere l’iscrizione o la cancellazione, negli atti catastali, dell’apposita annotazione attestante la sussistenza della ruralità fiscale.

    2.Criteri di classamento dei fabbricati rurali

    In funzione dell’iscrizione dei fabbricati rurali al Catasto Urbano, il DPR 23.3.98 n. 139, emanato in attuazione dell’art. 3 co. 156 della L. 23.12.96 n. 662, ha ridefinito i criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, prevedendo che:

    • le costruzioni rurali costituenti unità immobiliari destinate ad abitazione e loro pertinenze devono essere censite autonomamente, mediante l’attribuzione di classamento, sulla base dei quadri di qualificazione vigenti in ciascuna zona censuaria (art. 1 co. 4). In tal senso, rilevano:

      • le categorie catastali del gruppo A per le abitazioni (es. A/3, A/4, ecc.);

      • e quelle del gruppo C per le relative pertinenze (es. C/6, C/2, C/7, ecc.);

    • le costruzioni strumentali all’esercizio dell’attività agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche:

      • se dotate di caratteristiche di destinazione e tipologiche tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale sono state originariamente costruite, devono essere censite nella categoria speciale “D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole” (art. 1 co. 5);

      • diversamente, sono classate nell’opportuna categoria del gruppo C (es. C/2, C/3, C/7);

    • “ai fini inventariali”, le unità immobiliari già censite al Catasto Edilizio Urbano non costituiscono oggetto di variazione qualora vengano riconosciute rurali ai sensi dell’art. 2 dello stesso DPR 139/98 (art. 1 co. 3). Il principio conosce oggi una parziale deroga nell’obbligo, sancito dall’art. 2 co. 6 del DM 26.7.2012, di richiedere l’iscrizione o la cancellazione dell’annotazione della ruralità fiscale negli atti catastali.

    L’impostazione riferita:

    • è coerente con il principio, sancito dall’art. 1 co. 1 del DPR 23.3.98 n. 139 e dall’art. 5 del DM 2.1.98 n. 28, in base al quale, per la denuncia al Catasto Urbano dei Fabbricati rurali, si applicano le disposizioni vigenti rispetto al NCEU (RDL 13.4.39 n. 652, conv. L. 11.8.39 n. 1249 e DPR 1.12.49 n. 1142);

    • è confermata dall’art. 1 co. 1 del DM 26.7.2012, laddove è disposto che il classamento dei fabbricati rurali, abitativi e strumentali, debba avvenire “in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione”.

    Per la denuncia in Catasto dei Fabbricati rurali trovano quindi applicazione le stesse norme che sottendono la denuncia delle unità immobiliari urbane.

    Attenzione

    In particolare, anche per il classamento dei fabbricati rurali nel Catasto Edilizio Urbano vale l’ordinaria disciplina dell’art. 61 del regolamento approvato con DPR 1.12.49 n. 1142. Cfr. circ. Agenzia del Territorio 7.8.2012 n. 2.

    La DOCFA di cui al DM 701/94, utilizzata per censire in Catasto le unità immobiliari urbane, si basa su un sistema di classamento per comparazione con unità immobiliari tipo. Quindi, una volta individuate le caratteristiche oggettive del fabbricato rurale, è giocoforza che venga ad esso attribuita la categoria catastale che meglio lo identifica (e quindi, nel caso di un’abitazione rurale, ad esempio, la categoria A/2).

    Attenzione

    Deve considerarsi superata la disciplina del riclassamento delle case rurali nella categoria A/6, classe R (senza rendita), introdotta dall’art. 7 co. 2-bis, 2-ter e 2-quater del DL 70/2011, e in seguito abrogata dall’art. 13 co. 14 lett. d-bis) e co. 14-bis del DL 201/2011, conv. L. 214/2011.

    2.1Criteri che orientano la verifica degli uffici in merito al corretto classamento

    Sul piano dell’accertamento, la circ. 15.6.2007 n. 7/T invita gli uffici provinciali del Territorio, tra l’altro, ad esaminare le dichiarazioni relative ad immobili denunciati per la prima volta al Catasto degli Immobili Urbani, quali sono quelli già iscritti al Catasto Terreni che passano al Catasto Fabbricati in ottemperanza all’obbligo sancito dall’art. 13 co. 14-ter del DL 201/2011, conv. L. 214/2011, al fine di verificare che a tali unità immobiliari vengano attribuite la categoria e la classe di redditività più appropriate rispetto alla specifica tipologia edilizia.

    2.2Autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti di ruralità (fabbricati strumentali)

    In base alle istruzioni fornite dalla circ. 7/2007/T la sussistenza delle condizioni necessarie per comprovare la ruralità dei fabbricati strumentali all’attività agricola, ivi comprese le attività connesse e quella agrituristica, poteva essere dimostrata anche attraverso la presentazione di dichiarazioni sostitutive di notorietà rese dal soggetto dichiarante ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, secondo il modello allegato alla stessa circolare.

    Con riferimento ai fabbricati destinati allo svolgimento di attività agrituristica, l’autodichiarazione poteva anche riguardare la sussistenza dell’autorizzazione dell’amministrazione locale competente, che attesta il rispetto dei limiti e delle condizioni prescritte dalla legge o che indirettamente riconosca la natura agrituristica dell’attività.

    Sulle suddette dichiarazioni gli uffici provinciali del Territorio erano chiamati ad esercitare i controlli di rito.

    Oggi, l’iscrizione in Catasto dei Fabbricati rurali strumentali (es. in D/10) presuppone che alla denuncia DOCFA venga allegata l’autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti di ruralità fiscale di cui all’art. 9 co. 3 - 5 del DL 557/93, conv. L. 133/94, redatta sul modello conforme all’allegato C al DM 26.7.2012.

    2.3Fabbricati destinati all’esercizio di attività agricole connesse

    Per quanto concerne i fabbricati strumentali all’esercizio di attività agricole connesse, la circ. Agenzia del Territorio 15.6.2007 n. 7 conferma i contenuti della circ. 4/2006, chiarendo che l’attività di verifica svolta dagli uffici in merito alla congruità del classamento nella categoria D/10 deve tendere ad accertare l’attività effettivamente svolta nel fabbricato, al fine di discernere:

    • se tale attività, riguardando prodotti agricoli ottenuti in prevalenza (per più del 50%) dal fondo cui il fabbricato risulta asservito, configuri un’attività connessa, nel qual caso il classamento nella categoria D/10 e la ruralità fiscale trovano legittimo fondamento;

    • ovvero (in caso diverso) se occorra riclassare il fabbricato come D/7 o D/8.

    La circ. Agenzia del Territorio 7.8.2012 n. 2 ha riconosciuto la persistente attualità dei chiarimenti forniti, in merito ai requisiti di ruralità fiscale, dalla circ. Agenzia del Territorio 15.6.2007 n. 7.

    Infatti, le unità immobiliari che nello stesso tempo:

    • non hanno destinazione abitativa;

    • risultano strumentali all’esercizio dell’attività agricola, ivi comprese le unità immobiliari destinate all’attività agrituristica;

    • sono dotate di caratteristiche di destinazione e tipologiche tali da non consentire una destinazione diversa da quella per cui sono state costruite senza prima subire radicali trasformazioni. Qualora tale requisito faccia difetto, e la costruzione rurale utilizzata a fini produttivi presenti caratteristiche ordinarie, il classamento corretto non consiste nell’iscrizione del fabbricato come D/10, bensì nella corrispondente categoria di unità immobiliare a destinazione ordinaria (es. C/2, C/3, C/6, C/7, ecc.). Cfr. la circ. 4/2006/T (§ 3.3.1),

    devono essere classate nella categoria D/10 (“Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole”), in conformità al disposto dell’art. 1 co. 5 del DPR 139/98.

    Attenzione

    Per quanto concerne i fabbricati destinati ad ospitare attività connesse all’attività agricola, occorre tener conto delle modifiche apportate all’art. 2135 c.c., richiamato dagli artt. 32 e 42 del TUIR, ad opera dell’art. 1 del DLgs. 18.5.2001 n. 228, che ha ampliato la nozione di attività connesse fino a ricomprendervi svariate attività di commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli. In caso di perdita dei requisiti di ruralità, i titolari dei fabbricati devono presentare apposita dichiarazione di variazione in Catasto, ex art. 20 del RDL 652/39, conv. L. 1249/39.

    Cfr. l’art. 1 co. 5 del DPR 139/98, richiamato dalla circ. 4/2006/T.

    Tuttavia, come precisato dalla circ. 4/2006/T e confermato dalla circ. 7/2007/T, rispetto ai fabbricati rurali utilizzati come sede per lo svolgimento di attività di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli, il classamento in D/10 risulta corretto solo a condizione che dette attività riguardino prodotti agricoli ottenuti in prevalenza (per più del 50%) dal fondo cui i fabbricati risultano asserviti.

    Attenzione

    In tal senso, in sede di classamento viene conferita rilevanza alla disposizione fiscale contenuta nell’art. 32 co. 2 lett. c) del TUIR, richiamata anche dal successivo art. 42 lett. d). Cfr. la circ. 4/2006/T. I chiarimenti riferiti sembrano ancora validi ma devono essere riattualizzati: alla luce delle modifiche apportate all’art. 9 co. 3-bis del DL 557/93, conv. L. 133/94, ad opera del DL 159/2007, conv. L. 222/2007, il requisito della prevalenza dei prodotti provenienti dal fondo deve desumersi non tanto dall’art. 32 co. 2 lett. c) del TUIR, che ai fini fiscali definisce le attività connesse produttive di reddito agrario, quanto piuttosto dall’art. 2135 co. 3 c.c., che delinea il profilo civilistico dell’imprenditore agricolo definendo le attività istituzionali di quest’ultimo.

    Soltanto in tal caso sussiste il legame con il fondo che costituisce il presupposto necessario per configurare le attività connesse. Diversamente, se cioè i fabbricati sono sede di attività che riguardano prodotti agricoli non ottenuti per più della metà dal fondo cui risultano asserviti, il relativo classamento deve avvenire nelle categorie D/7 o D/8, a seconda che prevalga l’attività di trasformazione industriale dei prodotti agricoli o quella di commercializzazione.

    Riguardo al censimento dei fabbricati rurali nella categoria D/10, la circ. 7/2007/T precisa che tra le costruzioni strumentali all’attività agricola rientrano anche quelle destinate all’esercizio delle attività agricole connesse alla produzione di beni, quali le attività di trasformazione, manipolazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, in quanto, per effetto delle modifiche apportate all’art. 2135 c.c. dall’art. 1 del DLgs. 18.5.2001 n. 228:

    • da un lato, tra le attività di competenza dell’imprenditore agricolo sono state ricondotte anche quelle “connesse” alla “coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali”, delle quali, peraltro, è fornita una dettagliata esemplificazione;

    • dall’altro, è possibile riconoscere la qualifica di “imprenditore agricolo” anche alle cooperative dei medesimi imprenditori ed ai loro consorzi, quando utilizzano per lo svolgimento delle attività agricole, “prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”. Si tratta dai soggetti che frequentemente, nella prassi, svolgono le attività connesse.

    2.4Fabbricati utilizzati per attività agrituristiche

    La circ. Agenzia del Territorio 15.6.2007 n. 7, confermando in gran parte i contenuti della precedente circ. 4/2006/T, chiarisce al riguardo che l’attività di verifica svolta dagli uffici provinciali del Territorio in merito alla congruità del classamento nella categoria D/10 deve tendere ad accertare che:

    • le attività agrituristiche si pongano in rapporto di connessione e complementarità rispetto a quelle di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame “che devono comunque rimanere prevalenti”. Detto riscontro deve essere compiuto sulla base delle disposizioni contenute nella L. 96/2006;

    • i pasti e le bevande somministrati siano costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona;

    • gli ambienti dedicati all’ospitalità siano situati all’interno dell’azienda agricola;

    • siano rispettati i limiti stabiliti dall’ordinamento statale o regionale riguardanti il numero dei posti letto, delle piazzole di sosta per i campeggiatori, degli spazi dedicati alla refezione.

    Infatti, i presupposti al ricorrere dei quali il fabbricato sede di attività agrituristica deve essere classato nella categoria D/10 concernono:

    • il rapporto di connessione e complementarità dell’attività agrituristica rispetto alle attività agricole (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di bestiame), che devono restare prevalenti;

    • la prevalenza di prodotti propri e di aziende agricole della zona nella somministrazione di pasti e bevande;

    • la localizzazione degli ambienti utilizzati per l’ospitalità, che deve essere interna all’azienda agricola;

    • il rispetto della legislazione nazionale (L. 20.2.2006 n. 96) e regionale in ordine al numero di posti letto, delle piazzole di sosta per i campeggiatori, degli spazi dedicati alla somministrazione di pasti e bevande, ecc.

    Viene comunque ritenuta compatibile con l’esercizio dell’attività agrituristica (e con la ruralità dell’immobile):

    • la destinazione residenziale dell’immobile e - quindi - il suo classamento in una delle categorie del gruppo A (escluse le categorie A1 e A8) sempre che l’immobile non possieda caratteristiche tali da essere considerato “di lusso” ex DM 2.8.69, quando si sia “in presenza di unità immobiliare utilizzata anche quale abitazione dell’imprenditore”;

    • il classamento nelle categorie C/2, C/3, C/6, C/7.

    La circ. 7/2007/T, inoltre, chiarisce che, come si desume dall’art. 2 della L. 20.2.2006 n. 96, i requisiti essenziali, oggettivi e soggettivi, che configurano e caratterizzano l’attività di agriturismo, sono:

    • l’esistenza di un’azienda agricola condotta da un imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c.;

    • l’espletamento di un’attività di ricezione ed ospitalità in strutture interne all’azienda suddetta;

    • la prevalenza delle attività agricole (dirette o connesse) rispetto a quella di gestione dell’agriturismo;

    • la somministrazione prevalente di prodotti propri o derivati da materie prime direttamente provenienti dal fondo.

    Occorre inoltre tenere in considerazione il disposto dell’art. 3 co. 1 della L. 96/2006, in base al quale “possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo”.

    I fabbricati strumentali che, in funzione dell’attività agrituristica svoltavi, devono essere classati nella categoria D/10, sono quindi “quelli aventi caratteri di ruralità, in quanto immobili propriamente strumentali all’attività agricola (è il caso di locali adibiti ad un utilizzo ricettivo nella stessa abitazione dell’imprenditore agricolo), sia eventuali altri immobili ricompresi all’interno dell’azienda agricola, trasformati o costruiti ex novo, destinati segnatamente alla ricezione ed ospitalità dei clienti nell’ambito dell’attività agrituristica”.

    L’inclusione delle attività agrituristiche tra quelle connesse al settore agricolo, infatti, fa sì che gli immobili in questione possano definirsi, in senso lato, strumentali.

    Fine capitolo